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Istigazione al suicidio: ultime sentenze

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Condotta direttamente e strumentalmente connessa all’attuazione materiale del suicidio; fase ideativa oppure organizzativa del suicidio.

Per il reato di istigazione al suicidio, la richiesta di archiviazione va notificata alla persona offesa? Integra istigazione o aiuto al suicidio l’accompagnamento in auto verso struttura estera per il suicidio assistito? Per scoprirlo, leggi le ultime sentenze.

Blue whale challenge: è sempre istigazione al suicidio?

Le condotte poste in essere dai c.d. “curatori”, nell’ambito del gioco Blue Whale Challenge integrano il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) e atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e non il più grave reato di istigazione al suicidio ex art. 580 c.p. che opera solo laddove l’istigazione venga accolta o quantomeno il suicida, fallendo nel suo intento, si procuri una lesione grave o gravissima.

Nel caso di specie, il giudice monocratico ha ritenuto che se da un lato le condotte realizzate dall’imputata possono ritenersi intrinsecamente finalizzate all’istigazione al suicidio – ciò proprio in ragione della struttura stessa della serie di “sfide” di cui è composta la Blue Whale Challenge, culminante nel suicidio del giocatore -, dall’altra parte tale istigazione non può dirsi accolta, non essendovi stato il suicidio della vittima, né dall’istigazione sono derivate lesioni gravi e gravissime.

Tribunale Milano sez. IX, 15/06/2021, n.5678

Istigazione al suicidio: gli elementi costitutivi

L’elemento costitutivo del delitto di istigazione al suicidio è – da un lato – che la volontà sia stata effettivamente determinata/rafforzata/agevolata dall’agente e – dall’altro – che essa si sia tradotta in una concreta azione realizzativa (alla quale sia conseguita la morte). A ciò aggiungasi, per quanto concerne l’elemento soggettivo del reato, che l’art. 580 c.p. individua tre distinte condotte, egualmente punite: determinare altri al suicidio, vale a dire far sorgere in un individuo il proposito di suicidarsi, prima inesistente; rafforzare l’altrui proposito di suicidio, ossia incentivare colui che ha già l’intenzione di suicidarsi al compimento dell’azione ed infine agevolarne l’esecuzione, nel senso di collaborare, in maniera attiva o omissiva, alla effettiva realizzazione dell’altrui proposito, attraverso un comportamento di ausilio consistente, ad esempio, nella messa a disposizione di mezzi o nella rimozione degli ostacoli che si frappongono alla realizzazione del proposito di morte.

Tribunale Milano, 21/03/2021

Reato di istigazione al suicidio: la richiesta di archiviazione

L’istigazione al suicidio costituisce reato commesso con, giacché l’istigazione rappresenta una forma subdola di coartazione della volontà, idonea a sopraffare – o comunque a condizionare – l’istinto di conservazione della persona.

(In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che, in caso di reato di istigazione al suicidio, la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero deve essere notificata alla persona offesa, e la decisione del giudice non può intervenire prima della scadenza del termine entro cui la persona offesa può proporre impugnazione).

Cassazione penale sez. V, 17/09/2018, n.48360

Le condotte di istigazione e aiuto al suicidio

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p.:  – nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, comma 1 e 117 Cost. in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; – nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25, comma 2 e 27, comma 3 Cost.

Corte assise Milano sez. I, 14/02/2018, n.1

Giudizio incidentale sulle leggi

Nel giudizio incidentale sulle leggi la partecipazione al giudizio costituzionale è consentita solamente alle parti del giudizio a quo ed al presidente del consiglio dei ministri o della giunta regionale ed è ammessa una deroga solamente a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (nella specie, sono stati dichiarati inammissibili, nel giudizio di costituzionalità avente ad oggetto la disciplina sanzionatoria dell’aiuto al suicidio, gli interventi di soggetti non parti del giudizio a quo e portatori di interessi generali).

Corte Costituzionale, 23/10/2018, n.s.n.

Blue whale challenge e tentativo di istigazione a suicidio

Non è configurabile il tentativo con riguardo al reato di cui all’art. 580 cod. pen., nell’ipotesi in cui all’istigazione non segua un suicidio consumato o tentato con lesioni gravi o gravissime. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la configurabilità del tentativo di istigazione al suicidio nel caso di invio di messaggi telefonici ad un minore nell’ambito del gioco noto come “Blue Whale Challenge“, pur se contenenti l’invito a compiere atti potenzialmente pregiudizievoli).

Cassazione penale sez. V, 23/11/2017, n.57503

Accompagnare in auto l’aspirante suicida

In tema di istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), integra una agevolazione penalmente rilevante la sola condotta che sia direttamente e strumentalmente connessa all’attuazione materiale del suicidio e che si ponga essenzialmente come condizione di facilitazione del momento esecutivo del suicidio stesso (ad esempio fornire i mezzi per il suidicio, offrire le istruzioni sull’uso degli stessi, ecc.).

Ne consegue che non integra il delitto di cui all’art. 580 c.p. la condotta di chi, senza influire sull’altrui proposito suicida, determinandolo o rafforzandolo, si limiti ad accompagnare in auto l’aspirante suicida dalla propria abitazione in Italia fino ad una struttura per il suicidio assistito situata in Svizzera.

Tribunale Vicenza, 02/03/2016

Ipotesi di istigazione o aiuto al suicidio

Qualora, a seguito del suicidio di un detenuto nella cella da lui occupata, si instauri procedimento penale a carico di ignoti per l’ipotizzato delitto di cui all’art. 580 c.p. (istigazione o aiuto al suicidio), non può ritenersi legittimo il sequestro preventivo di detta cella che sia stato disposto sulla base del prospettato pericolo del ripetersi di fatti analoghi a cagione del sovraffollamento della popolazione carceraria, dell’insufficienza numerica del personale di custodia e dell’inadeguatezza strutturale della cella in questione, per la presenza, in essa, della zona cieca destinata a servizi igienici, nella quale il suicidio era stata posto in atto.

Cassazione penale sez. V, 19/09/2011, n.35394

Contributo morale al suicidio

Nell’ipotesi di contributo morale al suicidio – tanto nella forma della istigazione quanto in quella del rafforzamento del proposito – è sempre necessario cogliere fattualmente il comportamento o l’atteggiamento del soggetto agente, propedeutico alla fase esecutiva e rilevante nella fase ideativa o organizzativa del suicidio.

Ufficio Indagini preliminari Catanzaro, 14/02/2001

Omicidio del consenziente e istigazione o aiuto al suicidio: differenza

Il discrimine tra il reato di omicidio del consenziente e quello di istigazione o aiuto al suicidio va individuato nel modo in cui viene ad atteggiarsi la condotta e la volontà della vittima in rapporto alla condotta dell’agente: si avrà omicidio del consenziente nel caso in cui chi provoca la morte si sostituisca in pratica all’aspirante suicida, pur se con il consenso di questi, assumendone in proprio l’iniziativa, oltre che sul piano della causazione materiale, anche su quello della generica determinazione volitiva; mentre si avrà istigazione o agevolazione al suicidio tutte le volte in cui la vittima abbia conservato il dominio della propria azione, nonostante la presenza di una condotta estranea di determinazione o di aiuto alla realizzazione del suo proposito, e lo abbia realizzato, anche materialmente, di mano propria.

Cassazione penale sez. I, 06/02/1998, n.3147

Agevolazione alla realizzazione del suicidio

L’ipotesi della agevolazione al suicidio di cui all’art. 580 c.p. prescinde totalmente dall’esistenza di qualsiasi intenzione, manifesta o latente, di suscitare o rafforzare il proposito suicida altrui, presupponendo anzi che l’intenzione di autosopprimersi sia stata autonomamente e liberamente presa dalla vittima.

Pertanto, perché si realizzi la suddetta ipotesi criminosa, è sufficiente che l’agente abbia posto in essere, volontariamente e consapevolmente, un qualsiasi comportamento che abbia reso più agevole la realizzazione del suicidio, (Fattispecie relativa ad un doppio suicidio con sopravvivenza di uno dei soggetti).

Cassazione penale sez. I, 06/02/1998, n.3147

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Pubblicato : 12 Dicembre 2022 05:00