Ipoteca Agenzia delle Entrate Riscossione sul fondo patrimoniale
L’esecuzione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) sui beni del fondo patrimoniale è possibile solo se i crediti sono sorti per soddisfare i bisogni della famiglia; tra questi non rientrano necessariamente i crediti legati alla professione o all’impresa.
Il fondo patrimoniale non mette sempre a riparo i beni dalle azioni esecutive e cautelari (ipoteche) da parte dei creditori e, in particolar modo, del Fisco. Quando l‘ipoteca dell’Agenzia delle Entrate Riscossione è possibile sul fondo patrimoniale?
L’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) può iscrivere ipoteca sui beni immobili rientranti nel fondo patrimoniale quando la pretesa fiscale è sorta per soddisfare esigenze della famiglia del debitore. Il debito fiscale legato allo svolgimento dell’attività lavorativa o imprenditoriale non rientra però automaticamente tra questi.
Vediamo cosa dicono la legge e la giurisprudenza a riguardo.
Fondo patrimoniale: perchè tutela i beni
Il fondo patrimoniale è un vincolo di destinazione che consente, appunto, di destinare alcuni beni, mobili e immobili, esclusivamente ai bisogni della famiglia. La legge [1] stabilisce che l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
In altri termini, i creditori non possono pignorare i beni contenuti nel fondo patrimoniale né possono iscrivervi ipoteca, a meno che:
- i crediti siano sorti per esigenze delle famiglia;
- i creditori non siano a conoscenza dell’estraneità ai bisogni familiari.
Fondo patrimoniale: quando possono essere aggrediti i beni
La Cassazione [2] ha ricordato che la legge impone il rispetto del vincolo costituito sui beni del fondo patrimoniale. Questi ultimi sono infatti sottratti dal complesso patrimoniale aggredibile dai creditori, a meno che non si tratti di crediti sorti per esigenze della famiglia (quindi connesse alla funzione del fondo patrimoniale).
Al fine di identificare i debiti sorti per soddisfare i bisogni della famiglia (unici legittimanti l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale) occorre guardare, non alla natura dell’obbligazione, ma alla relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia.
Nel caso, per esempio, del debito IVA sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale, esso può essere ricondotto alle esigenze della famiglia solo quando viene effettivamente dimostrata la finalità specifica di mantenimento e sviluppo della famiglia, piuttosto che quella di realizzazione di esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.
In altri termini non basta il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa a identificare lo stesso come legato ai bisogni della famiglia; tale ragionamento per la Corte è definito “insufficiente”.
“Fermo restando che la finalità di soddisfare i bisogni della famiglia non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge”, occorre la prova specifica che tale debito sia sorto in occasione del soddisfacimento delle esigenze familiari da parte del contribuente.
Fondo patrimoniale: quale prova per opporsi
In assenza del presupposto che il debito sia sorto per soddisfare esigenze familiari, l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e l’eventuale ipoteca o pignoramento sono illegittimi.
L’onere della prova dei presupposti di applicabilità del divieto di esecuzione sui beni del fondo, ricade sempre sul debitore. Quest’ultimo, per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, e anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore ne era consapevole [3].
Fondo patrimoniale: ipoteca per cartelle esattoriali
L’iscrizione ipotecaria da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione è, quindi, ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale, ma solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni. Tali circostanze non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa. Occorre sempre la dimostrazione, a carico del debitore, per vincere la presunzione del Fisco.
Difatti, per verificare i debiti fiscali rientrino o meno a pieno titolo tra le spese necessarie per la famiglia, si deve accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi [4].
Potenzialmente, qualsiasi debito fiscale sorto nell’esercizio dell’attività professionale/imprenditoriale produttive potrebbe essere collegato ai bisogni della famiglia, posto che il reddito viene presuntivamente indirizzato al fabbisogno personale e familiare. Tuttavia, i bisogni familiari non possono intendersi come potenzialmente assorbenti tutti i redditi del soggetto obbligato.
Come giustamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità [5], non esiste un dovere generalizzato dei coniugi di destinare tutti proventi della propria attività lavorativa (o i redditi da capitale) ai bisogni della famiglia e il fatto che essi abbiano scelto di costituire un fondo patrimoniale è indice della scelta di separare le risorse che si vogliono destinare alla famiglia da altre. Di conseguenza, non ogni debito Irpef o Ires può giustificare l’aggressione dei beni del fondo, solo perchè il reddito tassato si presume serva integralmente a mantenere il nucleo familiare. Esistono, infatti, anche le esigenze individuali, sia voluttuarie che prettamente professionali e di investimento, che restano distinte da quelle familiari.
Dunque, il giudice deve accertare la relazione esistente tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia, considerando le specifiche circostanze del caso concreto (natura del debito, patrimonio familiare, gestione delle risorse del nucleo, esigenze della famiglia).
Quello riportato sembra essere l’orientamento ormai maggioritario della Cassazione. Non poco tempo fa invece, la stessa Corte, aveva accolto l’orientamento opposto (Fondo patrimoniale: si pignora più facilmente; bisogni della famiglia ampi), secondo cui il concetto di “bisogni della famiglia” deve intendersi in senso ampio, potendo ricomprendere anche i debiti che derivano dall’attività professionale o di impresa di uno dei coniugi [6].
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