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La controllante risponde dei debiti della controllata?

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(@angelo-forte)
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Si chiede se la società controllante risponda solidalmente ed illimitatamente dei debiti della controllata.

In materia di direzione e coordinamento di società (cioè nell’ambito del fenomeno del controllo di altre società, da parte di società o enti come definito dall’articolo 2359 del Codice civile) le norme di riferimento sono oggi gli articoli 2497 e seguenti del Codice civile (introdotti dalla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo n. 6 del 2003).

In particolare, per quello che riguarda la questione posta nel suo quesito, l’articolo 2497 del Codice civile risulta essere la norma chiave.

Più nel dettaglio, il comma 3 dell’articolo 2497 del Codice civile stabilisce che: “Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento”.

Con riferimento specifico al comma appena trascritto (ripeto, il comma 3 dell’articolo 2497 del Codice civile) la Corte di Cassazione, con sentenza n. 29.139 del 5 dicembre 2017, ha avuto modo di chiarire che, come già aveva avuto modo di precisare con la precedente sentenza n. 12.254 del 12 giugno 2015, esso va interpretato nel senso che va escluso che sulla capogruppo (cioè sulla società o ente che esercita il controllo, cioè attività di direzione e coordinamento) gravi una responsabilità patrimoniale per le obbligazioni insoddisfatte della controllata.

Le due sentenze citate hanno quindi chiarito che il comma in questione (che va letto ed interpretato in armonia con il 1° comma dello stesso articolo 2497 del Codice civile) non prevede una responsabilità patrimoniale della società controllante, sussidiaria rispetto a quella della controllata, per i debiti insoddisfatti della controllata.

In realtà il comma 3 dell’articolo 2497 del Codice civile (in collegamento con il 1° comma stesso articolo) prevede solo una condizione di ammissibilità dell’azione di responsabilità per danni prevista dal 1° comma verso i soci ed i creditori della società controllata.

Che significa tutto quello che è stato finora detto?

Significa che:

  • innanzitutto, ribadiamolo, non c’è una responsabilità patrimoniale della controllante per i debiti della controllata che non siano stati soddisfatti;
  • mentre invece la società controllante che agisce nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui violando i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, è direttamente responsabile nei confronti dei soci della controllata per il danno provocato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale e nei confronti dei creditori della controllata per il danno provocato all’integrità del patrimonio della società; ma per far valere questa responsabilità della controllante, i soci ed i creditori della controllata non devono in alcun modo essere già stati soddisfatti del danno subito.

In sostanza e concludendo, la controllante risponde direttamente nei confronti dei soci e dei creditori della controllata solo se ha causato loro un danno nell’esercizio della propria attività di direzione e di coordinamento (questo dicono i commi 1 e 3 dell’articolo 2497 del Codice civile), mentre non vi è invece responsabilità della controllante per i debiti della controllata rimasti insoddisfatti.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

 
Pubblicato : 17 Giugno 2023 13:00