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Impugnazione testamento: ultime sentenze

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Sottoscrizione del testamento olografo e querela di falso; interesse ad impugnare il testamento; prescrizione.

Il chiamato all’eredità è legittimato ad impugnare il testamento qualora l’annullamento possa consentirgli di ottenere una diversa delazione, la cui convenienza non può essere sindacata dal giudice. Il testamento olografo è dichiarato non autentico dal consulente tecnico qualora quest’ultimo riscontri una totale diversità tra la scheda testamentaria e le scritture comparative come: il disallineamento, la scompostezza del gesto, le omissioni, l’illeggibilità. Il termine di prescrizione per l’impugnazione del testamento olografo è di cinque anni.

Legittimazione processuale dell’erede e dei suoi successori

Chi, succedendo nel giudizio, proponga appello avverso la sentenza che pronuncia sulla domanda di annullamento del testamento per incapacità di testare sul presupposto dell’asserita qualità di erede di colui che ha partecipato al precedente grado di giudizio deve provare sia il decesso della parte originaria, sia la qualità di erede; la mancanza di tale prova è circostanza rilevabile di ufficio, al di là della contestazione della controparte, trattandosi di questione attinente alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell’impugnazione e, come tale, alla regolare costituzione del contraddittorio.

Corte appello Salerno sez. II, 21/04/2022, n.471

Azione di nullità di un testamento olografo

Nelle cause aventi ad oggetto l’impugnazione del testamento olografo per nullità sono parti necessarie, oltre alle persone istituite eredi, anche coloro che succederebbero al “de cuius” per legge, ove l’atto di ultima volontà fosse riconosciuto invalido, atteso che l’eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla declaratoria di invalidità del testamento ed alla conseguente apertura della successione legittima. Pertanto, ove la sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, il giudice deve ordinare che il contraddittorio venga esteso ai litisconsorti pretermessi, rimettendo la causa ai sensi dell’art. 354 c.p.c. al giudice di primo grado ed assegnando alle parti termine perentorio per provvedere alla riassunzione.

Corte appello Torino sez. II, 20/04/2022, n.430

Indegnità a succedere

Nell’azione di impugnazione del testamento per indegnità a succedere della persona designata come erede, sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i successori legittimi, trattandosi di azione volta ad ottenere una pronuncia relativa ad un rapporto giuridico unitario ed avente ad oggetto l’accertamento, con effetto di giudicato, della qualità di erede che, per la sua concettuale unità, è operante solo se la decisione è emessa nei confronti di tutti i soggetti del rapporto successorio.

Tuttavia, qualora tale azione si trovi in rapporto di pregiudizialità giuridica con un giudizio penale pendente, l’esistenza del litisconsorzio necessario non giustifica la sospensione totale o parziale del processo civile, se non vi è una perfetta coincidenza delle parti dei due giudizi, configurabile quando non solo l’imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale.

Cassazione civile sez. II, 18/01/2022, n.1443

Giudizio di impugnazione di un testamento olografo

Nel giudizio di impugnazione di un testamento olografo per nullità sussiste litisconsorzio necessario nei confronti di tutti gli eredi legittimi, atteso che l’eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento e alla conseguente apertura della successione legittima. Pertanto solo gli eredi sono parte del processo, restando irrilevante, ai fini del giudizio di nullità, la circostanza che una parte estranea sia stata la presunta autrice del testamento olografo oggetto dell’accertamento, anche se e che, per tale ragione, nei suoi confronti sia stato promosso giudizio penale per i reati di cui agli artt. 485 e 491 e 493 bis c.p..

Tribunale Trani sez. II, 05/10/2021, n.1665

Impugnazione del testamento per incapacità del testatore

Chi intenda impugnare il testamento ai sensi dell’art.591 c.c. ha l’onere di provare lo stato di incapacità in cui versava il testatore al momento in cui ha disposto delle proprie sostanze.

Tribunale Vercelli, 03/12/2020, n.518

Disconoscimento dell’interesse a impugnare

L’interesse del successibile ex lege a impugnare il testamento non può essere negato in forza della considerazione, teorica e astratta, che potrebbero esistere altri successibili. L’interesse del successibile potrebbe essere disconosciuto solo in presenza di un chiamato “noto” che lo preceda nell’ordine successorio.

Cassazione civile sez. VI, 09/11/2020, n.25077

Impugnazione del testamento: chi sono i litisconsorzi necessari?

Nelle cause aventi ad oggetto l’impugnazione di un testamento (anche se con querela di falso) sono litisconsorti necessari ex art. 102 c.p.c. quanto meno tutti i soggetti menzionati nel testamento per il solo fatto di essere stati contemplati nella scheda, a prescindere dalla loro qualità di eredi o legatari e a prescindere dalla loro concorrente qualità di potenziali successibili ex lege.

Tribunale Imperia, 02/09/2020, n.436

Stabile demenza dopo il testamento

In tema di incapacità di testare a causa di incapacità di intendere e di volere al momento della redazione del testamento, il giudice del merito può trarre la prova dell’incapacità del testatore dalle sue condizioni mentali, anteriori o posteriori, sulla base di una presunzione, potendo l’incapacità stessa essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova; conseguentemente, quando l’attore in impugnazione abbia fornito la prova di una condizione di permanente e stabile demenza nel periodo immediatamente susseguente alla redazione del testamento, poiché in tal caso la normalità presunta è l’incapacità, spetta a chi afferma la validità del testamento la prova della sua compilazione in un momento di lucido intervallo.

Cassazione civile sez. II, 22/10/2019, n.26873

Omessa o irrituale notifica alla parte litisconsorte necessaria nel giudizio rescindente

In tema di querela di falso, l’omessa o irrituale notificazione dell’atto introduttivo del giudizio rescissorio innanzi al tribunale competente, ex art. 335 c.p.c., può essere ritenuta irrilevante e non costituisce violazione del principio del contraddittorio soltanto a condizione che, nel giudizio principale in cui si sia svolta la fase rescindente, non si verta in un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

(Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità della sentenza di appello che, a fronte dell’omessa ed irregolare notifica dell’atto di riassunzione del primo grado del giudizio rescissorio di falso a due delle parti necessarie del giudizio principale, avente ad oggetto l’impugnazione di un testamento olografo, aveva omesso di rilevare tale nullità nonché quella, conseguente, di tutti gli atti successivi).

Cassazione civile sez. II, 22/08/2019, n.21591

Impugnazione del testamento: cause

Nelle cause aventi ad oggetto l’impugnazione di un testamento (nella specie, con querela di falso) sono parti necessarie, oltre agli eredi istituiti dal “de cuius”, anche tutte le persone che gli succederebbero per legge, in seguito alla caducazione dell’atto di ultima volontà, stante l’unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, il quale non potrebbe rimanere regolato, in caso di accoglimento della domanda, dal testamento per alcuni e dalla legge per altri.

Cassazione civile sez. II, 27/03/2019, n.8575

Incapacità di intendere e di volere del testatore

Laddove nonostante la malattia il testatore non abbia perduta la capacità di autodeterminarsi ovvero la capacità di porre in essere atti di ordinaria e/o straordinaria amministrazione, la prova di un eventuale stato di incapacità naturale del testatore ai sensi dell’art. 428 c.c. è a carico della parte che chiede l’annullamento del testamento e non, invece, a carico del convenuto.

Cassazione civile sez. VI, 22/01/2019, n.1682

Impugnazione testamento per dolo

In tema di impugnazione di una disposizione testamentaria che si assuma effetto di dolo, per potere configurarne la sussistenza non è sufficiente qualsiasi influenza di ordine psicologico esercitata sul testatore mediante blandizie, richieste, suggerimenti o sollecitazioni, ma occorre la presenza di altri mezzi fraudolenti che – avuto riguardo all’età, allo stato di salute, alle condizioni di spirito dello stesso – siano idonei a trarlo in inganno, suscitando in lui false rappresentazioni ed orientando la sua volontà in un senso in cui non si sarebbe spontaneamente indirizzata. La relativa prova, pur potendo essere presuntiva, deve fondarsi su fatti certi che consentano di identificare e ricostruire l’attività captatoria e la conseguente influenza determinante sul processo formativo della volontà del testatore.

Cassazione civile sez. II, 28/02/2018, n.4653

Estinzione del reato per morte del reo

La dichiarazione relativa all’accertata falsità di atti o di documenti, prevista dall’art. 537 cod. proc. pen. in caso di sentenza di condanna, va revocata dai giudici di appello qualora sia pronunciata l’estinzione del reato per morte del reo, trattandosi di statuizione autonoma ed accessoria della sentenza penale e non già di una statuizione civile, sicché la parte civile, ai sensi dell’art. 576, comma 1, cod. proc. pen., non è legittimata ad impugnare la pronunzia sulla falsità.

(In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione, il ricorso proposto dalla parte civile che deduceva l’erroneità della revoca della dichiarazione di falsità di un testamento).

Cassazione penale sez. V, 02/02/2018, n.14194

Chiamato all’eredità: può impugnare il testamento?

Il chiamato all’eredità è legittimato ad impugnare, ex art. 591 c.c., il testamento che lo ha nominato quando il suo annullamento gli consenta di accedere, anche solo per motivi di interesse morale, ad una diversa delazione, legittima o testamentaria, la cui maggiore o minore convenienza non è sindacabile dal giudice.

Cassazione civile sez. II, 13/07/2017, n.17392

Requisiti per l’accoglimento dell’impugnazione

Posto che il favor veritatis costituisce il fondamentale criterio valutativo in tutti i casi sia di accertamento che di rimozione della filiazione, salvo che non sia previsto diversamente a tutela di interessi di rango superiore, ai fini dell’accoglimento dell’impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio non occorre la prova della assoluta impossibilità del concepimento, in quanto il convincimento del giudice ben può fondarsi anche sulla valorizzazione del contegno della parte interessata che si opponga ingiustificatamente all’espletamento della c.t.u. genetica (nella specie, la Suprema corte ha confermato la sentenza di merito che aveva accolto l’impugnativa in oggetto, proposta da un congiunto di chi aveva effettuato il riconoscimento, poi deceduto, senza che fosse stato possibile effettuare la c.t.u. sul cadavere per l’opposizione del beneficiario del riconoscimento stesso, e tenuto conto di altri elementi quali la circostanza che il defunto, nel testamento, aveva del tutto pretermesso il preteso figlio, mai indicato come tale in alcun documento, essendosi anzi egli dichiarato, in un atto notarile, senza figli).

Cassazione civile sez. I, 14/12/2017, n.30122

Quali sono le parti necessarie nel giudizio di impugnazione del testamento?

Nel giudizio di impugnazione di un testamento olografo per nullità, stante l’unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, sussiste litisconsorzio necessario anche nei confronti di tutti gli eredi legittimi, atteso che l’eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento ed alla conseguente apertura della successione legittima.

Cassazione civile sez. II, 07/03/2016, n.4452

Sottoscrizione del testamento olografo

Il giudicato formatosi sul tacito riconoscimento della sottoscrizione di un testamento olografo non preclude la proponibilità della querela di falso avverso la medesima scheda testamentaria della quale si voglia impugnare la riferibilità della sottoscrizione o dell’intero contenuto al suo autore apparente, atteso che l’avvenuto riconoscimento di una scrittura privata esclude solamente che colui al quale la sottoscrizione è attribuita possa limitarsi a disconoscere la sottoscrizione addossando l’onere della verificazione alla parte che del documento voglia avvalersi, ma non si pone come accertamento di autenticità non altrimenti impugnabile.

Cassazione civile sez. II, 23/12/2014, n.27353

Testamento olografo: come si rileva la non autenticità?

In tema di impugnazione del testamento olografo, il consulente tecnico afferma la non autenticità del testamento in caso di totale diversità tra la scheda testamentaria e le scritture comparative, qualora si rilevi in queste ultime la scompostezza del gesto, il disallineamento e sconnessioni delle ampiezze della coesione e del ritmo, il movimento scoordinato che compromette totalmente l’andamento pressorio, l’inesistenza della capacità di coordinamento grafico, le stentatezze, i tremolii e le poligonature, le omissioni e la illegibilità di interi gruppi letterari con tratti tremolanti, mentre nella scheda testamentaria in comparazione il tracciato è lento, ordinato e scolastico e infantile.

Tribunale Roma sez. VIII, 31/05/2014, n.12088

Rimborso imposta di successione

In tema di imposta di successione, nel caso di impugnazione per falsità di un testamento olografo, proposta, nella specie, da colui che era stato istituito erede con un precedente testamento, qualora l’esito del giudizio sull’impugnazione determini il mutamento della devoluzione ereditaria, spetta a chi abbia indebitamente pagato l’imposta il diritto al rimborso della stessa, ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. e, d.lg. 31 ottobre 1990 n. 346, da richiedere al competente ufficio finanziario, restando esclusa la sussistenza di un rapporto obbligatorio per ingiustificato arricchimento tra i diversi chiamati all’eredità o legatari.

Cassazione civile sez. II, 04/07/2012, n.11195

Impugnazione del testamento olografo: prescrizione

Il termine di prescrizione di cinque anni, che l’art. 606 comma 2 c.c. stabilisce per impugnare il testamento olografo per difetti di forma diversi dalla mancanza di autografia o di sottoscrizione, decorre dal giorno in cui è stata data, anche da uno soltanto dei chiamati all’eredità, esecuzione alle disposizioni testamentarie, senza che sia necessario che siano eseguite tutte le disposizioni del testatore, poiché altrimenti la situazione giuridica inerente allo status dei chiamati all’eredità e alla qualità stessa di eredi rimarrebbe indefinitamente incerta, il che la legge ha inteso evitare assoggettando l’azione di annullamento, su istanza di chiunque vi abbia interesse, al breve termine quinquennale dall’esecuzione anche parziale dell’atto di ultima volontà.

Cassazione civile sez. II, 11/06/2012, n.9466

Impugnazione testamento: quale interesse?

L’interesse ad impugnare il testamento, seppure più esteso rispetto alla ordinaria azione di nullità, tuttavia deve essere diretto ed attuale, e non eventuale e futuro, di guisa che la posizione giuridica soggettiva di chi agisce sia suscettibile di ricevere un concreto ed effettivo pregiudizio dal permanere dell’atto nel mondo del diritto e, per converso, un concreto ed effettivo vantaggio dalla sua caducazione, in applicazione di un principio non dissimile da quello enunciato con riferimento all’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.

Tale interesse ad agire si risolve nella concreta utilità del provvedimento richiesto al giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata (utilità che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’atto introduttivo del giudizio ma anche al momento della decisione del giudice).

Tribunale Torino sez. II, 04/11/2005

Legittimazione ad impugnare il testamento

Nelle cause aventi ad oggetto l’impugnazione del testamento sono parti necessarie, oltre alle persone istituite eredi, anche coloro che succederebbero al “de cuius” per legge, ove l’atto di ultima volontà fosse riconosciuto invalido, tenuto conto della unitarietà inscindibile del rapporto dedotto in giudizio, che non potrebbe rimanere contemporaneamente regolato per alcuni dal testamento e per altri dalla legge; pertanto, ove la sentenza sia stata impugnata nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari, il giudice deve ordinare che il contraddittorio venga esteso ai litisconsorti pretermessi; tale esigenza, peraltro, non ricorre nei confronti della parte di cui sia stata negata la legittimazione ad impugnare il testamento, giacché la relativa questione può venire di nuovo in discussione soltanto ove quest’ultima proponga gravame.

Cassazione civile sez. II, 27/04/2005, n.8728

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Pubblicato : 17 Novembre 2022 06:00