Indennità di trasferimento: tassazione e agevolazioni fiscali
L’indennità di trasferimento può essere soggetta a tassazione ridotta. Scopriamo i dettagli sul regime fiscale, le soglie e gli esempi pratici per comprendere al meglio questa agevolazione.
L’indennità di trasferimento è un’agevolazione importante per i lavoratori che devono cambiare la sede di lavoro perché va incontro all’aumento di spese che questi devono affrontare in conseguenza di ciò. È giusto però chiedersi se l’indennità di trasferimento viene tassata e, in tal caso, qual è la tassazione e le eventuali agevolazioni fiscali previste dalla nostra legge.
Ci occuperemo di ciò nel seguente articolo: analizzeremo il regime fiscale delle indennità di trasferimento, le soglie di tassazione ridotta e i casi pratici per comprendere meglio come funzionano questi vantaggi fiscali.
Cos’è l’indennità di trasferimento e come funziona la tassazione?
L’indennità di trasferimento è una somma corrisposta al lavoratore quando la sede di lavoro cambia, sia temporaneamente che definitivamente. In base all’articolo 51, comma 7, del Tuir, queste indennità possono essere tassate solo per il 50% del loro ammontare. Tuttavia, l’importo escluso dalla tassazione non può mai superare un importo massimo:
- fino a un limite annuo di 1.549,37 euro per i trasferimenti nazionali;
- fino a un limite annuo di 4.648,11 euro per i trasferimenti internazionali;
- fino a un limite annuo di 6.197,48 euro se, nello stesso anno, si è soggetti a un trasferimento nel territorio italiano e all’estero.
Quali spese possono essere rimborsate senza concorrere a formare il reddito?
Le spese di viaggio, trasporto delle cose, e recesso dal contratto di locazione a seguito del trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e documentate, non concorrono a formare il reddito.
Poniamo il caso di Tizio, un lavoratore trasferito dalla sede di Roma a quella di Milano. Riceve un’indennità di trasferimento di 2.000 euro. Grazie all’agevolazione fiscale, solo il 50% dell’indennità (1.000 euro) sarà soggetto a tassazione, poiché rientra nel limite di 1.549,37 euro previsto per i trasferimenti nazionali.
Caio, un dipendente trasferito da Napoli a Berlino, riceve un’indennità di trasferimento di 5.000 euro. Grazie all’agevolazione fiscale, solo il 50% dell’indennità (2.500 euro) sarà soggetto a tassazione, poiché rientra nel limite di 4.648,11 euro previsto per i trasferimenti internazionali.
In quali casi l’agevolazione fiscale non è applicabile?
L’agevolazione fiscale non è applicabile ai dipendenti neoassunti con riferimento al trasferimento nel Comune in cui è ubicata la prima sede di lavoro o in Comuni limitrofi: difatti l’esistenza di un rapporto di lavoro già instaurato è la condizione essenziale per l’applicazione dell’agevolazione.
Quali spese aggiuntive possono essere rimborsate senza costituire reddito imponibile?
Le spese aggiuntive che possono essere rimborsate senza costituire reddito imponibile includono:
- spese di viaggio e trasporto delle cose, strettamente collegate al trasferimento, per il dipendente e i familiari fiscalmente a carico;
- spese e oneri sostenuti dal dipendente per recesso dal contratto di locazione a seguito del trasferimento della sede di lavoro.
Tuttavia, queste spese devono essere sostenute dal lavoratore e successivamente rimborsate dal datore di lavoro sulla base di idonea documentazione di supporto.
Sempronio, un lavoratore trasferito da Bologna a Torino, sostiene spese di viaggio e trasporto delle cose per un totale di 800 euro. Inoltre, deve pagare una penale di 500 euro per recesso anticipato dal contratto di locazione del suo appartamento a Bologna. Se il datore di lavoro rimborsa queste spese e Sempronio presenta la documentazione analitica, queste somme non costituiscono reddito imponibile.
In quali situazioni l’agevolazione fiscale si applica solo per il primo anno?
Se le indennità di trasferimento sono corrisposte, con riferimento allo stesso trasferimento, per più periodi d’imposta, l’agevolazione fiscale si applica solo per le indennità corrisposte nel primo anno. Questo periodo è definito come 365 giorni decorrenti dalla data del trasferimento.
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