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La giustizia riparativa nei reati senza vittima

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(@gianluca-scardaci)
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Con il concetto di vittima si può intendere anche la collettività.

Tra le innumerevoli novità introdotte dalla riforma Cartabia, di cui chi scrive è un accanito sostenitore, rientra (articolo 129 bis del codice di procedura penale) quella relativa alla possibilità di usufruire in ogni stato e grado del procedimento dell’accesso ai programmi di giustizia ripartiva, attraverso i quali, con l’aiuto di un mediatore, i soggetti interessati, ossia la vittima del reato, l’autore dell’offesa e altri soggetti coinvolti, possono partecipare alla risoluzione delle questioni derivanti dal delitto posto in essere.

I programmi di giustizia riparativa, stilati al fine di promuovere il riconoscimento della vittima da parte del responsabile dell’illecito penale, sono accessibili in ogni stato e grado del procedimento, nella fase esecutiva della pena o anche dopo l’esecuzione della stessa e, soprattutto, non subiscono preclusioni in relazione alle diverse fattispecie di reato o alla relativa gravità. Quest’ultima affermazione però, sulla estensibilità della giustizia ripartiva a qualunque ipotesi delittuosa, e quindi anche a quelle senza persona offesa, legittima la domanda su come funzioni la giustizia ripartiva senza vittima. L’interrogativo posto si rivela essenziale perché una prima superficiale lettura della disposizione richiamata, l’articolo 129 bis del codice di rito appunto, porta a ritenere applicabile la norma unicamente per i reati procedibili a querela. In realtà non è così. L’applicabilità ai reati procedibili a querela è una semplice opzione e bisogna battersi per richiederne l’efficacia anche ai reati a procedibilità officiosa, senza vittima o con vittima aspecifica e quindi ad esempio anche ai reati di spaccio di sostanze stupefacenti. I benefici sono molti e rilevanti e può rivelarsi assai utile richiederne la concedibilità.

Cosa si intende per vittima?

Il concetto di vittima non può essere limitato alla persona offesa dal reato, atteso che già la formulazione della disposizione, nella parte in cui prevede che possano partecipare ai programmi di giustizia ripartiva i soggetti che vi abbiano interesse, elimina ogni preclusione sotto il profilo soggettivo; come sopra accennato, non subisce nemmeno alcuna preclusione oggettiva, perché è applicabile a ogni tipologia di reato, o di ordine temporale, atteso che può essere chiesta e ottenuta sia nella fase del processo di cognizione che in fase esecutiva.

Quali sono gli effetti della giustizia ripartiva?

L’accesso ai programmi di giustizia ripartiva comporta significative conseguenze sia sostanziali che procedurali e trattamentali.

La persona condannata, infatti, che abbia avuto accesso al programma, può ottenere la concessione della circostanza attenuante comune, e più in particolare quella legata all’avvenuto risarcimento del danno prima del giudizio; può conseguire la tacita remissione di querela (nei reati procedibili a querela), qualora il programma abbia dato esito positivo; può ottenere la sospensione condizionale della pena cd. breve ai sensi dell’art. 163 comma 4 del codice penale, che ne prevede la concessione in esito alla positiva adesione al programma di giustizia ripartiva; può inserire i programmi nella richiesta di applicazione di messa alla prova; può giovarsi, in sede esecutiva, dell’accesso al programma riparativo in favore delle vittime, al fine di ottenere il permesso premio, altrimenti precluso in relazione ai reati cosiddetti ostativi contemplati dall’art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario, il quale nega i benefici alternativi alla detenzione in assenza di collaborazione con la giustizia.

D’altra parte, però, ed entriamo nel vivo del nostro articolo, non può negarsi valenza al dialogo ripartivo che l’art. 53 lett. b) ha inteso porre in evidenza non solo all’ipotesi di mediazione tra autore e vittima diretta, ma anche in una dimensione allargata che coinvolga anche soggetti diversi da quest’ultima, attraendo nel proprio campo di applicazione anche i cosiddetti reati senza vittima.

Quali sono i reati senza vittima per i quali si può applicare la giustizia ripartiva?

L’estensione di cui parlavamo al paragrafo precedente, o dimensione allargata, appare più opportuna in materia, per esempio, di sostanza stupefacenti, nella quale la lesione del bene/interesse tutelato trascende l’aspetto individuale del rapporto spacciatore – assuntore e manifesta offensività al bene giuridico attraverso la moltitudine di conseguenze sociali, sanitarie e lavorative, che la specifica vicenda penale può comportare. Nei reati di spaccio la vittima può essere considerata anche la collettività.

Ed è proprio alle specifiche caratteristiche della vicenda che si è riferito il legislatore allorquando ha previsto, attraverso l’art. 129 bis del codice di procedura penale, di rimettere all’autorità giudiziaria la valutazione delle modalità di svolgimento della giustizia ripartiva che possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede; in questo modo la legge ha attribuito al giudicante il compito di superare l’astratta fattispecie penale contenuta nel capo di imputazione e di operare una valutazione in concreto degli effetti del reato sia sui singoli che sulla comunità portatrice di interessi violati in concreto.

Conclusioni

Attenzione quindi a privarsi della possibilità di porre tale richiesta ritenendo applicabile l’istituto unicamente ai reati perseguibili a querela. Può essere posta e proposta per tutti i reati, atteso che la disposizione non stabilisce preclusioni, e in qualsiasi fase. Un Tribunale meno garantista o meno studioso o meno conoscitore della legge in generale e della disposizione in particolare potrebbe rigettare l’ istanza perché non applicabile ai reati di ufficio. E sbaglierebbe, consentendo la possibilità di impugnare in ogni sede il rigetto e ottenere la eventuale riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna. Un Tribunale troppo frettoloso potrebbe rigettare sul presupposto che non esistono i mediatori specializzati. Ma si tratterebbe di una mancanza certamente non addebitabile alle parti processuali e rimarrebbe quindi la possibilità di portarsi dietro, nelle fasi processuali, quello che diventerebbe a tutti gli effetti un rilevante beneficio sotto tutti i punti di vista.

 
Pubblicato : 9 Febbraio 2024 09:26