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Ingiunzione di pagamento dal Comune: che fare?

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(@mariano-acquaviva)
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Avevo ricevuto un’ingiunzione di pagamento dal Comune per una multa non pagata. Purtroppo avevo smarrito il documento e non ho potuto gestirlo in tempo utile. Oggi l’ho ritrovato tra le carte dell’ufficio e ho provato senza successo a pagare il bollettino pagoPA. Richiedo la vostra consulenza per capire se a questo punto è possibile qualche obiezione oppure bisogna pagare.

La piattaforma pagoPA, in sede di pagamento, verifica con l’ente creditore la possibilità di pagare un avviso e l’importo da corrispondere.

Spetta quindi all’ente creditore consentire il pagamento dell’avviso anche dopo la data di scadenza e comunicare eventuali variazioni di importo dovute al ritardo.

Se poi l’avviso è stato creato spontaneamente dal cittadino, è utilizzabile solo per trenta giorni.

Nel caso specificato, il creditore non ha accettato il pagamento in quanto tardivo; tanto peraltro si evince chiaramente anche dal tenore dell’ingiunzione, in cui il termine per adempiere era fissato in giorni trenta.

Ciò premesso, l’importo è purtroppo da pagare, atteso che lo smarrimento del documento non costituisce una causa di forza maggiore o uno stato di necessità che potrebbe, in teoria, consentire una rimessione nei termini.

Nemmeno è possibile eccepire un difetto di notifica imputabile all’ente.

Nel merito della pretesa, gli importi contestati sembrano esatti.

Secondo il quinto comma dell’art. 27, l. n. 689/81, «in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore».

Le maggiorazioni imputate corrispondono rispettivamente al decimo della sanzione moltiplicata rispettivamente per 6 e per 5 semestri. Il calcolo, pertanto, sembra essere corretto.

Il consiglio è di inviare una formale comunicazione (a mezzo pec o raccomandata) all’ente creditore chiedendo la rateizzazione dell’importo, prima che l’ente decida di notificare il pignoramento.

Così il primo comma dell’articolo 27 già richiamato: «decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all’intendenza di finanza che lo dà in carico all’esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l’obbligo del non riscosso come riscosso».

Secondo l’art. 26 della sopracitata legge, «l’autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell’interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall’autorità giudiziaria o amministrativa, l’obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione».

Sarebbe in teoria possibile proporre opposizione all’esecuzione (ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.) contestando il diritto dell’ente impositore (opposto) a procedere all’esecuzione forzata nei confronti dell’ingiunto (opponente), sulla base di fatti inerenti alla formazione del titolo esecutivo.

L’opposizione ex art. 615 c.p.c. viene proposta in caso di:

  • inesistenza del titolo esecutivo;
  • inidoneità del titolo per mancanza dei requisiti;
  • vizi relativi al titolo.

L’opposizione all’esecuzione non è soggetta a termini, perché riguarda la validità del titolo esecutivo posto a fondamento dell’esecuzione, e può essere proposta anche per eccepire la sua prescrizione.

A tal proposito va ricordato che, nella fattispecie che ci occupa, la prescrizione del titolo si verifica quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione (art. 209 C.d.S. e art. 28 legge n. 689/1981).

Va tuttavia precisato che ogni tipo di diffida o di messa in mora è idonea a interrompere la prescrizione e a farla decorrere daccapo.

Pertanto, ogni atto di sollecito ricevuto nel corso degli anni potrebbe aver prodotto il succitato effetto interruttivo.

Alla luce di ciò, non avendo contezza degli atti pregressi, supponendo che il titolo sia valido, si consiglia di pagare bonariamente, eventualmente tentando dapprima di ottenere la rateizzazione, come sopra illustrato.

 
Pubblicato : 2 Dicembre 2023 07:00