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La chiamata si paga?

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(@angelo-greco)
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Oggetti in garanzia e non: quanto costa chiamare un tecnico? È obbligatorio se non si viene avvisati?

Quante volte ti sarà capitato di chiamare un tecnico (un idraulico, un elettricista, un caldaista, ecc.) e di aver dovuto pagare “la chiamata” anche quando il guasto non è stato riparato. Può succedere perché ti viene consigliato di sostituire l’elettrodomestico rotto con uno nuovo o perché c’è da ordinare i pezzi di ricambio sicché si rende necessario un secondo intervento.

È chiaro che se l’intervento è risolutore, non pagherai la chiamata ma l’attività svolta per la riparazione. Il problema si pone invece se il tecnico deve fare un secondo intervento o se, invece, non c’è niente da fare e la riparazione risulta antieconomica o impossibile. Ti sarai allora chiesto: la chiamata si paga, anche se non sei stato avvisato di ciò in anticipo? Esiste un prezziario oppure ognuno può chiedere quanto vuole?

Questo articolo mira a spiegarti come funziona il cosiddetto diritto di chiamata in caso di pronto intervento. Come vedremo a breve, la soluzione è differente a seconda che l’oggetto da riparare sia in garanzia o meno. Ma procediamo con ordine.

Elettrodomestico in garanzia: la chiamata si paga?

Se la garanzia dell’oggetto per il quale hai chiesto l’intervento del tecnico non è ancora scaduta, non dovrai pagare alcun costo: né per la chiamata, né per la riparazione. Infatti qualsiasi spesa che ti dovesse essere chiesta non è dovuta.

La garanzia ti copre da qualsiasi onere per vizi del prodotto che dovessero verificarsi nei due anni successivi all’acquisto.

Ti ricordo che la garanzia biennale non può mai essere ridotta dal contratto. Essa però ti spetta solo se acquisti il prodotto per uso personale. Quando invece fai l’acquisto per necessità lavorative, fornendo la tua Partita Iva (magari per detrarre la spesa dalle tasse), la garanzia è di 1 anno.

Quindi, ad esempio, se hai acquistato la caldaia per lo studio, la garanzia non è di 2 anni ma di 1 soltanto.

La garanzia ti spetta solo se il guasto non dipende da un uso non conforme che hai fatti dell’oggetto. In merito però ci sono delle novità di recente introduzione. La riforma al codice del consumo stabilisce che:

  • nel primo anno dall’acquisto, non sei tu a dover dimostrare che il guasto non dipende da te, ma il negoziante;
  • nel secondo anno, invece, dinanzi alla contestazione del venditore, spetta a te dimostrare che il difetto del prodotto era preesistente alla vendita.

A fornirti la garanzia deve essere necessariamente il venditore che non può chiederti di rivolgerti al produttore.

Il venditore ti potrà chiedere di chiamare il centro assistenza, ma quest’ultimo non potrà addebitarti costi, neanche per il trasporto dell’oggetto.

Se l’oggetto non dovesse essere riparabile, ti spetta la restituzione del prezzo speso.

Elettrodomestico non in garanzia: la chiamata si paga?

Le cose vanno diversamente se la garanzia è scaduta. In questo caso, devi farti carico delle spese di riparazione e anche della “chiamata”.

La chiamata va pagata anche se non è risolutiva: ad esempio il semplice fatto che è stato effettuato un intervento rivolto semplicemente a verificare l’origine del guasto e le possibilità di riparazione è comunque un’attività che deve essere remunerata.

Il problema sta però nel fatto che non sempre i tecnici sono così corretti dall’anticipare al cliente il costo della chiamata, cosicché questo si trova spesso dinanzi alla sorpresa. La correttezza vuole che l’artigiano comunichi già al telefono la possibilità di chiedere i diritti di chiamata. Ma non è tenuto a farlo: nessuna legge glielo impone. Ebbene, che succede allora se tra le parti dovesse sorgere una lite?

Premesso che la chiamata va comunque pagata perché l’attività – sia anche la semplice visione dell’oggetto per individuare la causa del problema – è stata effettuata, nel conflitto tra le parti dovrà essere il giudice a fissare l’importo equo, tenendo conto del tempo speso e dell’attività effettuata. Tuttavia, il più delle volte, i giudici si riferiscono agli usi commerciali depositati presso la Camera di Commercio di ogni provincia. Sono una sorta di tariffari che, se anche non vincolanti, finiscono per essere un riferimento per il magistrato.

Il punto è un altro: val la pena fare una causa per un importo sostanzialmente molto basso?Sicuramente no (la parcella dell’avvocato sarà almeno 10 volte più elevata e a questa si aggiungeranno le imposte).

Né è possibile chiamare i carabinieri, a meno che il tecnico si rifiuti di andare via dalla casa del cliente se non viene pagato: nel qual caso infatti si configurerebbe il reato di violazione di domicilio, reato che scatta non solo quando una persona si introduce nell’abitazione altrui senza il consenso, ma anche quando, pur entrandovi lecitamente, vi si intrattiene nonostante la contraria volontà del proprietario.

 
Pubblicato : 5 Febbraio 2024 07:30