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In quanto tempo si prescrive l’imposta di registro?

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(@angelo-forte)
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Nel mio cassetto fiscale risulta notificata a novembre 2022 una cartella, relativa all’anno 2008, con indicazione di vari codici. Posso impugnarla?

Cominciando dai codici riportati nell’atto presente nel suo cassetto fiscale, occorre dire che:

  • 109T si riferisce all’imposta di registro relativa ad atti giudiziari o a contratti verbali;
  • 671T è una sanzione pecuniaria;
  • 964T sono tributi speciali e compensi connessi ad imposta registro;
  • 240T sono interessi su imposta registro;
  • 940A è il costo notifica atti;
  • 964I sono interessi su tributi speciali connessi ad imposta di registro.

Possiamo dunque ipotizzare che la cartella presente nel suo cassetto fiscale si riferisca ad un’imposta di registro concernente una sentenza oppure un contratto.

Ciò premesso, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 27.698 del 3 dicembre 2020 ha ribadito che, per quanto concerne l’imposta di registro, una volta che sia diventato definitivo l’avviso di liquidazione o di rettifica con cui l’ufficio chiede al contribuente il pagamento dell’imposta, la prescrizione applicabile risulta essere quella decennale stabilita dall’articolo 78 del d.p.r. n. 131 del 1986.

Questo vuol dire che nel suo caso, se la cartella di pagamento presente nel suo cassetto fiscale le fu notificata nel novembre 2022 e nei precedenti dieci anni non le furono notificati altri atti che avrebbero potuto interrompere il corso della prescrizione decennale, allora l’importo indicato nella cartella di cui discutiamo è senz’altro prescritto.

Tuttavia la prescrizione va eccepita dal contribuente e per eccepirla occorre impugnare l’atto entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla sua notifica.

Perciò se la cartella in questione le fu notificata nella data indicata, lei aveva sessanta giorni di tempo per poterla impugnare dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e questo termine è ormai scaduto.

Attualmente lei può o tentare di chiedere (con poche possibilità di successo tenuto conto che non può più impugnare l’atto davanti al giudice competente) lo sgravio dell’importo con istanza in autotutela all’Ente creditore (che bisognerebbe individuare) o verificare se questa cartella è rottamabile, cioè se può essere inclusa nella cosiddetta rottamazione quater (le cui istanze possono essere presentate dai contribuenti, mediante procedura on line, fino al 30 giungo 2023 consentendo una rateazione fino ad un massimo di 18 rate con lo sgravio degli importi dovuti per interessi e sanzioni).

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

 
Pubblicato : 20 Maggio 2023 07:30