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La calunnia

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(@mariano-acquaviva)
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Falsa accusa contro la persona che si sa essere innocente: quando c’è reato, qual è la pena prevista e quali sono le caratteristiche fondamentali del delitto?

Il reato di calunnia sanziona tutte le condotte che possono indurre a intraprendere un procedimento penale contro una persona innocente. Per l’ordinamento italiano, però, l’interesse fondamentale da proteggere è quello statale a non instaurare un inutile processo. Da questo punto di vista, la calunnia tutela due interessi distinti: da un lato, quello del calunniato, ingiustamente accusato di un fatto costituente reato; dall’altro quello dello Stato, costretto a mettere in moto la pesante e costosa macchina della giustizia per perseguire un’incriminazione inventata.

Il delitto di calunnia, pertanto, si muove lungo questo duplice asse, tanto che, secondo alcuni studiosi, essa rientrerebbe tra i reati cosiddetti plurioffensivi, cioè tra quelli che attentano contemporaneamente a più beni giuridici diversi (la libertà dei cittadini, l’amministrazione della giustizia) [1]. Approfondiamo il crimine in questione.

Calunnia: com’è punita?

Il codice penale [2] punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque accusa di un reato una persona che sa, invece, essere innocente, ovvero simula a danno di questi tracce di un reato.

La pena è aumentata se si incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni se dal fatto deriva la condanna alla reclusione superiore a cinque anni; da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo.

La pena è invece diminuita se la simulazione concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione (cioè come reato di minor allarme sociale: ad esempio, disturbo del riposo delle persone).

In cosa consiste la calunnia?

La falsa accusa oggetto di calunnia deve avvenire mediante denuncia, querela, richiesta o istanza fatta pervenire, anche in forma anonima o sotto falso nome, all’autorità competente (Procura della Repubblica, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.).

Va immediatamente detto che trattasi di reato di pericolo, nel senso che non è necessario, per commettere questo crimine, che il calunniato venga effettivamente indagato o processato, essendo sufficiente il semplice pericolo che ciò avvenga [3].

Da ciò si evince che il bene giuridico tutelato sia l’interesse al corretto funzionamento della giustizia, funzionamento messo in pericolo anche solo potenzialmente dalla falsa accusa.

La Corte di Cassazione ha, però, riconosciuto la plurioffensività della calunnia, ritenendo che con tale delitto si leda non solo l’interesse primario dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia, ma anche il diritto all’onore dell’incolpato [4].

Trattasi di reato comune, cioè di reato che può essere commesso da chiunque, senza la necessità di rivestire qualche particolare qualità (ad esempio, non sono reati comuni l’abuso d’ufficio e il peculato perché possono essere commessi soltanto da un pubblico ufficiale, quindi da un soggetto qualificato).

L’elemento soggettivo è il dolo, ovverosia la precisa volontà di attribuire la commissione di un reato ad un innocente.

Come si vedrà a proposito del rischio di essere denunciati per calunnia, l’errore sul fatto attribuito oppure il dubbio sull’innocenza dell’accusato escludono il reato. Facciamo un esempio.

Tizio denuncia Caio per furto credendo di averlo visto commettere il fatto; in realtà durante il processo si scopre che l’autore del furto era  Sempronio. In questo caso, pur avendo intrapreso un procedimento contro un innocente, Tizio non rischia una denuncia per calunnia da parte di Caio perché aveva denunciato quest’ultimo in buona fede.

Procedibilità del reato di calunnia

Il reato di calunnia è procedibile d’ufficio, non a querela di parte.

Secondo la legge [5], la querela è una condizione di procedibilità con la quale si manifesta la volontà di procedere in ordine ad un fatto che costituisce reato.

In termini più semplici, la querela è la volontà, manifestata per iscritto o verbalmente da chi è vittima del reato, di perseguire l’autore del fatto delittuoso. Senza tale “consenso” la legge non può punire l’autore del reato.

Al contrario, si procede d’ufficio quando non c’è alcun bisogno che la vittima esterni la sua volontà di far punire il colpevole, in quanto lo Stato proseguirà indipendentemente da essa.

La procedibilità d’ufficio della calunnia rafforza quanto detto in precedenza: scopo essenziale del reato è la tutela del corretto funzionamento della giustizia, interesse prevalente sulla protezione dell’innocente.

Tanto è confermato anche dal fatto che, secondo la giurisprudenza, la spontanea ritrattazione della denuncia non esclude la punibilità del reato di calunnia, potendo al più rilevare come circostanza attenuante, purché effettuata prima che l’autorità giudiziaria acquisisca la prova della falsità dell’incolpazione [6].

Le diverse forme di calunnia

Il codice penale prevede due diversi tipologie di calunnia: quella diretta (o formale) e quella indiretta (o materiale). Analizziamole entrambe.

La calunnia diretta o formale

La prima si attua attraverso la denuncia dell’innocente: per denuncia si intende, in senso ampio, l’informazione fornita all’autorità giudiziaria, senza particolari formalità.

La denuncia, pur se consistente in una falsa accusa, deve essere comunque dettagliata: deve, cioè, contenere tutti gli estremi utili per perseguire un delitto, e quindi indicare non solo il fatto materiale, ma anche l’elemento soggettivo (dolo o colpa) e l’assenza di cause di giustificazione (ad esempio, della legittima difesa).

Di conseguenza, verrà integrato il reato di cui ci si occupa anche se il calunniatore riferisca di un fatto realmente accaduto, ma taccia sull’esistenza di una causa di giustificazione (ad esempio, si prenda il caso di chi dichiari ai carabinieri di essere stato aggredito, tacendo però di aver egli stesso per primo inferto dei colpi al presunto aggressore, costringendolo così a difendersi).

Il fatto oggetto di incolpazione può essere totalmente inventato (ad esempio, si denuncia un furto mai avvenuto) oppure realmente accaduto: in quest’ultimo caso, ciò che rileva è che non ne sia responsabile il soggetto cui viene falsamente attribuito (es., il furto si è realmente verificato, ma il vero colpevole è una persona diversa dal calunniato).

Si configura la calunnia anche quando viene attribuito un reato più grave di quello in realtà commesso.

Tizio viene incolpato di rapina anche se in realtà ha commesso solamente un furto (si ricordi che la rapina presuppone, a differenza del furto, una violenza o minaccia alle persone.

L’attribuzione calunniosa del reato può avvenire in qualsiasi modo, anche implicitamente: al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato che integra il delitto di calunnia la condotta oggettivamente idonea a far scattare un procedimento penale nei confronti di un soggetto, univocamente individuabile, che si sa innocente, non essendo necessario che questi venga accusato esplicitamente [7].

A causa dell’impossibilità di avviare un procedimento penale, la calunnia non è configurabile nei casi in cui il reato attribuito sia perseguibile soltanto a querela di parte [8].

La calunnia indiretta o materiale

La calunnia materiale consiste, invece, nel simulare le tracce di un reato ponendole a carico di taluno che si sa innocente.

A differenza della calunnia formale o diretta, quella materiale presuppone una vera e propria macchinazione ai danni del povero accusato.

Solitamente, la messa in scena posta in essere dal calunniatore consiste nel collocare oggetti indizianti presso il calunniato (ad esempio un’arma).

L’elemento soggettivo della calunnia

Si è detto che il dolo è l’elemento soggettivo del reato. Occorre però fornire qualche specificazione a riguardo.

Nella calunnia, il dolo è costituito dalla volontà dell’incolpazione, unita alla piena consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato [9].

Non v’è volontà colpevole se l’accusatore ritiene per errore che l’incolpato sia responsabile del fatto attribuitogli; alla stessa maniera, difetta il dolo se l’incolpante dubiti dell’innocenza dell’accusato [10].

Riassumendo in parole semplici, perché si abbia calunnia è necessaria la certezza dell’innocenza dell’accusato; in tutti gli altri casi (quando, ad esempio, ci si trovi in errore sul fatto costituente reato o sull’autore, oppure si ha un dubbio ragionevole sull’innocenza di questi) il delitto di calunnia non si integrerà e non vi sarà nessun rischio di essere denunciati per calunnia.

Il dolo è identico sia nel caso di calunnia formale che di calunnia materiale: in entrambe le condotte occorre, da un lato, che il soggetto agente sia a conoscenza dell’innocenza dell’incolpato e, dall’altro, che la sua condotta sia idonea a far sorgere un procedimento penale [11].

Certo, non è sempre agevole dimostrare che il calunniatore sia a conoscenza dell’effettiva innocenza dell’incolpato.

A tal proposito, la Corte di Cassazione ritiene che la consapevolezza da parte del denunciante dell’innocenza del calunniato si possa evincere dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell’azione delittuosa [12].

Consumazione del reato e tentativo

La consumazione del delitto di calunnia differisce a seconda della tipologia:

  • nel caso di calunnia formale o diretta, la consumazione coincide con il momento in cui l’autorità riceve l’informazione calunniosa;
  • nella calunnia materiale o indiretta, quando l’autorità viene a conoscenza delle tracce simulate del reato. In entrambi i casi, quindi, il reato si integrerà quando effettivamente vi sia il pericolo che l’autorità giudiziaria possa intraprendere un procedimento penale a carico del calunniato [13].

Si avrà tentativo di calunnia, invece, quando l’autore, pur volendo accusare ingiustamente un innocente, non riesca nel suo intento per cause esterne alla propria volontà.

Nello specifico, tl tentativo appare configurabile ove la condotta costituente sia frazionabile in più atti: si pensi, ad esempio, ad una denuncia inviata per posta ma mai pervenuta all’autorità [14]; oppure, all’ipotesi in cui il calunniatore venga scoperto mentre sta per simulare le tracce di un reato.

Cause di giustificazione

Eccezionalmente, una condotta normalmente calunniosa può essere giustificata e, pertanto, non punita dall’ordinamento: è il caso di chi, imputato in un procedimento penale, neghi la propria responsabilità e la attribuisca (falsamente) ad altri.

Secondo la Suprema Corte [15], l’imputato che, nel corso del procedimento a suo carico, neghi, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, la calunnia implicita in tale condotta integra legittimo esercizio del proprio diritto di difesa, scriminato dal codice penale [16].

Al contrario, non è giustificabile chi falsamente denunci lo smarrimento di titoli di credito per la necessità di non subire gli effetti negativi di un’azione delittuosa (nel caso di specie, una truffa) di cui il denunciante sarebbe rimasto vittima [17].

Concorso di reati

La ripetizione della stessa incolpazione presso autorità diverse (ad esempio, la stessa denuncia viene spedita prima ai carabinieri, poi alla polizia) non configura più reati di calunnia; il reato è unico.

La falsa attribuzione dello stesso fatto o di fatti diversi a più persone, al contrario, integra tanti delitti di calunnia quanti sono i calunniati.

Secondo la giurisprudenza, il reato di calunnia concorre con quello di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sulla propria identità [18] qualora il soggetto, nell’ambito di un procedimento penale a suo carico, dichiari all’autorità giudiziaria false generalità corrispondenti a quelle di una persona effettivamente esistente e tale dichiarazione abbia creato il pericolo dello svolgimento di indagini nei confronti di quest’ultima [19].

 
Pubblicato : 4 Giugno 2023 16:08