La conciliazione davanti al giudice vincola gli acquirenti?
Ho concluso una conciliazione davanti al giudice. Ho poi venduto l’immobile relativamente al quale la conciliazione fu siglata. Gli acquirenti sono obbligati a rispettare quell’accordo?
Il verbale di conciliazione da lei allegato, come le è noto, costituisce ai sensi dell’articolo 185 del Codice di procedura civile, titolo esecutivo (come, peraltro, viene ricordato nello stesso verbale).
La giurisprudenza, con interpretazione estensiva dell’articolo 477 del Codice di procedura civile, ritiene che il titolo esecutivo abbia efficacia anche nei confronti dei successori a titolo particolare, cioè anche nei confronti di coloro i quali, come nel suo caso, acquistano dalle parti fra le quali il titolo esecutivo si formò.
L’opinione secondo la quale il titolo esecutivo (e quindi anche un verbale di conciliazione sottoscritto dinanzi al giudice per porre fine ad una lite già avviata) produce effetto anche nei confronti degli aventi causa dagli originari sottoscrittori, è condivisa sia da parte della dottrina (Luiso, Diritto processuale civile, Il Processo esecutivo) che dalla giurisprudenza (in questo senso si è espressa la Corte di Cassazione, con sentenze n. 73 del 2003 e n. 2.748 del 1998 ed il Tribunale di Reggio Emilia con ordinanza del 10 febbraio 2014).
Pertanto, gli obblighi assunti dalle parti, sottoscrivendo quel verbale di conciliazione, vincolano ed hanno efficacia anche nei confronti dei loro successori a titolo particolare, cioè nei confronti di coloro i quali hanno acquistato i beni relativamente ai quali sorsero quegli obblighi consacrati nel verbale di conciliazione.
Perciò sia i suoi donatari che, eventualmente, gli acquirenti a titolo oneroso o i donatari della controparte resteranno vincolati a ciò che nel verbale di conciliazione fu deciso ed agli impegni ed agli obblighi che furono in quella sede assunti.
Ed essendo vincolati anche i donatari, anche loro possono essere diffidati dalla controparte al rispetto degli obblighi assunti nel verbale di conciliazione.
Ma, allo stesso tempo, pure loro possono diffidare la controparte se non dovesse rispettare gli impegni sottoscritti nel medesimo verbale.
Articolo tratto dalla consulenza resa all’avv. Angelo Forte
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