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La funzione dell’assegno di mantenimento

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(@adele-margherita-falcetta)
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L’obbligo del coniuge di corrispondere una somma mensile all’altro a seguito della separazione. Le conseguenze sulla determinazione del relativo importo.

Stai per separarti e tua moglie ti ha preannunciato battaglie legali. Grazie alla tua posizione lavorativa hai sempre goduto di un reddito elevato e questo ti ha consentito di vivere bene e di garantire alla tua famiglia uno stile di vita agiato. Ora, la donna con la quale sei stato sposato per tanti anni afferma di non disporre di entrate paragonabili alle tue e di non poter quindi continuare a godere delle stesse comodità. Come condizione per separarvi consensualmente, pretende che tu ti impegni a versarle un sostanzioso assegno mensile; altrimenti minaccia una causa di lunga durata, a seguito della quale, a suo dire, verrai condannato a pagarle cifre ancora più elevate. Per capire se è veramente così, in questo articolo vedremo qual è la funzione dell’assegno di mantenimento in caso di separazione. Da essa, infatti, discendono i criteri che vengono adoperati dai tribunali per determinarne l’importo.

Inoltre, ti spiegheremo in cosa consiste l’assegno alimentare e qual è l’importo minimo dovuto al coniuge che si trovi in difficoltà economiche.

Quando cessa il vincolo matrimoniale?

Con la separazione i coniugi continuano a essere marito e moglie. Si tratta di una precisazione importante, perché aiuta a capire quale sia la funzione dell’assegno che, in caso di separazione, può essere posto a carico di uno dei due.

Il Codice civile [1] stabilisce quali sono i doveri reciproci dei coniugi:

  • la fedeltà;
  • l’assistenza morale e materiale;
  • la collaborazione nell’interesse della famiglia;
  • la coabitazione.

Di tali doveri, dopo la separazione, rimane solo quello di assistenza. Esso costituisce il fondamento dell’assegno di mantenimento che, ricorrendone le condizioni, uno dei due è tenuto a corrispondere all’altro.

Il vincolo tra i coniugi cessa con il divorzio.

Cos’è l’assegno di mantenimento?

Quando marito e moglie si separano, può essere che uno dei due sia tenuto a versare un assegno mensile all’altro economicamente più debole. Occorre a tal proposito distinguere se la separazione sia avvenuta in maniera giudiziale o consensuale.

I coniugi ricorrono alla separazione giudiziale [2] quando non riescono a trovare un accordo riguardo ad alcuni aspetti della separazione stessa. Di solito, si tratta di questioni economiche (tra le quali, appunto, l’assegno di mantenimento), oppure delle modalità in cui dovranno svolgersi i rapporti con i figli. In tal caso è il giudice, a seguito di richiesta della parte interessata, a stabilire l’entità dell’assegno.

Se, invece, i coniugi sono d’accordo sulle condizioni della loro separazione, possono ricorrere a una delle procedure di separazione consensuale [3] previste dalla legge. In tal caso, saranno loro a concordare se uno dei due debba all’altro delle somme e in che misura.

Quando è dovuto l’assegno di mantenimento?

Come abbiamo detto, nella separazione consensuale, l’assegno di mantenimento forma oggetto di un libero accordo tra i coniugi.

Nella separazione giudiziale, invece, è il giudice a decidere al riguardo [4], sulla base dei seguenti presupposti:

  • l’assegno deve essere richiesto dal coniuge che ritiene di averne diritto. Il magistrato non può stabilirlo di sua iniziativa;
  • al coniuge richiedente non deve essere stata addebitata la separazione. L’addebito consiste nell’attribuzione a una delle parti della responsabilità del fallimento dell’unione matrimoniale. In tal caso, ricorrendone le condizioni, sono dovuti gli alimenti, di cui parleremo in seguito;
  • il coniuge che chiede l’assegno non deve percepire adeguati redditi propri (tra poco spiegheremo cosa si intende con questa espressione);
  • il coniuge a carico del quale viene posto l’assegno deve avere un reddito che gli consenta di pagarlo.

Qual è la funzione dell’assegno di mantenimento?

L’assegno di mantenimento ha, essenzialmente, due funzioni:

  • assistenziale;
  • perequativa.

Vediamole nel dettaglio.

Funzione assistenziale dell’assegno di mantenimento: in cosa consiste?

Come abbiamo detto, tra i coniugi vige, in costanza di matrimonio, l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale.

Con la separazione il vincolo matrimoniale non viene meno. Gli obblighi di fedeltà e coabitazione non sussistono più perché incompatibili con la nuova condizione di coniugi separati; invece quello di assistenza, quantomeno sul piano materiale, continua.

Pertanto, non è pensabile che il coniuge economicamente più forte lasci l’altro improvvisamente in una situazione molto diversa da quella vissuta fino al momento della separazione. Al fine di evitare questo, è previsto che egli versi una somma mensile tale da garantirgli adeguate condizioni di vita.

Cos’è la funzione perequativa dell’assegno di mantenimento?

Altra funzione dell’assegno è quella di mantenere un equilibrio tra le condizioni economiche di marito e moglie. Anch’essa si ricollega alla persistenza del vincolo matrimoniale. Infatti, durante il tempo che i coniugi hanno trascorso insieme, ognuno di essi ha contribuito alla vita familiare o almeno avrebbe dovuto farlo. Il Codice civile [5] prescrive che marito e moglie sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia. Tale contributo è commisurato ai redditi di ognuno di essi, ma anche alle loro sostanze (ad esempio proprietà immobiliari, investimenti, disponibilità di denaro in banca), nonché alla loro capacità di lavoro, sia professionale che domestico.

Il contributo di ciascuno dei coniugi alla gestione della vita familiare realizza un sostanziale equilibrio tra i due, a prescindere dalle loro personali condizioni economiche.

Tale equilibrio va mantenuto anche dopo la separazione, sia perché ancora il vincolo matrimoniale non è sciolto sia perché occorre dare il tempo al coniuge economicamente più debole di organizzarsi per migliorare le proprie condizioni finanziarie.

Come si determina l’assegno di mantenimento?

Se la separazione è consensuale, l’entità di un eventuale assegno viene liberamente concordata tra i coniugi. Se, invece, i due ricorrono a una procedura giudiziale, è compito del giudice stabilirla, tenendo conto di diversi parametri ed elementi di valutazione. In particolare, ecco di cosa si tiene conto:

  • della capacità del richiedente di procurarsi un reddito o di incrementare quello attuale. A tal proposito, rilevano sia le competenze professionali, o quantomeno la preparazione scolastica, sia il contesto in cui egli si trova. Il semplice fatto di non avere entrate non garantisce il diritto all’assegno, occorre piuttosto dimostrare di impegnarsi nella concreta ricerca di un lavoro;
  • della durata del matrimonio. L’assegno, ricorrendone le condizioni, è dovuto anche se l’unione è durata poco. Tuttavia, un lungo periodo trascorso insieme ha certamente instaurato tra i coniugi un vincolo di solidarietà, che incide sull’entità dell’assistenza che quello con reddito più elevato deve prestare all’altro;
  • dei redditi di entrambi. A tal fine, rilevano non solo gli stipendi o i compensi professionali, ma anche altre entrate come i canoni di locazione, nonché gli investimenti, i conti correnti, i libretti, le polizze assicurative;
  • del coniuge al quale è stata assegnata la casa familiare. Di solito, si tratta di quello con il quale viene stabilito che vadano a vivere i figli. Poter disporre di un’abitazione costituisce indubbiamente un vantaggio economico, rispetto alla situazione dell’altro coniuge che deve procurarsi un posto in cui vivere.

Assegno di mantenimento e alimenti: quali differenze?

Abbiamo spiegato qual è la funzione dell’assegno di mantenimento che viene stabilito in caso di separazione. Per concludere consideriamo brevemente in cosa consistono gli alimenti, che in certi casi sono dovuti al coniuge al quale sia stata addebitata la responsabilità della fine dell’unione.

Le caratteristiche dell’assegno alimentare [6] sono le seguenti:

  • può essere disposto anche in favore del coniuge al quale è stata addebitata la separazione;
  • il presupposto è che il richiedente si trovi in stato di bisogno, cioè che non disponga nemmeno dello stretto necessario per vivere e che non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento;
  • l’importo dell’assegno è limitato a quanto necessario per la vita.

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Pubblicato : 8 Gennaio 2023 11:45