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Incidente stradale: il bambino viene sempre risarcito?

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(@angelo-greco)
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Minorenne senza la cintura o fuori dal seggiolino: al genitore spetta il risarcimento da parte dell’assicurazione?

 In caso di incidente stradale, il danneggiato non deve aver concorso a determinare o aggravare il danno. Diversamente l’assicurazione può negare o ridurre la misura del risarcimento. Che succede però se il genitore non si cura di allacciare la cintura di sicurezza al figlio minorenne oppure non lo lega al seggiolino? Il bambino che si fa male perché in braccio alla madre anziché stare al suo posto ha diritto ai soldi dell’assicurazione? A queste domande ha fornito risposta una interessante sentenza del tribunale di Padova. Al giudice era stato chiesto se, in occasione di un incidente stradale, il bambino viene sempre risarcito indipendentemente dalla condotta di questi. La risposta a questa domanda, tuttavia, è molto più complessa di quanto possa sembrare a prima vista e coinvolge diversi fattori, tra cui le norme sulla sicurezza stradale, la responsabilità del conducente e la copertura assicurativa. Ecco cosa è stato deciso nel caso di specie.

L’assicurazione copre il danno anche se il bambino non era adeguatamente protetto?

Sì: secondo la pronuncia in commento, l’assicurazione risarcisce il danno non patrimoniale al minore coinvolto in un incidente stradale, anche se non sul seggiolino, sul rialzino o non comunque non era adeguatamente protetto con le cinture. Questo perché il minore è considerato un «terzo trasportato» – ossia un passeggero – rispetto al titolare della polizza e l’assicurazione è responsabile per tutte le conseguenze dannose derivanti dalle azioni dell’assicurato. 

Poniamo il caso di Tizio, che ha causato un incidente mentre il suo bambino era in braccio alla mamma e non sul seggiolino: l’assicurazione è tenuta a risarcire il danno al minore, nonostante l’omissione del seggiolino.

Quali sono le conseguenze per i genitori che non hanno assicurato il figlio alle protezioni?

Per il conducente che non ha controllato il figlio o non lo ha assicurato al seggiolino scatta innanzitutto la sanzione amministrativa (la multa stradale). Questo perché, se è vero che ciascun passeggero è personalmente responsabile del fatto di non aver allacciato le cinture, se si tratta però di un minorenne la responsabilità ricade su chi guida. 

Non è tutto. Se il minore si fa seriamente male c’è anche il rischio dell’avvio, a carico del genitore, di un procedimento penale per il reato di lesioni colpose.

Ed ancora, ai fini risarcitori, l’assicurazione che risarcisce il minore in quanto terso trasportato, si può poi rilavare sul conducente che non ha utilizzato i dispositivi di sicurezza per proteggere il figlio minore. 

Questo potrebbe apparire come un paradosso: l’assicurazione paga i genitori del figlio danneggiato ma poi si rivale su di loro per il danno subito, chiedendoglieli indietro. In realtà non è così: il pagamento fatto dall’assicurazione è vero che va a finire in capo al padre e alla madre del minore, ma questi non ne potranno disporre, dovendo lasciare i soldi su un conto intestato al figlio in attesa che questi divenga maggiorenne e ne possa disporre.  

Non solo: l’assicurazione si può rivalere solo sul conducente e non è detto che questi sia proprio uno dei genitori (potrebbe essere il nonno, lo zio, il genitore di un amico, ecc.).

La copertura assicurativa del veicolo e la responsabilità del conducente

La normativa vigente (articolo 2054, comma terzo, Codice Civile) stabilisce che il rapporto tra l’assicurato e l’assicuratore deve essere interpretato come se il minore trasportato fosse un terzo. Di conseguenza, l’assicurazione del proprietario del veicolo è responsabile di tutti i danni al passeggero minore, in base alle norme che regolamentano la copertura assicurativa del veicolo stesso.

Il fatto che il conducente non abbia utilizzato i dispositivi di sicurezza adeguati per il minore, come il seggiolino o le cinture di sicurezza, introduce un ulteriore elemento di indagine nell’ambito dell’azione di rivalsa. Tuttavia, ciò non esclude la responsabilità dell’assicurazione per le scelte di guida negligenti o imprudenti del conducente che hanno causato il danno al minore trasportato.

Conclusioni

In conclusione, un bambino coinvolto in un incidente stradale ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, anche se non aveva le cinture o non era sul seggiolino. L’assicurazione è responsabile per tutte le conseguenze dannose derivanti dalle azioni dell’assicurato, ma può rivalersi sul conducente che non ha utilizzato i dispositivi di sicurezza necessari per proteggere il figlio minore.

È importante ricordare, però, che la sicurezza dei bambini sulle strade è una responsabilità condivisa tra genitori, conducenti e assicurazioni. Utilizzare dispositivi di sicurezza adeguati, come seggiolini e cinture di sicurezza, è fondamentale per proteggere i bambini da possibili conseguenze dannose in caso di incidenti stradali.

 
Pubblicato : 12 Maggio 2023 15:15