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Incidente tra monopattino e auto: chi paga?

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(@mariano-acquaviva)
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Sinistro tra conducente di un monopattino e pedone: chi deve risarcire i danni? Cosa succede se non c’è copertura assicurativa?

Tutte le persone che circolano su una strada pubblica, siano pedoni o conducenti, devono rispettare le regole previste dalla legge. Ciò significa che anche una persona che passeggia a piedi, con la propria condotta imprudente o negligente, può causare un sinistro stradale. Si pensi al pedone che, attraversando all’improvviso in curva, costringa l’automobilista a sterzare bruscamente, collidendo con un altro veicolo proveniente dall’opposto senso di marcia. È in questo contesto che si pone il seguente quesito: chi paga nel caso di incidente tra monopattino e auto? Vediamo cosa dice la legge.

Monopattino: cos’è?

Il monopattino è un veicolo a due ruote che consente il movimento tramite la spinta muscolare fornita dalle gambe oppure per mezzo della propulsione elettrica (cosiddetto “monopattino elettrico”).

In entrambi i casi, dalla legge è considerato un velocipede, alla stregua di una bicicletta.

Ad ogni modo, il monopattino deve essere considerato un veicolo a tutti gli effetti, come tale sottoposto alle regole del Codice della strada.

Monopattino elettrico: dove può circolare?

Secondo la legge, il monopattino elettrico può circolare nelle aree pedonali con velocità massima di 6 km/h e sulla carreggiata fino a 25 km/h.

Si ricordi, poi, che il monopattino è riservato solamente a coloro che abbiano almeno 14 anni di età.

Incidente tra monopattino e pedone: chi è responsabile?

Nel caso di scontro tra un monopattino e un pedone, solitamente la responsabilità è da attribuire al conducente del veicolo, cioè a chi guida il monopattino.

Al pari dei guidatori delle auto, infatti, chi usa il monopattino deve prevedere le situazioni pericolose e, per quanto possibile, evitarle.

Come ricordato in apertura, però, non è detto che chi sta a piedi sia sempre immune da colpe: soprattutto nell’ipotesi di conducente di un veicolo a due ruote, la condotta imprudente o negligente di un pedone potrebbe trasformarsi nella causa esclusiva di responsabilità del sinistro.

È responsabile il pedone che, improvvisamente e senza ragione alcuna, allarga le braccia in modo da colpire con il gomito in pieno viso il conducente del monopattino, oppure il pedone che attraversa la strada in stato d’ebbrezza, scontrandosi con il monopattino che circolava regolarmente.

A parte casi eccezionali, però, va detto che nell’ipotesi di scontro tra monopattino e pedone la responsabilità è quasi sempre del primo.

Ciò anche in considerazione di un ulteriore aspetto: l’attraversamento del pedone, per quanto possa essere effettuato in modo improvviso, non è (quasi) mai considerato un evento imprevedibile, quindi il conducente ha la responsabilità di prevedere in anticipo le possibili condotte imprudenti tenute dagli altri utenti.

L’incidente è colpa del conducente del monopattino anche quando il passante cambia improvvisamente direzione, soprattutto se questo accade in prossimità di marciapiedi, incroci e parchi urbani, dove è ovvio che bisogna prestare maggiore attenzione e prudenza.

Incidente tra monopattino e auto: chi è responsabile?

Nel sinistro tra monopattino e auto è solitamente l’automobilista a pagare i danni, in quanto è davvero difficile immaginare che lo scontro sia dipeso dalla condotta di chi guidava il monopattino.

Anche in questa ipotesi valgono le regole ricordate nel precedente paragrafo: la responsabilità è attribuibile al conducente dell’autovettura, salvo che il soggetto alla guida del monopattino non abbia compiuto manovre spericolate e del tutto imprevedibili.

Incidente tra monopattino e auto: chi paga?

Nel caso di incidente tra monopattino e auto causato dal conducente dell’autovettura, a pagare i danni sarà l’impresa assicuratrice: in queste ipotesi si attiva, infatti, la normale copertura fornita dalla rc auto.

Se, invece, il sinistro dovesse essere stato provocato da chi si trovava sul monopattino, allora a pagare sarà colui che conduceva il velocipede.

Se il conducente del monopattino con colpa è privo di assicurazione dovrà risarcire di tasca propria i danni all’auto e le eventuali lesioni fisiche provocate dall’incidente.

Per i monopattini, infatti, non vige (ancora) l’obbligo di assicurazione, con la conseguenza che, nella maggior parte dei casi, dovrà essere il conducente del velocipede a pagare i danni senza poter contare su alcun tipo di copertura assicurativa.

Incidente in monopattino provocato da una buca stradale

Nel caso in cui il conducente di un monopattino subisca delle lesioni provocate dalla caduta dal mezzo a causa di una di una buca sul manto stradale o per dissesti, è responsabilità dell’ente proprietario della strada risarcire i danni (in genere, il Comune o la Provincia).

 
Pubblicato : 2 Luglio 2023 06:30