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Incompatibilità tra sindaco e curatore

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(@consulenze)
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Vi è conflitto d’interessi nel caso in cui un professionista che faceva parte del collegio sindacale di una Srl in qualità di sindaco supplente, successivamente, sia nominato dal tribunale curatore fallimentare della stessa società fallita?

La legge stabilisce che non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell’impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento [1].

Una normativa di recente emissione in tema di procedure concorsuali [2] ha poi aggiunto specifiche cause di incompatibilità, al fine di evitare indebite commistioni e compromissione della credibilità della funzione giudiziaria: tali ipotesi riguardano non solo i legami di parentela (ma anche affinità, convivenza e, addirittura, rapporti di assidua frequentazione) che potrebbero intercorrere tra giudice e curatore, ma anche le situazioni di attuale e potenziale conflitto d’interessi.

E che queste incompatibilità siano rilevanti, è dato dal fatto che l’amministratore giudiziario (in questo caso, il curatore), al momento dell’accettazione dell’incarico e, comunque, entro due giorni dalla comunicazione della nomina, è tenuto a depositare presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario conferente l’incarico, una dichiarazione che attesti l’insussistenza delle cause di incompatibilità.

Omettendo di farlo, anzi riportando in tale dichiarazione circostanze non corrispondenti al vero, il tribunale competente alla nomina lo sostituisce immediatamente e può segnalarlo all’organo disciplinare del proprio albo di appartenenza o al Presidente della Corte di appello.

Orbene, escluso il caso in cui il sindaco abbia, lui stesso o con la partecipazione dell’intero collegio, contribuito al dissesto dell’impresa (che integrerebbe certamente l’ipotesi prevista dalla norma, generando incompatibilità), in quanto organo di controllo soggetto a responsabilità per omissioni nell’attività di vigilanza sull’operato degli amministratori, è decisamente in situazione di conflitto d’interessi.

Sebbene la conoscenza della situazione dell’impresa fallita, potrebbe in teoria agevolare il suo compito, è altrettanto chiaro che è proprio tale vicinanza e, per certi versi, commistione nelle vicende dell’impresa fallita a metterne a repentaglio l’obiettività e la serenità nonché l’indipendenza dell’operato.

Se addirittura lo stesso sindaco avesse intrattenuto rapporti professionali con la società, la situazione di conflitto d’interesse sarebbe amplificata a dismisura, anche se tali rapporti fossero completamente esauriti, rendendolo soggetto non dotato di quella obiettività ed indipendenza che le nuove norme in tema di incompatibilità di amministratori giudiziari e curatori hanno inteso assicurare.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Antonio Pagano

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Pubblicato : 10 Dicembre 2022 14:00