Incidente con ambulanza: regole e responsabilità
Sinistri stradali causati da veicoli adibiti a servizi di polizia, di protezione civile o di trasporto sanitario d’urgenza: come si stabilisce chi ha torto?
In strada non circolano solamente gli ordinari veicoli dei cittadini ma anche i cosiddetti “mezzi speciali”; si tratta sostanzialmente delle vetture adibite a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e di trasporto sanitario d’urgenza. Con il presente articolo ci occuperemo di uno specifico argomento: vedremo cioè quali sono le regole e le responsabilità in caso di incidente con ambulanza.
Come diremo, il codice della strada prevede regole particolari per i conducenti alla guida di tali veicoli speciali; è infatti chiaro che, per ragioni d’urgenza, essi potrebbero aver bisogno di derogare alle ordinarie norme, nonché alla segnaletica presente in strada. Cosa succede se, in tali circostanze, causano un incidente? Chi risponde del sinistro provocato da un’ambulanza oppure dalla polizia? Scopriamolo.
L’ambulanza deve rispettare il codice della strada?
Ogni utente, pedone o conducente che sia, deve rispettare le ordinarie norme stabilite dal codice della strada.
In casi di emergenza, però, i veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e di protezione civile, nonché le autoambulanze, possono derogare alle comuni regole, purché utilizzino i lampeggianti e le sirene.
Ambulanza: quando usare lampeggianti e sirene?
Per la precisione, l’art. 177 del codice della strada stabilisce che l’uso del lampeggiante blu e del dispositivo acustico (sirena) è consentito solo per l’espletamento di servizi urgenti.
In pratica, il trasporto sanitario d’urgenza può utilizzare sirene e lampeggianti solo quando ve n’è una reale necessità, ad esempio per farsi largo nel traffico al fine di garantire un pronto soccorso.
Quando l’ambulanza usa congiuntamente lampeggianti e sirene, non è tenuta ad osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, nonché le prescrizioni della segnaletica stradale.
In buona sostanza, quando il conducente dell’autoambulanza impiega sia i lampeggianti che la sirena – e non solo uno di essi – può violare le norme del codice della strada, potendo quindi superare i limiti di velocità, non rispettare l’obbligo di dare precedenza, ecc.
Fanno eccezione solamente le segnalazioni degli agenti del traffico, che quindi devono essere sempre rispettate, e le «regole di comune prudenza e diligenza».
Ciò significa che, nonostante l’urgenza resa manifesta dall’utilizzo congiunto di luci blu e sirena, le autoambulanze non possono comportarsi in maniera dissennata, dovendo comunque prestare attenzione a non causare incidenti.
I conducenti delle ambulanze hanno sempre l’obbligo di osservare le regole generali di prudenza per non mettere a rischio l’incolumità degli altri utenti della strada.
Parallelamente, però, gli altri utenti della strada sono tenuti ad agevolare la circolazione e dare precedenza ai mezzi in emergenza.
Per ulteriori approfondimenti sull’argomento, si legga l’articolo dal titolo Lampeggianti blu polizia: come funzionano?
Sinistro causato da un’ambulanza: chi è responsabile?
Chi è responsabile del sinistro causato da un’ambulanza che, a sirene spiegate, non ha rispettato il codice della strada finendo per impattare contro un altro veicolo?
Presupponendo che il veicolo speciale abbia correttamente segnalato la sua presenza con l’uso congiunto di sirene e lampeggianti giustificato da un’emergenza, se il sinistro è stato causato senza rispettare le più elementari regole di prudenza, la responsabilità andrà attribuita al conducente dell’autoambulanza.
Un’ambulanza che trasporta un malato grave attraversa a forte velocità l’incrocio semaforico mentre la lanterna segna rosso, senza rallentare né assicurarsi che non provengano altri veicoli: se causa uno scontro, la responsabilità è del conducente dell’autoambulanza.
Un’ambulanza, per raggiungere velocemente il luogo ove è stato segnalato un grave incidente, effettua un pericoloso sorpasso in una curva priva di visibilità: la responsabilità dello scontro con il veicolo che proviene dall’altro senso di marcia è attribuibile in maniera esclusiva al conducente del mezzo speciale.
Insomma: la valutazione della responsabilità del sinistro causato dall’ambulanza va verificata caso per caso, in ragione delle circostanze concrete in cui l’incidente è avvenuto.
Secondo la giurisprudenza (Cass., 1° febbraio 2024, n. 4316), il conducente di veicoli speciali «non è tenuto ad osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione stradale, di guisa che non potrà essere sanzionato per le relative violazioni; ma da questa disciplina derogativa non può trarsi la conseguenza che egli sia anche autorizzato a creare ingiustificate situazioni di rischio per altre persone o che non debba tener conto di particolari situazioni della strada o del traffico o di altre particolari circostanze adeguando ad esse la sua condotta di guida».
Nel caso di specie, il conducente dell’autoambulanza aveva impegnato l’incrocio senza soluzione di continuità e aveva impattato contro un motoveicolo che aveva già abbondantemente impegnato la stessa intersezione, violando così le regole di comune prudenza e diligenza che gli imponevano, invece, di sincerarsi dell’eventuale già avvenuto impegno dell’incrocio da parte di altri veicoli e, quindi, di moderare la velocità al fine di effettuare tale verifica, tenendo una condotta prudenziale, resa necessaria dalla pacifica consapevolezza di aver superato un semaforo rosso.
Non vi sono dubbi, invece, circa la responsabilità dell’autoambulanza nel caso di sinistro provocato in violazione delle regole del codice della strada senza l’attivazione congiunta di sirene e lampeggianti.
Ciò significa che l’ambulanza dovrà attenersi alle ordinarie norme se impiega solo la sirena oppure solamente il lampeggiante.
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