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La firma sul contratto estorta con minaccia: annullamento

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(@mariano-acquaviva)
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Annullamento negato del contratto sottoscritto solo per timori interni oppure per personali valutazioni di convenienza, senza che vi sia una minaccia reale.

Il contratto sottoscritto per causa di violenza altrui, ossia sotto minaccia di un grave danno alla persona o ai beni del contraente (o del coniuge o dei figli, nipoti, genitori, nonni) può essere annullato entro cinque anni dalla cessazione della violenza stessa [1]: non si deve trattare di un semplice timore interno al contraente (cosiddetto “timore reverenziale”), che non risulti controbilanciato da un comportamento oggettivo del soggetto “aggressore”, ossia dalla minaccia di un danno ingiusto e notevole. Sono questi i principi stabiliti dalla Cassazione [2]. Approfondiamo l’argomento.

Contratto: quando si annulla?

Il contratto può essere annullato qualora la volontà del contraente sia stata alterata dalla coazione, fisica o psichica, proveniente dalla controparte o da un terzo. Si parla in questi casi di violenza morale.

Si pensi al caso di Tizio che imponga a Caio di firmargli un contratto per una fornitura di merce, dietro minaccia di querelarlo per altre vicende del tutto estranee al rapporto contrattuale o di rivelare a terze persone alcuni suoi segreti.

Timore reverenziale: cos’è?

Non si può però procedere all’annullamento del contratto quando la parte abbia scelto di firmarlo per semplici suoi timori interni o per personali valutazioni di convenienza, senza cioè che vi sia un pregiudizio oggettivo tale da condizionarne la scelta.

Si parla in questi casi di timore reverenziale, per tale dovendosi quindi intendere lo stato di soggezione psicologica in cui versa una persona nei confronti di un’altra per la posizione da quest’ultima rivestita nell’ambiente sociale, professionale o familiare.

Detto in altri termini, il timore reverenziale consiste nella soggezione che si ha verso una figura autorevole agli occhi di una certa persona.

Minaccia: quando c’è annullamento del contratto?

Per legge, la violenza è causa di annullabilità di un contratto se il male minacciato è:

  • ingiusto, nel senso che deve trattarsi di un danno che la legge non giustifica in alcun modo;
  • notevole, cioè di rilevante entità;
  • tale da impressionare una persona sensata, tenendo conto, però, delle caratteristiche di chi subisce la minaccia, in particolare dell’età, del sesso e della situazione concreta in cui si trova. Ad esempio, la minaccia di ricevere uno schiaffo può essere notevole per una persona anziana e malata ma irrilevante per un uomo ben piazzato.

In buona sostanza, in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà si verifica l’ipotesi della violenza (con conseguente invalidità del contratto) qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dal comportamento posto in essere dalla controparte o da un terzo.

Detta violenza deve essere tale che sia stata solo essa la causa della sottoscrizione del contratto e che, invece, senza di essa la firma non sarebbe mai stata apposta.

 
Pubblicato : 8 Luglio 2023 19:25