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Infortunio dipendenti comunali: il sindaco è responsabile?

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(@mariano-acquaviva)
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Chi è il datore di lavoro secondo la legge? in quali casi il vertice dell’amministrazione comunale risponde, anche penalmente, degli infortuni dei lavoratori?

Il datore di lavoro è solitamente responsabile degli infortuni occorsi ai suoi dipendenti, qualora essi derivino da una sua colpa (solitamente, una negligenza). Tanto vale anche per il committente, cioè per colui che solo occasionalmente ha dato mandato a un lavoratore: si pensi al proprietario di casa che ha incaricato un operaio di aggiustargli il tetto. È in questo contesto che si pone il seguente quesito: il sindaco è responsabile dell’infortunio dei dipendenti comunali?

L’argomento non è di poco conto considerato che la legge prevede una responsabilità anche penale in capo al datore. Il primo cittadino può dunque essere ritenuto responsabile degli infortuni che i lavoratori patiscono mentre sono in servizio? A questa domanda ha fornito risposta la giurisprudenza. Vediamo in che modo.

Chi è il datore di lavoro?

Secondo la legge [1], per datore di lavoro si intende il soggetto titolare del rapporto con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il dipendente presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni.

In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice (nel caso del Comune, il sindaco).

Nelle pubbliche amministrazioni, in altre parole, l’attribuzione della qualità di datore di lavoro a persona diversa dall’organo di vertice deve necessariamente essere espressa cosicché, in assenza di indicazioni, in ambito comunale essa coincide sempre con il sindaco.

Infortuni sul lavoro: il sindaco è sempre responsabile?

Il principio di massima espresso dalla giurisprudenza è il seguente: il soggetto a cui deve essere attribuita la qualifica di “datore di lavoro” va individuato di volta in volta in base all’organizzazione interna e ai rapporti tra le diverse figure (sindaco, dirigente, ecc.).

In presenza di una struttura complessa come l’ente comunale, infatti, per individuare le posizioni di garanzia e i soggetti deputati alla gestione del rischio occorre previamente verificare quale sia la concreta ripartizione delle funzioni tra gli stessi.

In altre parole, occorre per prima cosa accertare quale sia la concreta pianificazione dei servizi amministrativi e delle ripartizioni delle funzioni tra i vari soggetti e, pertanto, quelli espressamente deputati alla gestione del rischio derivante dall’espletamento dell’attività lavorativa commissionata.

Di conseguenza, non è affatto detto che il sindaco sia sempre responsabile degli infortuni occorsi ai dipendenti comunali, ben potendo essere che lo stesso primo cittadino abbia incaricato altri soggetti di occuparsi del controllo e della sicurezza dei lavoratori.

Ad esempio, la Corte di Cassazione [2] ha stabilito che il sindaco, ove abbia provveduto all’individuazione dei soggetti cui attribuire la qualità di datore di lavoro, risponde per l’infortunio occorso al dipendente solo nel caso in cui risulti che egli, essendo a conoscenza della situazione antigiuridica inerente alla sicurezza dei locali e degli edifici in uso all’ente territoriale, abbia omesso di intervenire con i propri autonomi poteri.

Insomma: il sindaco può dirsi responsabile solo se:

  • non ha delegato a nessun altro la qualità di datore di lavoro, oppure
  • non ha esercitato i suoi poteri volti a rimuovere le situazioni potenzialmente pericolose per la salute dei lavoratori, di cui era a conoscenza.

Se il sindaco fosse sempre e comunque responsabile, graverebbe su di lui una responsabilità oggettiva che, soprattutto in ambito penale, è inammissibile.

In questo senso anche un’altra sentenza [3], secondo la quale, in tema di norme per la prevenzione degli infortuni, la legge esclude che si possa ascrivere al sindaco, anche se di un Comune di modeste dimensioni, quale organo politico, ogni violazione di specifiche norme antinfortunistiche, quando risulti individuato il dirigente con qualifica di datore di lavoro.

Sempre secondo la medesima pronuncia, però, è stato ricordato che tra le regole inerenti ai compiti non delegabili rientra l’obbligo di stilare il documento di valutazione dei rischi (dvr), cioè il documento che contiene l’analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute generati dalle attività lavorative svolte in un determinato contesto (azienda, comune, ecc.).

Nel caso affrontato, gli organi di vertice dell’amministrazione comunale (sindaco e giunta) avevano individuato i dirigenti ai quali attribuire la qualifica di datore di lavoro ma non avevano redatto il documento di valutazione dei rischi; pertanto, essi venivano ritenuti responsabili.

Infine, il sindaco non è mai responsabile nel caso in cui l’infortunio sia derivato da un comportamento sconsiderato e inopportuno del lavoratore: la condotta “abnorme, inopinabile ed esorbitante” del dipendente, infatti, esclude sempre la responsabilità del datore [4].

 
Pubblicato : 18 Febbraio 2024 15:15