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Indagini finanziarie: ultime sentenze

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Accertamento su basi induttive; movimenti bancari operati sui conti personali di soggetti legati al contribuente.

L’Amministrazione finanziaria deve dimostrare la pertinenza dei rapporti bancari intestati a persone collegate al contribuente accertato, ma non è tenuta a provare che tutte le movimentazioni che risultano da quei rapporti rispecchino operazioni aziendali ma è il contribuente a dover dimostrare l’estraneità di ciascuna operazione alla propria attività.

Esercizio abusivo della professione

L’esercizio abusivo della professione di odontoiatra, per sua natura, produce reddito d’impresa e non di lavoro autonomo. Pertanto, non è applicabile la regola dell’irrilevanza dei prelevamenti bancari ai fini dell’accertamento. La vicenda prendeva le mosse da un accertamento fondato su indagini finanziarie eseguito a carico di un contribuente che svolgeva l’attività di odontoiatra, in assenza di titoli abilitanti. La difesa del contribuente eccepiva l’annullamento dei recuperi derivanti da prelevamenti bancari non giustificati, alla luce della sentenza n. 228/2014 della Consulta, che ne ha dichiarato l’illegittimità nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo. La Cassazione ha tuttavia rigettato la richiesta del contribuente, partendo dalla circostanza che si era in presenza di un’attività svolta illecitamente, in relazione alla quale trova operatività l’art. 14 della l. n. 357/1993: i redditi derivanti da attività illecita sono assoggettati a imposizione secondo le corrispondenti categorie reddituali di cui all’art. 6 Tuir. Consegue che l’esercizio abusivo della professione di odontoiatra produce reddito d’impresa e soggiace alla presunzione collegata non solo ai versamenti non contabilizzati, ma anche ai prelievi non giustificati.

Cassazione civile sez. trib., 12/07/2022, n.21960

Accessi nei locali dove si esercita l’attività imprenditoriale

I diritti e le garanzie riconosciute al contribuente, previste dall’art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000 n. 212, operano esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali dove si esercita l’attività imprenditoriale o professionale del contribuente, sia pure accompagnati da contestuali indagini finanziarie avviate per via telematica e con consegna di ulteriore documentazione da parte dell’accertato, prescindendo dal fatto che l’operazione abbia comportato contestazione di violazioni fiscali.

Comm. trib. reg. Potenza, (Basilicata) sez. I, 09/03/2022, n.85

Onere probatorio in caso di accertamento bancario

In caso di indagini finanziarie, l’Ufficio, al fine di assolvere al proprio onere probatorio, deve dimostrare che le somme introitate dalla contribuente costituiscono reddito imponibile, entrando in possesso di qualsivoglia dato, come l’estratto conto, chiarificatore delle movimentazioni finanziarie rilevate, con la conseguenza che, assolto tale obbligo da parte dell’Amministrazione finanziaria, è prevista prova contraria da parte del contribuente.

Comm. trib. reg. Torino, (Piemonte) sez. III, 12/01/2022, n.103

Carenza di motivazione dell’atto di autorizzazione

La mancata allegazione all’avviso di accertamento dell’autorizzazione alle indagini finanziarie non configura un’ipotesi di carenza di motivazione dell’atto stesso, in quanto non vi è alcun controllo da effettuare sulle ragioni che hanno generato le indagini bancarie, mentre sotto il profilo probatorio, l’eventuale inesistenza dell’autorizzazione, della quale, invece, nel p.v.c., ne viene affermata l’esistenza, può essere fatta valere solo mediante querela di falso, in quanto la predetta affermazione è assistita dall’efficacia di cui all’art. 2700 c.c.

Comm. trib. reg. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 25/08/2021, n.527

Movimentazione bancaria

In tema di indagini finanziarie sono da considerare imponibili i prelievi sul conto della società nonostante la denuncia, senza prova specifica della condotta fraudolenta del commercialista che si appropria del denaro sul conto corrente. È onere del contribuente dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad acquisti relativi all’attività imprenditoriale. Non basta a tal fine la denuncia all’autorità penale del professionista.

Cassazione civile sez. trib., 17/11/2020, n.26104

Prelievi superiori a 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili

La modifica del 2016 all’articolo 32 del d.p.r. n. 600/1973 in tema di prelevamenti bancari non ha valenza retroattiva. Secondo tale disposizione, ai fini della determinazione del maggior reddito, solo i prelievi superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, 5.000 euro mensili rilevano come elementi posti a base di rettifiche e accertamenti, sempre che il contribuente non ne indichi il beneficiario e non risultino dalle scritture contabili.

In altri termini, per le operazioni inferiori a tali importi, non opera la presunzione a favore dell’amministrazione, ma è quest’ultima a dover provare l’imputazione del prelievo a ricavo. Tale modifica si applica solo a decorrere dal 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore della modifica, non impattando sul contenzioso pendente.

Cassazione civile sez. trib., 22/09/2020, n.19774

Posizione del contribuente

L’art. 32, co. 1, d.P.R. 600/1973 in materia di imposte dirette e l’art. 51 comma 2 d.P.R. 633/1972 determinano una presunzione iuris tantum in ordine alla circostanza che le movimentazioni di denaro, che non trovino giustificazione nel possesso di redditi attuali o pregressi, avvenute sui conti correnti del contribuente costituiscano materia imponibile sottratta a tassazione, presunzione che può essere vinta attraverso la produzione di idonei documenti giustificativi. Peraltro, ai sensi dell’art. 32, co. 1, n. 2, d.P.R. 600/1973 l’unica condizione perché l’amministrazione possa procedere a indagini finanziarie in ordine alla posizione delle persone fisiche è l’autorizzazione rilasciata dal comando generale della Guardia di Finanza.

Comm. trib. reg. Brescia, (Lombardia) sez. XXVI, 25/06/2020, n.1321

Garanzie nelle indagini creditizie e finanziarie

La sentenza definisce il quadro attuale in materia di garanzie nelle indagini creditizie e finanziarie, che conferma le posizioni consolidate sulle presunzioni e sulla non obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale.

Richiamando i principi generali in materia di processo la sentenza chiarisce l’ammissibilità delle dichiarazioni di terzi e l’esistenza di un obbligo di analisi della documentazione fornita dal contribuente. La pronuncia risulta condivisibile negli aspetti sul processo ma conservativa nelle impostazioni generali sul procedimento. Le indagini finanziarie mantengono un assetto evidentemente poco garantista, ancora disallineato dai valori generali della collaborazione e della trasparenza.

Cassazione civile sez. trib., 27/05/2020, n.9903

L’onere probatorio del contribuente

In tema di indagini finanziarie, infatti, una volta dimostrata al contribuente accertato la pertinenza dei rapporti bancari intestate a persone fisiche con esso collegate, l’ufficio non è tenuto a provare che tutte le movimentazioni risultanti da quei rapporti rispecchiano operazioni aziendali ma, al contrario, è il contribuente, sul quale viene ribaltato l’onere probatorio che deve provare l’estraneità di ciascuna di quelle operazioni alla propria attività, non essendo sufficiente affermazioni generiche, sommarie o cumulative.

Comm. trib. reg. Latina, (Lazio) sez. XIX, 04/11/2019, n.6108

Presunzioni scaturenti dalle indagini finanziarie

In caso di indagini bancarie spetta al contribuente dimostrare i movimenti finanziari in entrata nel conto corrente di un soggetto a lui legato non siano a lui riconducibili o che tali movimenti siano stati considerati nel reddito dichiarato oppure che non concorrono a formare reddito imponibile.

I movimenti bancari operati sui conti personali di soggetti legati al contribuente, o da particolari rapporti contrattuali, possono essere riferiti al contribuente salva la prova contraria a suo carico in quanto tali rapporti di contiguità rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di elementi ulteriori.

(Nella specie, il giudice ha addebitato al contribuente gli esiti delle presunzioni scaturenti dalle indagini finanziarie effettuate sul conto intestato al coniuge, imputando al contribuente quali ricavi non dichiarati i versamenti effettuati sul contro intestato al coniuge per i quali non veniva fornita alcuna giustificazione. Il giudice in particole individuava ben tre indizi connotati da gravità, precisione e concordanza: il rapporto di coniugio, il fatto che il coniuge risultava -nell’annualità di imposta interessata – fiscalmente a carico del contribuente e quindi privo di redditi propri, nonché la titolarità in capo al contribuente di delega ad operare nel conto intestato al coniuge).

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XVI, 05/03/2018, n.921

Accertamento induttivo e indagini finanziarie

Nel caso di violazioni di natura formale e sostanziale da parte del contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, come l’omissione di determinati ricavi o parcelle non registrate e non conservate ma segnalate dai clienti, l’Ufficio Amministrativo può emettere avviso di accertamento su basi induttive e attivare indagini finanziarie che consentano di imputare a ricavi i movimenti risultanti dai conti , sempre se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del proprio reddito, ex art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973.

Comm. trib. reg. Cagliari, (Sardegna) sez. V, 10/01/2018, n.16

Controllo delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva

Per quanto concerne l’accertamento tributario, le indagini bancarie previste dall’art. 32, n. 6-bis, del D.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 51, n. 7, D.P.R. n. 633/1972 rientrano tra i poteri attribuiti all’ufficio per il controllo delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA, che per essere esercitati non richiedono particolari motivazioni, ma necessitano solo dell’autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di Finanza, del comandante regionale.

La mancata allegazione all’avviso di accertamento dell’autorizzazione alle indagini finanziarie non configura un’ipotesi di carenza di motivazione dell’atto stesso, in quanto non vi è alcun controllo da effettuare sulle ragioni che hanno generato le indagini bancarie. Sotto il profilo probatorio, l’eventuale inesistenza dell’autorizzazione, della quale, invece, nel p.v.c., ne viene affermata l’esistenza, può essere fatta valere solo mediante querela di falso, in quanto la predetta affermazione è assistita dall’efficacia di cui all’art. 2700 c.c..

Comm. trib. reg. L’Aquila, (Abruzzo) sez. I, 16/03/2017, n.214

Il contraddittorio endoprocedimentale 

Sulla base di una lettura costituzionalmente armonizzata della normativa vigente avente ad oggetto la piena tutela del contraddittorio endoprocedimentale, si giunge a sottolineare l’applicazione del principio di necessaria attuazione del contraddittorio suddetto a tutti i tributi e non solo a quelli armonizzati; dunque, l’avviso di accertamento fondato su indagini finanziarie è nullo se l’atto impositivo non viene preceduto dall’effettivo contraddittorio tra l’Amministrazione Finanziaria e il contribuente.

Comm. trib. prov.le Reggio Emilia sez. II, 07/02/2017, n.55

Indagini finanziarie nell’accertamento tributario

Il contribuente, in materia di accertamento tributario, attraverso prove specifiche o anche presunzioni semplici può evitare lo svolgimento dell’accertamento di maggiori imponibili, a seguito di indagini finanziarie, ad opera dell’Amministrazione Finanziaria, ossia fornendo una serie di elementi che possano far presumere che le proprie somme oggetto delle operazioni in conto corrente non sono state sottratte ad imposizione.

Comm. trib. reg. Firenze, (Toscana) sez. XXV, 05/07/2016, n.1230

L’emanazione dell’avviso di accertamento e le indagini finanziarie interne

L’articolo 12 della legge n. 212 del 2000 indica il termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento che decorre dalla data di chiusura delle operazioni e tale previsione temporale trova applicazione anche per le indagini finanziarie interne.

Pertanto, anche in mancanza di un processo verbale di costatazione, non è rilevante la distinzione tra istruttoria interna ed istruttoria esterna condotta dall’Ufficio Finanziario per l’applicabilità della garanzia di cui alla suddetta norma.

Comm. trib. reg. Salerno, (Campania) sez. V, 10/05/2016, n.4276

Prova dei movimenti bancari

È principio ormai consolidato quello secondo cui il contribuente sottoposto ad indagini finanziarie deve fornire la giustificazione dei movimenti bancari. Nel caso di specie il soggetto ricorrente ha fornito la prova tesa alla ricostruzione ed alla giustificazione delle movimentazioni bancarie portate dall’ufficio a supporto dell’accertamento.

Comm. trib. prov.le Modena sez. II, 23/03/2015, n.298

Movimentazioni contestate dal Fisco

In materia di condominio quando l’Ufficio abbia eseguito le indagini finanziarie nei confronti del contribuente, non è sufficiente che quest’ultimo si richiami genericamente alla sua contabilità professionale, per giustificare le movimentazioni contestate dal Fisco. E’ invece richiesta una analitica riconciliazione tra singolo movimento bancario e l’annotazione nei libri contabili.

Comm. trib. reg. Brescia, (Lombardia) sez. LXVII, 20/07/2015, n.3420

Dati derivanti dalle indagini finanziarie

L’art. 32 d.P.R. n. 600/73, stabilendo i dati derivanti dalle indagini finanziarie sono posti alla base delle rettifiche disciplinate dai successivi art. 38, 39, 40 e 41 vuole semplicemente affermare che i dati e gli elementi tratti in fase preparatoria devono essere successivamente canalizzati all’interno delle specifiche norme che disciplinano gli accertamenti.

Conseguentemente, la disposizione, limitata al solo contesto istruttorio, non è idonea a disporre alcuna presunzione legale relativa in favore del fisco, visto che una tale inversione dell’onere probatorio non può che essere presente, semmai, nella specifica disciplina delle diverse tipologie accertative. Ciò premesso, la previsione che il contribuente possa dare delle dimostrazioni non è altro che la rappresentazione della necessità (da intendersi come obbligo) di esperire il contraddittorio preventivo.

Comm. trib. prov.le La Spezia sez. II, 29/05/2015, n.604

Indagini finanziarie: l’onere di prova contraria

Le indagini finanziarie compiute dall’A.F. danno origine ad una presunzione relativa consistente, per le imposte dirette, nel considerare come ricavi sia i versamenti che i prelevamenti, mentre, per le imposte indirette, i versamenti come vendite in nero e i prelevamenti come acquisti in nero. A fronte di tali presunzioni incombe sul contribuente l’onere di prova contraria. Qualora quest’ultimo non sia stato soddisfatto né in sede amministrativa né in sede processuale dallo stesso, il quale si sia giustificato sostenendo la distruzione della documentazione per causa a lui non imputabile, ma non abbia neppure fornito la prova per testi, il ricorso deve ritenersi infondato.

Comm. trib. prov.le Campobasso sez. I, 21/05/2013, n.75

L’accertamento fondato su indagini finanziarie

L’accertamento fondato su indagini finanziarie può essere contrastato solo con rigorose prove contrarie, non essendo sufficiente addurre tesi difensive fondate su dichiarazioni degli stessi soggetti coinvolti. Le dichiarazioni di terzi raccolte nel processo verbale di constatazione sono elementi indiziari utilizzabili come prova testimoniale e sono liberamente valutabili dal giudice di merito alla stregua di meri indizi, atteso che l’integrazione di una prova piena, invece, richiederebbe ulteriori elementi concordanti a conforto delle stesse.

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XXXVI, 04/03/2013, n.39

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Pubblicato : 17 Novembre 2022 06:30