Interruzione ferie per esigenze di servizio: quando è legale?
Il datore può obbligare il dipendente a rientrare sul posto di lavoro mentre si trova in ferie? Come funziona la reperibilità?
Le ferie costituiscono quel periodo di riposo retribuito spettante a ogni dipendente. Pur essendo un diritto irrinunciabile, vanno sempre concordate con il datore, il quale le assegna tenendo conto delle esigenze del lavoratore e dell’azienda. Non tutti sanno, però, che il datore può chiedere il rientro anticipato dal meritato riposo, al ricorrere di circostanze eccezionali. È proprio su questo specifico aspetto che ci concentreremo. Quando è legale l’interruzione delle ferie per esigenze di servizio? Scopriamolo.
Il richiamo in servizio: cos’è?
Il richiamo è il diritto del datore di lavoro di richiamare un dipendente in servizio durante il periodo delle ferie.
Questo diritto deve essere previsto nel contratto collettivo, negli accordi aziendali o nelle lettere di assunzione.
Il lavoratore non può rifiutarsi di proseguire le ferie se il richiamo è legittimo, altrimenti rischia una contestazione disciplinare.
Poniamo il caso di Tizio, un dipendente in ferie a cui il datore di lavoro richiama in servizio per un’emergenza aziendale. Tizio è tenuto a riprendere il lavoro in questo caso.
La reperibilità del lavoratore durante le ferie
La reperibilità è un accordo tra datore di lavoro e dipendente che impone al lavoratore di rendersi rintracciabile anche durante le ferie.
In questi casi, il lavoratore non può giustificare l’assenza dal lavoro dicendo di non essere raggiungibile.
Maria ha un accordo di reperibilità con il suo datore di lavoro durante le ferie. Anche se è in vacanza, deve essere disponibile in caso di necessità aziendali.
Rientro forzato dalle ferie: rimborso delle spese
Se un dipendente, per esigenze produttive, viene richiamato in servizio durante le ferie, il contratto collettivo può imporre all’azienda il rimborso delle spese sostenute per il rientro anticipato.
In mancanza di disposizioni all’interno della contrattazione collettiva, le aziende possono comunque fornire un ristoro economico per il rientro anticipato.
Marco viene richiamato in servizio durante le sue ferie e deve pagare spese extra per tornare in ufficio. Il suo contratto collettivo prevede il rimborso di queste spese da parte dell’azienda.
Rientro forzato ferie: cosa prevedono i contratti collettivi
I contratti collettivi possono variare nei dettagli sul rientro forzato dalle ferie. Facciamo qualche esempio.
Il CCNL Commercio e terziario – Confcommercio stabilisce il diritto al rimborso delle spese per l’anticipato rientro.
Nel CCNL Metalmeccanica – industria si prevede il trattamento di trasferta per il periodo di viaggio in caso di richiamo in servizio.
Il contratto collettivo del settore alberghiero prevede un rimborso spese generoso per i dipendenti richiamati in servizio durante le ferie.
Rientro forzato ferie: cosa dice la Cassazione?
La Corte di Cassazione [1] ha affrontato la questione del rientro forzato dalle ferie, stabilendo che il datore di lavoro può modificare il periodo feriale solo se le esigenze aziendali lo richiedono, ma le modifiche devono essere comunque comunicate al lavoratore con congruo preavviso.
Il lavoratore non è tenuto a essere reperibile durante le ferie, a meno che non ci siano specifiche disposizioni contrattuali.
Insomma: secondo la giurisprudenza, il datore di lavoro deve comunicare tempestivamente al lavoratore qualsiasi modifica al periodo feriale.
Rientro forzato ferie: cosa fare se il CCNL non dice nulla?
Se il contratto collettivo, gli accordi aziendali o le lettere di assunzione non prevedono nulla riguardo al rientro forzato dalle ferie, il lavoratore può legittimamente rifiutarsi, a meno che ci siano circostanze eccezionali che richiedono il suo ritorno.
Il datore di lavoro deve agire in buona fede e motivare il richiamo in servizio in modo oggettivo, ad esempio facendo riferimento a un’emergenza del tutto imprevista che necessita del rientro sul posto di lavoro di determinati dipendenti.
Giulia lavora in un’azienda con un contratto collettivo che non menziona il rientro forzato dalle ferie. Il datore di lavoro vuole richiamarla in servizio, ma Giulia può rifiutarsi se non ci sono ragioni oggettive e eccezionali.
Marco è l’unito ingegnere in grado di far funzionare un determinato macchinario. Durante le ferie, il datore di lavoro lo richiama in quanto, a causa di un guasto del detto macchinario, c’è il rischio che l’azienda subisca dei danni irreversibili.
Rientro anticipato dalle ferie: conclusioni
In conclusione, il datore di lavoro può interrompere le ferie dei dipendenti per esigenze aziendali, ma deve farlo nel rispetto delle regole stabilite dai contratti collettivi e dalle leggi.
Se la contrattazione collettiva non prevede nulla, il richiamo in servizio è comunque legittimo, purché giustificato da ragioni oggettive.
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