Infortunio in pausa caffè: nessun indennizzo Inail
Nessun indennizzo se ci si fa male andando al bar, anche se l’uscita è autorizza dal datore di lavoro
Andando a bere il caffè con alcuni colleghi, in occasione di una pausa durante l’orario di lavoro, sei scivolato e ti sei rotto una caviglia… L’uscita era stata autorizzata dal datore, non disponendo l’azienda di un punto di ristoro all’interno dei propri locali. Hai richiesto dunque indennizzo all’Inail, in quanto infortunio sul lavoro, ma ti è stato negato. Forse non sai che l’infortunio in pausa caffè non prevede nessun indennizzo Inail: lo ha affermato anche la Corte di cassazione, vediamo in quali termini.
L’infortunio sul lavoro
Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione, originata in occasione di lavoro, da causa violenta, che determini la morte del lavoratore, o ne diminuisca parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. Si parla dunque di infortunio sul lavoro tutte le volte in cui, svolgendo le proprie mansioni, il dipendente muoia o si faccia male.
Accanto all’infortunio sul lavoro, la legge tutela anche l’infortunio in itinere, ossia ogni incidente che possa capitare al lavoratore nel tragitto percorso per recarsi al lavoro, o tornare a casa dalla sede lavorativa, oppure per spostarsi da una sede ad un’altra, compresi gli incidenti causati dal lavoratore stesso.
L’infortunio sul lavoro si differenzia dalla malattia professionale, in quanto il primo è determinato da un evento violento, la seconda consiste invece in una patologia sviluppata dal lavoratore all’interno di un ambiente lavorativo a rischio.
In caso di infortunio sul lavoro il dipendente dovrà tempestivamente informare il datore; successivamente dovrà rivolgersi al medico aziendale o al medico di famiglia o al pronto soccorso per effettuare una visita medica ed ottenere il certificato con la diagnosi di infortunio e l’indicazione dei giorni di inabilità al lavoro. Tale certificato deve essere consegnato all’azienda, la quale informerà a propria volta l’Inail.
L’indennizzo Inail
Come detto, quando si verifica un infortunio sul lavoro o in itinere, l’azienda deve presentare all’Inail denuncia di infortunio, per via telematica ed entro due giorni da quello in cui il datore ne è venuto a conoscenza, o entro 24 ore in caso di infortuni mortali.
La mancata denuncia all’Inail comporta una sanzione per l’azienda di importo variabile da 1.290,00 euro a 7.745,00 euro.
I giorni di infortunio vengono pagati:
- dal datore di lavoro per i primi tre giorni di assenza
- dall’Inail, dal quarto giorno fino a guarigione
L’Inail eroga al lavoratore un’indennità pari:
- al 60% della retribuzione giornaliera, dal quarto al novantesimo giorno di infortunio
- al 75% della retribuzione media giornaliera dal novantesimo giorno fino alla guarigione
Durante l’assenza per infortunio il dipendente ha l’obbligo di reperibilità, salvo che il CCNL di categoria applicato al rapporto disponga diversamente
L’obbligo di reperibilità si riferisce alla necessità che il lavoratore sia disponibile qualora l’Inail richiedesse, tramite convocazione, di presentarsi a visita medica presso la sede territoriale, potendo altrimenti lasciare liberamente la propria abitazione durante la giornata.
L’infortunio in pausa caffè
Caso particolare è rappresentato dall’infortunio che si verifichi durante la pausa caffè, quando questa venga espletata fuori dei locali aziendali. La Corte di cassazione è costante nel ritenere che non sia indennizzabile l’infortunio verificatosi nell’ambito della pausa caffè, in orario di servizio, sebbene autorizzata dal datore di lavoro e anche qualora l’azienda non disponga di un punto di ristoro interno ai propri locali.
Secondo la giurisprudenza, infatti, la pausa caffè non rappresenta un’esigenza impellente del lavoratore, direttamente collegata allo svolgimento della sua prestazione lavorativa, trattandosi invece di una mera scelta arbitraria e di un momento di ristoro del quale il lavoratore può fare a meno, o che comunque può rimandare a un momento successivo.
In altre parole, il dipendente che si dovesse infortunare durante la pausa caffè subirebbe una lesione per soddisfare esigenze proprie, dando luogo ad una situazione diversa da quella inerente l’attività lavorativa ed interrompendo quindi il nesso di causalità tra incidente e svolgimento del proprio lavoro.
La pausa caffè, dunque, non soddisferebbe un’esigenza impellente del lavoratore, ma un bisogno procrastinabile ed evitabile e, di conseguenza, l’infortunio che si dovesse verificare in occasione di tale momento di ristoro non sarà indennizzabile.
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