forum

La donazione di tit...
 
Notifiche
Cancella tutti

La donazione di titoli di credito

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
40 Visualizzazioni
(@angelo-greco)
Post: 3141
Illustrious Member Registered
Topic starter
 

Come avviene la donazione di azioni e obbligazioni: quando è necessario l’atto notarile.

Le donazioni possono essere fatte senza notaio quando sono di modico valore o quando si tratta di donazioni di denaro rivolte all’acquisto di un bene specifico (cosiddette donazioni indirette). Invece, nel caso di una donazione di titoli di credito, la presenza del notaio è quasi sempre necessaria.

Ma vediamo, più nel dettaglio, come si va una donazione di titoli di credito.

Cosa sono i titoli di credito?

I titoli di credito sono documenti che incorporano un credito verso terzi. Sono spesso usati come mezzi di investimento. I più frequenti sono le azioni e le obbligazioni.

Le azioni rappresentano una quota di proprietà di una società. Quando si acquistano azioni di una società, si diventa azionisti e si ha il diritto di partecipare alle decisioni aziendali e di ricevere una parte degli utili, chiamati dividendi.

Le obbligazioni sono titoli di debito emessi di norma da aziende o banche. Chi acquista un’obbligazione diventa creditore dell’emittente l’obbligazione e quest’ultimo si impegna a restituire l’importo prestato (il capitale) entro una data stabilita e a pagare interessi periodici sul capitale prestato.

Come avviene la donazione di titoli di credito?

Secondo la nostra giurisprudenza, la donazione dei titoli di credito è soggetta a un duplice obbligo:

  • quello imposto dallo specifico regime cartolare ossia: per i titoli al portatore, la consegna materiale del titolo di credito; per i titoli all’ordine, l’emissione all’ordine del donatario oppure una serie continua di girate a suo favore; per i titoli nominativi la doppia intestazione sul titolo e sul registro dell’emittente oppure la girata autenticata a favore del donatario;
  • l’atto pubblico notarile.

Secondo la Cassazione (sent. n. 18725/2017), «il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta all’atto pubblico notarile, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un’operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un’intermediazione gestoria dell’ente creditizio. Infatti, l’operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all’altro».

Tali regole valgono sia per i titoli di credito preesistenti alla donazione (cosiddetta donazione di titoli di credito) come ad esempio una cambiale già emessa, sia per i titoli di credito creati appositamente per donarne il corrispondente controvalore (cosiddetta donazione a mezzo titoli di credito) come nel caso del genitore che per beneficare il figlio emette a suo favore un assegno bancario.

 
Pubblicato : 24 Giugno 2023 06:00