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Ispezione civile: cos’è e come funziona?

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(@mariano-acquaviva)
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In cosa consiste e come si svolge l’osservazione diretta di cose, luoghi o persone necessaria per decidere una controversia?

Quando si parla di ispezioni si pensa generalmente all’attività investigativa delle forze dell’ordine compiuta a seguito della commissione di un reato. In realtà, l’ispezione può essere disposta anche durante un processo civile tutte le volte in cui il giudice vuole personalmente prendere visione di una certa situazione. Cos’è e come funziona l’ispezione civile? Scopriamolo insieme.

Ispezione nel processo civile: cos’è?

All’interno del processo civile l’ispezione rappresenta un mezzo di prova a tutti gli effetti, esattamente come la testimonianza, l’interrogatorio o il giuramento.

Si tratta di un’importante differenza rispetto al processo penale, in cui l’ispezione è invece un mezzo di ricerca della prova (per la precisione, delle tracce e degli altri effetti materiali del reato).

In cosa consiste l’ispezione civile?

L’ispezione nel processo civile consiste nell’esame di persone, luoghi o cose effettuato direttamente dal giudice (o da un suo consulente tecnico) per ottenere informazioni rilevanti per la causa.

Si pensi, ad esempio, all’ispezione compiuta dal giudice per verificare la condizione materiale in cui si trova un certo bene per il quale l’attore ha chiesto il risarcimento.

Possiamo quindi definire l’ispezione civile come il mezzo di prova che permette al giudice di acquisire una conoscenza diretta dei fatti di causa.

Come funziona l’ispezione civile?

Secondo la legge [1], il giudice può ordinare alle parti e ai terzi di consentire sulla loro persona o sulle cose in loro possesso le ispezioni che appaiono indispensabili per conoscere i fatti di causa, purché ciò possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo, e senza costringerli a violare il segreto professionale, il segreto d’ufficio o quello di Stato. Facciamo un esempio.

Tizio cita in giudizio Caio, proprietario del piano superiore, per chiedere i danni derivanti da infiltrazioni. A seguito del sopralluogo nell’abitazione di Tizio, il Ctu ritiene che le pareti siano in effetti danneggiate ma che non si riscontrano perdite d’acqua dalla proprietà del convenuto. A questo punto, per fare chiarezza, il giudice potrebbe ordinare l’ispezione dell’appartamento di Caio per accertarsi definitivamente se le infiltrazioni provengano da detta abitazione.

Perché il giudice possa disporre un’ispezione occorre che:

  • l’attività di osservazione sia indispensabile ai fini del decidere;
  • non vi sia altro modo di acquisire in giudizio l’informazione che con l’ispezione si otterrebbe. Se gli stessi dati fossero acquisibili diversamente, ad esempio mediante documentazione (foto, video, registrazioni audio, ecc.), non si potrebbe dar luogo ad alcuna ispezione;
  • non si arrechi un grave danno alla persona che la subisce.

L’ispezione è ordinata dal giudice solo al ricorrere di queste condizioni, sempreché la ritenga assolutamente indispensabile.

Non esiste quindi un diritto delle parti a ottenere l’ispezione: la decisione è rimessa in modo insindacabile al giudice. Ciò spiega come mai le ispezioni nel processo civile sono rarissime.

Si può rifiutare l’ispezione civile?

La legge dice che è possibile rifiutare l’ispezione. Le conseguenze sono diverse a seconda di chi si opponga:

  • se è la parte processuale a rifiutare l’ispezione (ad esempio, il convenuto che non permette l’ingresso nella sua proprietà per evitare di perdere la causa), da tale comportamento il giudice potrà desumere indizi a suo sfavore. Il senso è che chi nasconde qualcosa può avere evidentemente torto. Inoltre, la riforma Cartabia ha previsto anche l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 500 a 3mila euro;
  • se è un terzo a rifiutare l’ispezione, cioè un soggetto estraneo alla controversia (ad esempio, il vicino di casa non chiamato in giudizio oppure un ente privato come una società), allora il giudice lo condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria da 250 a 1.500 euro.

Il fatto che siano previste tali conseguenze a danno di chi si rifiuta evidenzia l’impossibilità di costringere la parte o i terzi a sottoporsi ad ispezione.

Chi esegue l’ispezione?

La legge [2] viene disposta dal giudice con ordinanza. Può essere effettuata personalmente dal magistrato; più frequentemente, però, viene eseguita da un ausiliario del giudice, e cioè dal Consulente tecnico d’ufficio.

È però sempre il giudice, col proprio provvedimento, a determinare tempi e modalità dell’ispezione, tenendo in considerazione i diritti fondamentali della parte che dovrà “subire” il controllo, come ad esempio il diritto alla privacy, alla libertà personale e all’inviolabilità del domicilio.

Si tende generalmente ad escludere che oggetto di ispezione possano essere i documenti, in relazione ai quali, invece, è possibile chiedere l’esibizione in giudizio ad istanza di parte.

Ispezione civile e Ctu: differenza

Come ricordato nei paragrafi precedenti, l’ispezione civile è un mezzo di prova scarsamente utilizzato.

Ciò deriva dal fatto che, solitamente, una causa può essere decisa in base alle prove fornite dalle parti oppure dai rilievi effettuati dal Consulente tecnico d’ufficio, il quale spesso compie un’attività del tutto riconducibile all’ispezione: si pensi all’agronomo che, per verificare l’inquinamento di un terreno, entra nella proprietà altrui, oppure alla perizia medico-legale da svolgersi su una persona per verificare il ricorrere dei presupposti per riconoscere l’indennità d’accompagnamento.

A differenza della Ctu, la quale si esegue generalmente sulle cose o sulla persona dell’attore, cioè della parte che ne fa richiesta, l’ispezione si effettua sulle cose o sulla persona della controparte oppure di una persona estranea al giudizio.

Ecco perché essa deve essere ordinata dal giudice: perché è volta a “svelare” cose che una delle parti intende nascondere, evidentemente perché ritiene che vadano a proprio svantaggio.

Tornando all’esempio delle infiltrazioni di dubbia provenienza, mentre il Ctu potrà senz’altro entrare nell’appartamento del danneggiato, il quale ha tutto l’interesse a mostrare all’ausiliario del giudice i danni che ha patito, stessa cosa non potrà fare nell’appartamento del convenuto, il quale potrebbe opporsi al suo ingresso. Di qui potrebbe sorgere la necessità di ordinare un’ispezione.

 
Pubblicato : 25 Agosto 2023 13:30