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Installazione di telecamere di videosorveglianza nei parcheggi

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(@antonio-pagano)
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Normativa dettata dal Garante della Privacy riguardo l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle abitazioni e nei parcheggi

La regola generale nell’uso delle telecamere di videosorveglianza è che ciascuno è libero di utilizzare un sistema di videosorveglianza privato al fine di proteggere i propri beni come la casa, l’automobile, il garage da ladri, atti vandalici, etc., giacché la tutela della proprietà è un diritto riconosciuto tacitamente dalla Costituzione e meritevole di tutela è l’interesse del titolare a realizzare sistemi di protezione come appunto le telecamere di controllo remoto.

La presenza di un sistema di videosorveglianza privata, se posizionato all’interno di un immobile di proprietà, deve essere segnalata da cartelli con l’avviso ai transitanti («zona sottoposta a controllo tramite telecamere» o dizione similare), come prescritto dal Garante.

La telecamera non può essere puntata in direzione della proprietà altrui (la porta d’ingresso, una finestra, il giardino privato, etc.) in modo da visionare – in maniera consapevole o meramente imprudente / negligente / imperita – i vicini e le loro attività. Diversamente, potrebbe ricorrere il reato di interferenze illecite nella vita privata punito dall’articolo 615-bis del Codice penale con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

In tale evenienza la telecamera andrebbe rimossa, previa prova, a carico di chi se ne duole, che questa sia lesiva della propria riservatezza e quindi in grado di monitorare i propri movimenti. In mancanza di tale prova o nel caso di prova generica, il giudice non può accogliere la richiesta di rimozione della videosorveglianza che pertanto deve ritenersi legittimo [1].

Se la videocamera di sorveglianza inquadra anche parte della strada può esserci violazione della privacy.

L’utilizzo delle telecamere di sicurezza nei parcheggi è una pratica comune e sempre più diffusa per monitorare le attività sospette all’interno degli spazi di parcheggio. L’obiettivo è prevenire e individuare atti di vandalismo, furti o danni a veicoli: le telecamere esterne devono essere posizionate solamente nel perimetro che rientra tra la proprietà privata e, quindi, facciata, garage, ingresso e così via. Virare la ripresa verso una zona di interesse pubblico potrebbe costituire una condizione di violazione della privacy di terzi.

Al fine di evitare tale violazioni di privacy, le telecamere dovranno essere puntate il più possibile verso il cancello di ingresso del parcheggio.

L’Unione europea ha pubblicato il GDPR (General Data Protection Regulation), ovvero un regolamento che fissa dei precisi obblighi che riguardano la protezione della privacy e il trattamento dei dati sensibili e personali.

Nel 2019, le sue linee guida sono state aggiornate con alcune importanti modifiche. Per prima cosa, è stato sottolineato come non sia necessario ottenere una specifica autorizzazione da parte del Garante della Privacy per poter installare un impianto di videosorveglianza privato, a condizione che si rispettino i seguenti principi:

  • principio di liceità rispetto della normativa italiana in vigore
  • principio di proporzionalità, ovvero scegliere di installare un impianto quando altre misure di sicurezza alternative si sono rivelate non sufficienti
  • principio di finalità, ossia quando esistono motivazioni reali e legittime per installare un impianto
  • principio di necessità se le riprese servono a registrare solamente ciò che è necessario al motivo indicato.

In particolare, rispetto alla questione della tempistica di conservazione dei dati, il Garante della Privacy, si è espresso dichiarando che le registrazioni video devono essere cancellati dopo pochi giorni, rispettando il principio di minimizzazione dei dati secondo il quale le immagini acquisite devono essere pertinenti allo scopo dell’installazione dell’impianto e non eccedere rispetto tali finalità. Se un privato cittadino o un’azienda mantiene in archivio questi dati per più tempo di quanto consentito, dovrà indicare il perché di questa decisione.

Il puntare le telecamere esterne, oltre che quanto più in prossimità del cancello di ingresso e non verso l’esterno, ed in maniera tale da individuare il veicolo più che il conducente o i trasportati, è certamente il modo più corretto e che più pone al riparo da violazioni di privacy.

Riassumendo:

  • l’installazione del sistema di videosorveglianza dovrà avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili (in particolare: le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata), con osservanza del principio di minimizzazione dei dati.
  • Non occorrerà alcuna autorizzazione da parte del Garante per installare tali sistemi, ma occorrerà informare gli interessati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, anche mediante un semplice cartello.
  • Le immagini registrate non potranno essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite (quindi lo stretto tempo necessario, tra le 48 e le 72 ore).
  • Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese deve essere limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi.

Per le telecamere esterne, l’angolo andrà calibrato quanto più possibile alla zona immediatamente adiacente all’area di proprietà, quindi al cancello esterno, facendo attenzione a non includervi la strada e rivolgendo la visuale più all’autoveicolo transitante che non ai passeggeri dello stesso.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Antonio Pagano

 
Pubblicato : 6 Maggio 2023 07:30