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Inerzia della Pubblica Amministrazione: ultime sentenze

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Giudizio di impugnazione; obbligo di pronuncia esplicita dell’amministrazione; colpevole inerzia della PA nell’espletamento dei doveri di vigilanza e controllo del territorio, nonché di repressione degli abusi edilizi.

Come superare l’inerzia della Pubblica Amministrazione

La previsione dell’art. 2 -bis l. n. 241/1990 deve essere letta in combinato con l’art. 2 della medesima l. n. 241/1990, che disciplina in termini generali la conclusione del procedimento; nello specifico l’art. 2 l. n. 241/1990, oltre ad enunciare il dovere di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso e a modulare variamente i termini, prevede uno strumento di cooperazione con il privato istante, il cui scopo è quello di superare l’inerzia della pubblica amministrazione.

Consiglio di Stato sez. VI, 04/01/2022, n.31

Procedura di gara

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’ art. 1, comma 453, l. 11 dicembre 2016, n. 232, censurato per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., in quanto prevede, mediante norma di interpretazione autentica, l’ obbligo, per il gestore uscente del servizio di distribuzione del gas naturale, oltre che alla prosecuzione della gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento, al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto.

Il rimettente non solo non ha preso in considerazione gli strumenti legislativi verso l’ inerzia della pubblica amministrazione, ma neppure ha tenuto conto della possibilità di applicare gli istituti posti a presidio dell’equilibrio contrattuale nelle concessioni. In particolare, l’ ordinanza di rimessione, che non ricostruisce in modo dettagliato il quadro normativo in materia di gare per l’affidamento dell’attività di distribuzione del gas naturale, non si sofferma sui poteri sostitutivi e non dà conto, pertanto, della possibilità che gli eventuali effetti negativi imputati alla disposizione impugnata trovino un rimedio attraverso gli strumenti predisposti dal legislatore per garantire l’ avvio delle procedure di gara.

Né vi è alcun cenno agli istituti previsti dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, restando irrisolto il dubbio se non sia in tale sede che debba trovare tutela la pretesa del concessionario. Il giudice a quo, nondimeno, non svolge alcuna valutazione, neppure al fine di escluderla, riguardo alla possibilità di qualificare i ritardi nell’ avvio delle gare quali « fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario» di cui all’ art. 165, comma 6, cod. contratti pubblici. La qual cosa, ove ovviamente sia dimostrato dal concessionario un sopravvenuto squilibrio contrattuale, potrebbe legittimare una richiesta di revisione dello stesso piano; richiesta che, in caso di mancata o negativa risposta dell’ amministrazione, potrebbe anche essere fatta valere nelle competenti sedi giurisdizionali (sentt. nn. 102 del 2019, 114, 123 del 2021).

Corte Costituzionale, 07/12/2021, n.239

Azione di annullamento o azione avverso il silenzio

L’adozione di un atto soprassessorio o interlocutorio che comporti un illegittimo arresto procedimentale costituisce violazione del dovere di procedere tanto nei casi in cui non venga dato avvio al procedimento, quanto in quelli in cui lo stesso non venga concluso con l’emanazione del provvedimento finale. In tali ipotesi, l’interessato ha a disposizione una duplice modalità di tutela, essendo legittimato a proporre, indifferentemente, l’azione di annullamento o l’azione avverso il silenzio. Sia pure mediante procedure differenti, il risultato raggiunto è sostanzialmente il medesimo: nel primo caso, il giudice amministrativo annulla l’atto, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di adottare il provvedimento finale; nel secondo caso, il giudice amministrativo accerta la sostanziale violazione del dovere di procedere e condanna l’Amministrazione a concludere il procedimento.

Consiglio di Stato sez. VI, 23/06/2021, n.4803

Condizioni per l’esperibilità dell’azione avverso il silenzio della PA

Nel solco delle potenzialità riconosciute dal nuovo codice del processo amministrativo, ed al fine di rendere sempre più efficace e quindi effettiva la tutela avverso l’inerzia della pubblica Amministrazione, risulta acquisito che lo speciale rimedio dell’azione avverso il silenzio è esperibile non solo in presenza di condotte omissive che si protraggano oltre i termini di legge, ma anche in presenza di atti infra procedimentali o soprassessori, per tali dovendosi intendere quelli che solo apparentemente configurano una spendita di potere ma che sostanzialmente eludono l’obbligo di provvedere mediante richieste istruttorie inutilmente defatigatorie o provvedimenti che eludono il contenuto dell’istanza del privato o sospendono l’iter procedimentale in casi non previsti dalla legge violando il dovere di provvedere normativamente imposto.

T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. II, 20/05/2021, n.1648

Presupposti dell’azione avverso il silenzio della PA

Nel solco delle potenzialità riconosciute dal nuovo codice del processo amministrativo e al fine di rendere sempre più efficace e quindi effettiva la tutela avverso l’inerzia della pubblica Amministrazione, risulta acquisito che lo speciale rimedio dell’azione avverso il silenzio è esperibile non solo in presenza di condotte omissive che si protraggano oltre i termini di legge, ma anche in presenza di atti infra-procedimentali, per tali dovendosi intendere quelli che solo apparentemente configurano una spendita di potere ma che sostanzialmente eludono l’obbligo di provvedere mediante richieste istruttorie o atti interni che eludono il contenuto dell’istanza del privato o sospendono sine die l’iter procedimentale, in casi non previsti dalla legge, violando il dovere di provvedere normativamente imposto; tale approdo sembra trovare indiretta conferma nel disposto dell’art. 117, comma 5, c.p.a., che fa riferimento alla possibilità di impugnare con motivi aggiunti l’atto a contenuto decisorio sopravvenuto rispetto alla proposizione dell’azione sul silenzio, con la conseguente necessità, in tali casi, di disporre la conversione del rito.

T.A.R. Bari, (Puglia) sez. III, 17/06/2020, n.861

Perdurante inerzia della PA e fondatezza dell’istanza

Il giudice amministrativo, nei casi in cui l’Amministrazione non goda di poteri discrezionali, né sia chiamata ad effettuare valutazioni di carattere tecnico-discrezionale, non deve limitarsi ad accertare la perdurante inerzia dell’Amministrazione stessa, ma deve verificare la fondatezza sostanziale dell’istanza.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 02/01/2020, n.2

Istanza di acquisizione sanante: inerzia della PA

Per reagire all’inerzia della Pubblica Amministrazione nel pronunciarsi su un’istanza di acquisizione c.d. sanante, il giudice non può ordinare all’Amministrazione di emanare il provvedimento ex art. 42 -bis D.P.R. n. 327/2001, ma solo di avviare e concludere il relativo procedimento, venendo in considerazione un’attività della pubblica amministrazione caratterizzata da ampi margini di discrezionali, e non certo di natura vincolata.

T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 04/07/2019, n.783

La tutela del privato contro l’inerzia della PA

La tutela contro l’inerzia della Pubblica Amministrazione trova il suo fondamento sostanziale nell’art. 2, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le Pubbliche Amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

Sul piano sostanziale, l’inerzia dell’Amministrazione e l’omessa emanazione del provvedimento finale, in tanto rileva quale silenzio rifiuto, in quanto sussista un inadempimento ad un obbligo giuridico di provvedere, cioè di esercitare una pubblica funzione attribuita normativamente alla competenza dell’organo amministrativo destinatario della richiesta, mediante avvio di un procedimento amministrativo preordinato all’adozione di un provvedimento amministrativo ovvero di un atto tipizzato nella sfera autoritativa del diritto pubblico.

Sul piano processuale, l’azione disciplinata dall’art. 117 c.p.a., ha lo scopo di attribuire al privato un potere strumentale, di natura procedimentale, volto a rendere effettivo l’obbligo giuridico dell’Amministrazione di provvedere mediante l’adozione di un provvedimento espresso, sancito dall’art. 2, l. n. 241 del 1990, sicché tale strumento processuale non può essere considerato compatibile con ogni pretesa avanzata dal privato che solo apparentemente abbia ad oggetto una situazione di inerzia.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 02/07/2019, n.8620

Il rito speciale del silenzio

Il rito speciale del silenzio non ha lo scopo di tutelare la posizione del privato di fronte a qualsiasi tipo di inerzia della Pubblica Amministrazione, ma quello di apprestare una garanzia avverso il mancato esercizio di potestà pubbliche discrezionali, pertanto deve essere valutata la compatibilità con l’interesse pubblico dell’interesse quello sostanziale dedotto dall’interessato.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 16/05/2019, n.6095

Inerzia della PA protratta nel tempo

Deve ritenersi legittima l’ingiunzione di demolizione intervenuta a distanza di tempo dalla realizzazione di un abuso, ciò in quanto l’inerzia della Pubblica Amministrazione, anche se protrattasi nel tempo, non può mai ingenerare un legittimo affidamento in capo al privato che abbia costruito senza il necessario titolo edilizio.

T.A.R. Firenze, (Toscana) sez. III, 05/04/2019, n.509

Impugnazione avverso l’inerzia della PA

Nel relativo giudizio di impugnazione avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione sulla richiesta di cittadinanza, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora l’Amministrazione abbia, nelle more del giudizio, riscontrato l’istanza della parte ricorrente, adottando anche il decreto di conferimento della cittadinanza italiana.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 17/01/2019, n.674

Inerzia dell’amministrazione sull’istanza del privato

La mancata emanazione di un provvedimento espresso che concluda il procedimento iniziatosi con la istanza del privato, quale che ne sia la natura (di accoglimento ovvero di reiezione), frustra in ogni caso il soddisfacimento dell’interesse pretensivo azionato dall’istante, dapprima in sede procedimentale e, in seguito, con la domanda giudiziale ed invero, nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione ex art. 117 c.p.a., l’interesse che sorregge il ricorso, ed il correlato bene della vita che ne costituisce l’indefettibile sostrato sostanziale -salva la ipotesi contemplata all’art. 31, comma 3, c.p.a.- afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il segno, in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.) che deve sempre e comunque informare l’agere dei pubblici poteri.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 31/12/2018, n.2885

Inerzia della PA e ricorso per ottenere un provvedimento formale

Il ricorso esperibile, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. 104/2010 avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione, ha quale finalità quella di ottenere una formale provvedimento dell’Amministrazione, quale che ne sia il segno, nel rispetto dell’obbligo di tempestiva conclusione del procedimento amministrativo al quale l’attività dei pubblici poteri deve conformarsi.

T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 02/11/2018, n.2468

Adozione di un atto da parte della PA: ne interrompe l’inerzia?

Qualora l’Amministrazione, in risposta all’istanza dell’interessato, adotti un qualsivoglia provvedimento esplicito, deve ritenersi interrotta l’inerzia della Pubblica Amministrazione, pertanto il relativo ricorso avverso il silenzio deve considerarsi inammissibile, per carenza originaria d’interesse ad agire, qualora il provvedimento intervenga prima della proposizione del ricorso medesimo ed improcedibile, per carenza sopravvenuta di interesse ad agire, se il provvedimento intervenga invece nel corso del giudizio.

T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. III, 29/10/2018, n.999

La condanna della PA

Ai fini della condanna dell’amministrazione a provvedere ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 104/2010, è necessario che al momento della pronuncia del giudice perduri l’inerzia della Pubblica Amministrazione e che, pertanto, l’interesse del privato istante ad ottenere una pronuncia dichiarativa dell’illegittimità del silenzio -inadempimento non sia nel frattempo venuto meno.

Consiglio di Stato sez. VI, 20/07/2018, n.4406

Il silenzio rifiuto e l’inerzia della PA

Le pretese che solo in apparenza hanno ad oggetto una situazione di inerzia della Pubblica Amministrazione, attenendo invece a diritti soggettivi, non sono compatibili con le ipotesi di formazione del silenzio rifiuto, essendo tale rimedio esperibile solo per superare l’inerzia dell’amministrazione nell’emanazione di un provvedimento amministrativo che incida su una posizione di mero interesse legittimo in capo al privato, non essendo possibile allargare l’ambito dell’istituto fino a ricomprendere attività amministrative finalizzate alla soddisfazione di diritti soggettivi.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 09/07/2018, n.4527

Abuso e provvedimento ablatorio

L’ordine di demolizione di un immobile edificato in assenza di titolo è atto vincolato al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, sicché esso non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell’abuso, né richiede di prendere in considerazione gli interessi degli eventuali controinteressati, con la conseguenza che, da una parte, l’inerzia della pubblica amministrazione protratta nel tempo non ingenera un legittimo affidamento in capo al privato che abbia costruito senza titolo, dall’altra, dovrà pertanto essere considerata pienamente legittima l’ingiunzione di demolizione intervenuta a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, anche se il titolare attuale dell’immobile non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino.

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 01/06/2018, n.445

Colpevole inerzia della PA

La colpevole inerzia della Pubblica amministrazione nell’espletamento dei propri doveri di vigilanza e controllo del territorio, nonché di repressione degli abusi edilizi, non può trasformarsi in consolidamento delle posizioni di chi abbia commesso illeciti permanenti, quali debbono qualificarsi gli abusi stessi; la situazione di chi abbia fatto affidamento su un titolo abilitativo, benché illegittimo, non può dunque essere ritenuta equivalente a quella di chi abbia meramente usufruito, avendone consapevolezza, di una carenza di controllo del territorio da parte della medesima Pubblica amministrazione.

Consiglio di Stato sez. IV, 11/10/2017, n.4703

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Pubblicato : 3 Novembre 2022 04:45