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Incidente stradale per guardrail non a norma

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(@angelo-greco)
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L’incidenza della velocità in un incidente stradale è determinante per comprendere chi ha ragione e chi ha colpa.  

In caso di incidente stradale, con deragliamento dell’auto al di là della sede stradale, è normale chiedersi se il guardrail fosse a norma. Perché, il più delle volte, è normale chiedersi quali sarebbero state le conseguenze se l’ente titolare della strada avesse curato le misure di sicurezza.

Dall’altro lato, anche in presenza di un guardrail non a norma, bisogna valutare anche quanto incide la condotta imprudente dell’automobilista e, in particolare, la velocità. Qual è la responsabilità dei conducenti nel mantenere la velocità adeguata a garantire la sicurezza non solo loro stessa, ma anche degli altri utenti della strada? E in che misura le infrastrutture stradali, come i guardrail, hanno un impatto sulla sicurezza stradale? Queste sono domande che meritano un’analisi approfondita. Esamineremo un caso di studio relativo a un tragico incidente stradale a Roma, per comprendere meglio l’importanza del rispetto dei limiti di velocità.

Come si è verificato l’incidente?

Il 7 settembre 2006, un neopatentato di 19 anni perse il controllo della sua autovettura sulla via Salaria a Roma, andando a collidere violentemente contro il guardrail. La vettura oltrepassò la barriera e si schiantò contro un albero, causando la morte istantanea del conducente.

Qual è stata la causa principale dell’incidente?

La Corte territoriale ha stabilito che la causa principale dell’incidente è stata la condotta imprudente del guidatore, che viaggiava ad una velocità doppiarispetto al limite consentito di 50 km/h. Nonostante le condizioni stradali fossero ottimali, con un fondo asciutto, traffico scarso, tratto rettilineo e illuminazione adeguata, il guidatore ha perso il controllo della vettura probabilmente a causa della sua inesperienza e della velocità eccessiva.

Qual è stato il ruolo del guardrail nell’incidente?

Secondo il giudizio della Corte, l’altezza non regolamentare del guardrail (40-50 cm invece di 75 cm come previsto dalla normativa vigente all’epoca) ha avuto un ruolo minore, ma non trascurabile, nell’incidente. Se il guardrail fosse stato di altezza regolamentare, avrebbe potuto contenere e dissipare l’urto del veicolo, mitigando le conseguenze dell’incidente.

Qual è stato il verdetto della Cassazione?

La Cassazione ha stabilito che la colpa dell’incidente è interamente imputabile alla velocità eccessiva del conducente (100 km/h invece di 50). Ha inoltre precisato che il Decreto Ministeriale n. 223/92, che regola l’altezza dei guardrail si applica solo alle strade di nuova costruzione. Pertanto, l’altezza non regolamentare del guardrail non poteva essere considerata una causa dell’incidente.

Guardrail non a norma e concorso di colpa

La vicenda che abbiamo appena descritto serve per comprendere come si determina la responsabilità in caso di incidente stradale con guardrail non a norma. Bisogna verificare quanto abbia inciso la mancata adozione, da parte dell’amministrazione, della misura di sicurezza e quale peso invece abbia avuto la condotta imprudente del conducente. Bisognerà quindi valutare se, pur ipotizzando che la strada fosse stata in regola, il danno:

  • si sarebbe ugualmente prodotto nella stessa misura;
  • si sarebbe verificato in misura inferiore;
  • non si sarebbe verificato affatto.

Nel primo caso, infatti, la responsabilità è unicamente ascrivibile al conducente. Nel secondo caso è possibile parlare di un concorso di colpa. Nel terzo invece l’automobilista dovrà essere risarcito ugualmente per intero.

Bisogna quindi tenere conto della responsabilità concorsuale del danneggiato qualora, se avesse tenuto una condotta di guida più attenta, proprio in considerazione della pericolosità della strada, avrebbe potuto comunque arrestarsi prima del dislivello.

Indicativa poi una sentenza della Cassazione penale del 28 ottobre 1988 secondo cui «L’automobilista che, grazie alla sua condotta gravemente imprudente, sbandi e vada a collidere, con il veicolo da lui condotto, contro il guardrail (securvia), qualora questo ceda all’urto, non può invocare, come causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento, la ben prevedibile e per nulla eccezionale incapacità di resistere della prefata barriera, il cedimento della quale può agire, eventualmente, come concausa dell’evento prodottosi. Ne consegue che l’automobilista deve porsi nelle condizioni di non toccare il guardrail, sicché, ove a causa di sua imprudenza, violentemente lo attinga e questo ceda, non può ciò invocare quale causa sopravvenuta, al fine di ritenersi indenne da responsabilità penale, in ordine alla causazione della morte di uno degli occupanti l’autoveicolo sbandato».

 
Pubblicato : 5 Giugno 2023 11:15