Incidente con foglio rosa: l’assicurazione risarcisce?
Quando e a quali condizioni opera la copertura assicurativa per la responsabilità civile ed è previsto anche l’indennizzo Inail per gli infortuni in itinere.
Un nostro lettore ci segnala di aver avuto un incidente circolando con il foglio rosa e ci chiede cosa succede in questi casi. In particolare, vuole sapere come funziona la copertura assicurativa ed se è previsto anche l’indennizzo Inail per infortunio in itinere, considerato che il sinistro è avvenuto lungo il tragitto casa-lavoro.
Vediamo, dunque, se in caso di incidente con foglio rosa l’assicurazione risarcisce e a quali condizioni: il conducente che si sta esercitando alla guida deve rispettare numerose prescrizioni che ora ti illustriamo.
Foglio rosa: le regole
Il cosiddetto “foglio rosa” è l’autorizzazione concessa per esercitarsi su strada alla guida di veicoli a motore (auto o moto), in vista del futuro conseguimento della patente.
L’articolo 122 del Codice della strada detta i seguenti requisiti per l’ottenimento del foglio rosa e stabilisce le condizioni per il suo utilizzo:
- aver compiuto 18 anni di età (chi ha 17 anni se è già in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per guidare, può iscriversi alla scuola guida, fermo restando che gli esami andranno sostenuti a 18 anni compiuti);
- aver superato l’esame teorico per il conseguimento della patente di categoria B;
- guidare avendo sempre a fianco una persona già patentata (tranne che per i motorini, dove non può prendere posto nessuno oltre il conducente) con il ruolo di “istruttore” , avente non più di 65 anni di età e con patente conseguita da almeno 10 anni ;
- l’istruttore «deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità», quindi non può distrarsi o dormire mentre l’allievo sta guidando;
- esporre in maniera ben visibile sul retro e sul lunotto del veicolo l’apposito cartello di avviso recante la scritta “P” (lettera iniziale della parola “principiante”) in carattere maiuscolo, stampata in nero e su fondo bianco, con dimensioni anteriori di 12×15 centimetri e posteriori di 30×30;
- rispettare i medesimi limiti massimi di velocità previsti per i conducenti neopatentati (100 km/h in autostrada e 90 km/h sulle strade extraurbane principali).
Chi non rispetta le suddette prescrizioni – ad esempio, pur avendo il foglio rosa guida da solo, senza l’istruttore al fianco, o con un istruttore neopatentato – pur non commettendo un’ipotesi di guida senza patente, è passibile di una specifica sanzione amministrativa che va da un minimo di 430 euro a un massimo di 1.731 euro, più il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi per chi guidava senza accompagnatore. Chi non appone il cartello con la scritta P è sanzionato in misura inferiore, con il pagamento di una somma da 87 a 344 euro.
La validità del foglio rosa è di 12 mesi (fino al 2021 era di 6 mesi), entro i quali occorre sostenere – ma non prima di un mese dalla data di rilascio dell’autorizzazione – gli esami pratici per il conseguimento della patente, che possono essere ripetuti due volte, in caso di bocciatura. Quindi con il foglio rosa si possono fare gli esami al massimo tre volte, se falliscono i primi due tentativi.
Incidente circolando con foglio rosa: l’assicurazione paga i danni?
La copertura assicurativa sulla responsabilità civile opera normalmente anche per gli incidenti in cui sono coinvolte autovetture o moto condotte da chi ha il foglio rosa. Non si applica, pertanto, la consueta clausola, contenuta nella maggior parte delle polizze Rc Auto, che esclude la garanzia per i danni provocati da chi guida senza patente o comunque non è abilitato, anche solo temporaneamente, alla guida (ad esempio, per patente sospesa o revocata).
È valida, invece, una clausola – come quella presente nelle polizze con formula «per guida esperta» – che esclude espressamente la copertura di polizza per sinistri avvenuti durante la conduzione con foglio rosa, o pone altre limitazioni di garanzia per i conducenti principianti e neopatentati.
La giurisprudenza (Cassazione, sentenza n. 14699/2016 del 19.07.2016) ammette anche il risarcimento dei danni personali arrecati all’istruttore infortunato che siede a fianco del conducente con foglio rosa, in quanto egli assume la posizione di passeggero trasportato. Questo vale anche se l’istruttore era irregolare (nel caso deciso dalla Cassazione, aveva conseguito la patente da meno di 10 anni, quindi non avrebbe potuto svolgere tale ruolo).
Ricorda che se vengono violate importanti norme di circolazione stradale – tra le quali rientrano quelle imposte ai conducenti con foglio rosa – che hanno influito sulla verificazione del sinistro e sui conseguenti danni provocati, l’impresa assicuratrice, dopo aver pagato il risarcimento dovuto ai danneggiati, potrebbe rivalersi sul responsabile richiedendogli il rimborso di quanto versato. Per maggiori informazioni su questo meccanismo leggi l’articolo: “Quando l’assicurazione può rivalersi sull’assicurato?“.
L’Inail indennizza chi guidava col foglio rosa?
L’indennizzo Inail per gli infortuni in itinere – cioè quelli che avvengono lungo il normale tragitto da casa al lavoro e viceversa – viene riconosciuto anche in caso di incidente in cui è coinvolto un conducente munito di foglio rosa e quindi non ancora dotato di patente. L’abilitazione alle esercitazioni di guida, infatti, consente di circolare legittimamente, purché vengano rispettate le prescrizioni che abbiamo descritto all’inizio, più quelle specifiche richieste per il riconoscimento dell’infortunio in itinere, come il non trovarsi in stato di abuso di alcolici e psicofarmaci o di «uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni» e il non aver commesso violazioni al Codice della strada, o ad altre norme comportamentali di prudenza e cautela, da cui possa desumersi che il sinistro sia avvenuto per propria colpa inescusabile.
Le norme sulla copertura assicurativa Inail per gli infortuni sul lavoro (art. 2 del T.U. n. 1124/1965, modificato dall’art. 12 del D. Lgs. n. 38/2000) prevedono che «l’assicurazione non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida», ma secondo la giurisprudenza (Cass. Sez. Lav. sentenza n. 9375/2021, n. 20190 del 2014 e n. 12728 del 2010), tale previsione deve essere interpretata in via restrittiva, escludendo la copertura assicurativa Inail nei soli casi in cui il conducente non sia dotato di patente, o sia munito di una patente diversa da quella richiesta per il tipo di veicolo guidato (il che equivale a non avere la patente necessaria).
In altre parole, la copertura assicurativa Inail opera anche nei confronti di chi è munito di regolare foglio rosa. Ne consegue che se il conducente con foglio rosa guidava, al momento dell’incidente da cui è derivato l’infortunio in itinere, un veicolo corrispondente a quello della categoria per cui è prevista l’autorizzazione ad esercitarsi ed ha rispettato scrupolosamente tutte le prescrizioni stabilite per i conducenti in tale situazione, l’indennizzo – se nella fattispecie sussistono tutte le altre condizioni legittimanti – non può essergli negato. Per approfondire leggi la rassegna di giurisprudenza “Infortunio in itinere: ultime sentenze“.
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