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Ipoteca giudiziale: quando viene iscritta?

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(@carlos-arija-garcia)
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Quali sono i provvedimenti emessi da un tribunale in grado di vincolare un immobile, dalla sentenza al decreto ingiuntivo fino all’atto firmato all’estero.

Oltre a quella volontaria e a quella legale, esiste anche l’ipoteca giudiziale, frutto di un provvedimento del giudice come, ad esempio, una sentenza, un decreto ingiuntivo o un lodo arbitrale, prodotti in copia autentica. Tale ipoteca può essere iscritta su qualsiasi immobile che appartiene al debitore e su quelli che gli pervengono successivamente alla condanna. Ma, a differenza delle altre, l’ipoteca giudiziale cosa comporta?

Occorre premettere che un’ipoteca giudiziale non può essere iscritta sui beni ereditari, neppure in base a sentenze pronunciate prima della morte del debitore, se l’eredità è accettata con beneficio d’inventario o se si tratta di eredità giacente. In questo tipo di ipoteca, il creditore ha la facoltà di indicare l’importo per cui è iscritta, tenendo conto dell’effettivo ammontare del proprio credito e dei limiti all’estensione della garanzia agli interessi ed accessori.

È nulla l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale sugli immobili venduti dal debitore prima dell’iscrizione. Vediamo cosa comporta sula base dei vari possibili provvedimenti presi dal giudice.

Ipoteca giudiziale in seguito a sentenza

Costituisce un titolo valido per l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale sui beni del debitore qualsiasi sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro pronunciata in qualunque tipo di processo (civile, penale o amministrativo), anche se è emessa all’estero o da organi giurisdizionali speciali. Sono titolo idoneo anche le sentenze di condanna a dare, fare o non fare. In questi casi la somma dell’iscrizione è determinata dal creditore stesso.

Non occorre che la sentenza sia esecutiva, né che sia passata in giudicato, né che determini esattamente la somma dovuta.

Non sono idonee all’iscrizione le sentenze di:

  • accertamento;
  • costitutive;
  • verifica della paternità della scrittura;
  • convalida di sequestro conservativo separatamente dal merito;
  • omologazione del concordato.

Se la sentenza di condanna viene revocata in appello o annullata in Cassazione, l’interessato può cancellare l’ipoteca. Se il creditore non dà volontariamente il consenso alla cancellazione, può procedersi alla stessa solo previo ordine del giudice con provvedimento non più impugnabile.

Se la sentenza in appello riforma quella di primo grado, riducendo o aumentando la somma della condanna, si deve rispettivamente ridurre la somma per la quale è stata iscritta l’ipoteca, o procedere a un’iscrizione suppletiva.

Se, invece, la sentenza di primo grado, in forza della quale era stata iscritta ipoteca, viene cassata con rinvio in appello per poi essere confermata, l’iscrizione ipotecaria rimane valida e legittima. Pertanto, chi ha ottenuto la cassazione con rinvio non può richiedere la cancellazione dell’ipoteca e il risarcimento dei danni per pretesa illegittimità dell’iscrizione.

Ipoteca giudiziale in seguito a lodo arbitrale

La seconda ipotesi è quella che riguarda l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale in seguito ad un lodo arbitrale di condanna al pagamento di una somma di denaro o all’adempimento di altra obbligazione o al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente, purché sia reso esecutivo.

È titolo idoneo per l’iscrizione ipotecaria anche il lodo straniero se reso esecutivo.

Ipoteca giudiziale in seguito ad atti e sentenze stranieri

C’è anche la possibilità di iscrivere un’ipoteca giudiziale in seguito ad atti formati all’estero, purché vengano legalizzati per poter essere riconosciuti in Italia.

La legalizzazione consiste in un’attestazione da parte delle competenti autorità consolari circa l’autenticità della sottoscrizione del pubblico ufficiale che ha redatto l’atto, se pubblico, o che ne ha autenticato la sottoscrizione in base alle leggi del luogo in cui gli atti sono stati formati.

Possono essere presentate anche sentenze straniere o altri provvedimenti giurisdizionali (ad esempio un decreto, un’ordinanza o un mandato di esecuzione). In tal caso è necessario distinguere a seconda che la sentenza sia emessa in uno Stato appartenente o non appartenente all’Unione europea.

A tal proposito, va ricordato che la convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 ha abolito la necessità della legalizzazione nei Paesi comunitari. Ad oggi, la convenzione è in vigore soltanto tra Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Lettonia e Italia ma ci sono anche degli accordi bilaterali che prevedono la dispensa da questo tipo di pratica per alcuni atti.

Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, oppure da un traduttore ufficiale.

Ipoteca giudiziale in seguito a decreto ingiuntivo

Infine, anche un decreto ingiuntivo è un titolo valido per l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale. Il provvedimento deve essere esecutivo, anche in via provvisoria. In caso contrario, l’iscrizione è nulla.

Non occorre la preventiva notifica del decreto al debitore.

 
Pubblicato : 30 Luglio 2023 15:45