Incidente su veicolo straniero: a chi chiedere i danni?
Il terzo trasportato su un veicolo immatricolato all’estero deve chiedere il risarcimento all’assicurazione del danneggiante? Cos’è l’Ufficio centrale italiano?
In Italia è possibile circolare alla guida di un veicolo straniero, cioè di un mezzo immatricolato all’estero. Ciò può avvenire, ad esempio, nell’ipotesi di trasferimento in territorio italiano di soggetto che prima viveva in altro Stato, oppure di locazione senza conducente. È in questo contesto che si pone il seguente quesito: a chi chiedere i danni nell’ipotesi di incidente su un veicolo straniero?
Mettiamo il caso che una persona si trovi a bordo di un’auto guidata da un suo amico. All’incrocio, il veicolo che proviene da sinistra non rispetta la precedenza, causando un danno non solo all’autovetture ma anche al conducente e al passeggero. In un’ipotesi simile, è possibile chiedere il risarcimento all’assicurazione straniera che offre copertura al veicolo immatricolato all’estero? Oppure la richiesta va fatta all’assicurazione del veicolo danneggiante? Vediamo cosa prevede la legge.
Circolare con targa estera in Italia: quando è legale?
Secondo il Codice della strada [1], è legale circolare con targa estera solo in due ipotesi. Vediamo quali sono.
Residenza da meno di 60 giorni
Si può circolare sulle strade pubbliche con veicolo immatricolato all’estero se si è residenti in Italia da meno di 60 giorni.
Le persone che risiedono da più di 60 giorni in Italia non sono autorizzate a circolarvi con un autoveicolo immatricolato all’estero e, per farlo, sono obbligate a:
- immatricolare il veicolo in Italia;
- revisionare nuovamente il veicolo in Italia,
- pagare la tassa automobilistica in Italia anche per l’anno in corso, anche se la corrispondente tassa è già stata pagata all’estero,
- acquistare una nuova polizza assicurativa presso una compagnia italiana.
Veicolo concesso in leasing o locazione
È possibile circolare in Italia con targa estera se il veicolo è stato concesso:
- in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE) che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva;
- in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o aderente allo SEE che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva.
In queste ipotesi, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.
In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente, con conseguente applicabilità del limite dei 60 giorni visto sopra.
Passeggero su veicolo con targa estera: a chi chiedere i danni?
I passeggeri che hanno subito un danno mentre si trovavano a bordo di un veicolo avente targa estera possono fare richiesta di risarcimento danni all’Uci, cioè all’Ufficio centrale italiano.
I veicoli immatricolati all’estero, infatti, sono coperti da un’assicurazione non italiana, alla quale sarebbe ben difficile rivolgersi.
Per far fronte a questa situazione, la legge ha previsto che l’indennizzo diretto possa essere chiesto a un’impresa assicuratrice italiana designata dall’Ufficio centrale italiano.
Secondo la legge [2], infatti, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
Come chiedere il risarcimento all’Uci?
Chi ha subito un danno a seguito di un sinistro mentre si trovava a bordo di un veicolo immatricolato all’estero deve inoltrare la propria richiesta di risarcimento all’Ufficio centrale italiano: si tratta di un l’ente apposito che si occupa della gestione dei sinistri con veicoli che hanno una targa straniera.
Per la precisione, si può richiedere il risarcimento sia nel caso di sinistro con vettura immatricolata in uno Stato dell’Unione Europea, sia nel caso di sinistro con vettura immatricolata in uno Stato extra UE.
La richiesta di risarcimento deve indicare:
- data e località dell’incidente;
- nazionalità e targa del veicolo estero;
- tipologia di veicolo (autovettura, autocarro, motoveicolo, ecc.);
- marca e modello (Fiat Punto, Opel Astra, Peugeot, ecc.);
- breve descrizione dell’incidente;
- se redatto, copia della constatazione amichevole d’incidente (modulo CID);
- estremi dell’autorità eventualmente intervenuta dopo l’incidente (Polizia stradale, Carabinieri, Polizia municipale, ecc.);
- proprio documento d’identità.
Per facilitare la gestione del sinistro, è possibile avvalersi del modello messo a disposizione direttamente dall’Uci.
La richiesta va inviata:
- a mezzo raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Corso Sempione, 39 – 20145 Milano;
- a mezzo pec, all’indirizzo uci@pec.ucimi.it.
Una volta ricevuta la richiesta, l’Ufficio centrale italiano provvederà a designare un’impresa assicuratrice italiana per la gestione del sinistro, il quale verrà quindi trattato nelle consuete modalità previste dalla legge.
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