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Istanza per conoscere lo stato di un procedimento penale

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(@mariano-acquaviva)
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Come sapere che esito ha avuto la denuncia che è stata sporta e a che punto si trovano le indagini preliminari? Come funziona l’istanza ex art. 335 c.p.p.?

Ogni volta che viene sporta una denuncia o una querela la notizia di reato viene iscritta all’interno del registro degli indagati conservato negli uffici della Procura della Repubblica. Le investigazioni possono però durare a lungo, tanto che sia la persona offesa che il soggetto denunciato possono legittimamente chiedersi che sorte ha avuto il procedimento.

Per risolvere questi dubbi la legge ha messo a disposizione delle persone direttamente coinvolte nella vicenda un’apposita procedura che consente loro di sapere se le indagini sono ancora in corso oppure se il pubblico ministero ha deciso per l’archiviazione. Con questo articolo vedremo per l’appunto come funziona l’istanza per conoscere lo stato di un procedimento penale.

Cos’è il registro delle notizie di reato?

Il registro delle notizie di reato è l’elenco in cui il pubblico ministero trascrive tutte le denunce, le querele e le altre segnalazioni che giungono in Procura.

L’iscrizione in tale registro è molto importante perché segna l’avvio ufficiale delle indagini preliminari, cioè di quella fase del procedimento penale durante la quale le autorità compiono le investigazioni necessarie per stabilire la fondatezza della denuncia.

A partire dall’iscrizione all’interno del registro delle notizie di reato (o registro degli indagati, com’è più conosciuto) decorrono i termini stabiliti dalla legge per la conclusione delle indagini.

Si può accedere al registro degli indagati?

Il registro degli indagati è ovviamente riservatissimo; d’altronde, tutta la fase delle indagini preliminari è coperta dal massimo segreto, tant’è vero che nemmeno gli avvocati possono accedere agli atti compiuti dalla Procura durante questo periodo.

La legge [1] consente tuttavia, alle persone direttamente coinvolte nel procedimento penale, di effettuare due verifiche diverse:

  • la presenza di iscrizioni a proprio carico oppure a carico della persona denunciata;
  • lo stato del procedimento di cui si conoscono già gli estremi, cioè che si sa essere già “pendente”.

Istanza per la verifica di iscrizioni nel registro degli indagati

Innanzitutto, la legge consente di rivolgersi alla Procura per chiedere se il proprio nominativo compare all’interno del registro delle notizie di reato, come indagato oppure come persona offesa.

Nel primo caso, quindi, è il soggetto che è stato denunciato o che comunque teme di essere indagato a effettuare l’istanza; nel secondo, invece, è la vittima del reato che chiede che gli sia comunicata l’eventuale iscrizione a carico del soggetto che ha denunciato.

L’istanza per la verifica delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato consente pertanto:

  • all’indagato, di controllare se effettivamente è oggetto di investigazioni da parte delle autorità;
  • alla persona offesa, di appurare se la propria denuncia/querela è stata regolarmente trasmessa e iscritta in Procura.

L’istanza per la verifica di iscrizioni nel registro degli indagati può essere fatta direttamente dalle persone interessate (indagato e persona offesa) oppure dai loro avvocati muniti di procura speciale.

L’istanza va generalmente inoltrata a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata specificamente indicata dalla Procura a cui la richiesta va rivolta. Solitamente gli uffici della Procura mettono a disposizione dei modelli che occorre solamente compilare e sottoscrivere.

L’esito dell’istanza può essere di due tipi:

  • se risultano iscrizioni a carico dell’indagato, verrà restituito un certificato in cui viene riportato il reato per il quale si sta procedendo, il numero del procedimento e il pubblico ministero che si sta occupando del caso;
  • se, al contrario, non risulta alcuna iscrizione, il certificato presenterà la seguente dicitura: “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione” [2].

Quest’ultima risposta, apparentemente evasiva, è giustificata dal fatto che il pubblico ministero, per tutelare le indagini in corso, potrebbe apporre il segreto proibendo, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, che l’esistenza delle stesse sia comunicata al diretto interessato o alla persona offesa.

Pertanto, quando la Procura risponde affermando che “Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione”, potrebbero aversi due casi:

  • nessuna notizia di reato è stata iscritta;
  • la notizia di reato è stata iscritta ma, temporaneamente, non può essere comunicata.

Istanza per conoscere lo stato del procedimento penale

L’istanza per conoscere lo stato del procedimento penale presuppone che l’indagato o la persona offesa siano già a conoscenza del numero generale che contraddistingue ogni indagine pendente.

Ciò può avvenire essenzialmente per due ragioni, e cioè perché le parti:

  • sono già state formalmente rese edotte del procedimento in corso, ad esempio mediante comunicazione dell’invito a eleggere domicilio oppure dell’avviso di garanzia;
  • hanno già inoltrato una precedente istanza per conoscere le iscrizioni all’interno del registro delle notizie di reato e, a seguito della risposta della Procura, hanno avuto notizia del numero del procedimento.

L’istanza per conoscere lo stato del procedimento penale può essere presentata allo stesso modo della richiesta di verifica delle iscrizioni nel registro degli indagati: a mezzo pec all’indirizzo di posta elettronica certificata specificamente indicata dalla Procura a cui la richiesta va rivolta.

L’avvocato può procedervi anche senza apposita procura speciale, se il suo mandato come difensore di fiducia risulta già in atti. Questo il modello da usare.

Il certificato dello stato del procedimento penale può restituire una delle seguenti formule:

  • pendente”, se sono ancora in corso le indagini preliminari;
  • avviso ex art. 415 c.p.p.”, nel caso in cui sia stato emesso l’avviso di conclusione delle indagini;
  • richiesta di archiviazione”, se il pm ha chiesto al gip di archiviare la notizia di reato;
  • richiesta di rinvio a giudizio”, “richiesta di giudizio immediato”, “richiesta di decreto penale”, “citazione diretta a giudizio”, se il pm ha esercitato l’azione penale, a seconda del tipo di rito.

Un’ultima precisazione: per legge, la persona offesa può accedere allo stato del procedimento penale solamente decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia o della querela.

 
Pubblicato : 18 Agosto 2023 20:35