Impugnazione estratto ruolo: ultime sentenze
Notifica della cartella di pagamento; impugnabilità di ruolo e cartella; termine di prescrizione.
L’estratto di ruolo può essere oggetto di autonoma impugnazione, ma va impugnato insieme all’atto impositivo. Per maggiori informazioni, leggi le ultime sentenze.
Crediti previdenziali: impugnazione dell’estratto del ruolo
In materia di riscossione di crediti previdenziali, è ammissibile l’impugnazione dell’estratto del ruolo quando il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella, in funzione recuperatoria della tutela prevista dall’art. 24 del D.lgs. n. 46 del 1999, ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando – sul piano dell’interesse ad agire – uno stato oggettivo di incertezza sull’esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con l’intervento del giudice.
Tribunale Firenze sez. lav., 08/09/2022
Impugnazione dell’estratto di ruolo
Il ricorso contro l’estratto di ruolo deve essere proposto nel rispetto del termine generale di cui all’art. 21, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla conoscenza di tale atto, non assumendo rilevanza, in senso contrario, la facoltatività della relativa impugnazione, attesa la possibilità per il contribuente di ricorrere anche avverso il primo atto impositivo o della riscossione “tipico” successivamente notificatogli.
Comm. trib. reg. Firenze, (Toscana) sez. VI, 06/09/2022, n.998
Configurazione dell’interesse ad agire
In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, n.26283
Ammissibilità dei ricorsi pendenti avverso l’estratto di ruolo
Non sono inammissibili i ricorsi pendenti avverso l’estratto di ruolo, tuttavia, alla luce della nuova norma i contribuenti dovranno dimostrare il pregiudizio sussistente al momento della proposizione dell’impugnazione. Le sezioni Unite hanno ritenuto superato il principio della tutela immediata affermato nel 2015 a seguito dell’ampliamento delle tutele esperibili. In ipotesi di omessa o invalida notificazione della cartella, il contribuente può contestare il primo titolo ricevuto, dinanzi al giudice tributario. In siffatto contesto, il legislatore con la norma ha qualificato l’estratto di ruolo quale mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella escludendone l’impugnabilità a eccezione di precise individuate ipotesi.
Le Sezioni Unite hanno rilevato che la nuova disposizione non è di interpretazione autentica, in quanto non è così espressamente qualificata, e perché non emerge dalla lettura del testo, così escludendo anche la valenza retroattiva, poiché non disconosce le conseguenze già realizzate dal fatto compiuto. La disposizione non incide sul novero degli atti impugnabili e introduce dei motivi di impugnazione. Pertanto, il legislatore con la nuova disposizione ha regolato i casi specifici di “azione diretta”, dinanzi a una invalida notificazione della cartella, dalla quale potrebbe conseguire la necessità di una immediata tutela giurisdizionale. La previsione è “dinamica”, può assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione.
La disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che è ancora da compiere e non già su uno degli effetti dell’impugnazione. In armonia col principio del giusto processo (articolo 111 della Costituzione) la dimostrazione del pregiudizio insorto al momento della presentazione del ricorso a causa dell’estratto di ruolo, può essere fornita anche durante il processo. Le Sezioni Unite hanno precisato che è utile l’istituto della rimessione nei termini, posto che l’impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinato dalla novità della norma.
La nuova disposizione non comporterà l’automatica inammissibilità dei ricorsi avverso l’estratto di ruolo, ma i contribuenti dovranno dimostrare la sussistenza delle ragioni in base alle quali sussisteva un pregiudizio al momento dell’impugnazione. E’ stato affermato il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’articolo 3-bis del Dl 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l’articolo 12 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli articoli 3,24,101,104,113,117 Costituzione, quest’ultimo con riguardo all’articolo 6 della Cedu e all’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».
Cassazione civile sez. un., 06/09/2022, n.26283
Quando può essere impugnato l’estratto di ruolo?
L’impugnazione dell’estratto del ruolo per crediti previdenziali è ammessa solo nel caso in cui il contribuente eccepisca la mancata o invalida notifica della cartella ovvero se intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella stessa, prospettando – sul piano dell’interesse ad agire – uno stato oggettivo di incertezza sull’esistenza del diritto non superabile se non con l’intervento del giudice.
Corte appello Venezia sez. lav., 22/08/2022, n.78
Impugnazione cartella di pagamento non notificata
Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte dell’art. 19, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
Comm. trib. reg., (Emilia-Romagna) sez. X, 01/08/2022, n.937
Omessa o irregolare notifica della cartella
L’impugnazione della cartella esattoriale la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato su richiesta del debitore è ammissibile solo in funzione recuperatoria, ossia solo se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza della cartella per un vizio di notifica. Diversamente e cioè ammettendo l’azione di accertamento negativo del credito risultante da cartella o da ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo, si produrrebbe l’effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità d’impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza.
Tribunale Bologna sez. IV, 25/07/2022, n.2024
Riscossione di crediti previdenziali
In materia di riscossione di crediti previdenziali l’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile solo se il contribuente alleghi la mancata o invalida notifica della cartella esattoriale, attribuendo così all’opposizione una funzione recuperatoria della tutela prevista dall’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, ovvero qualora intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella, in tal caso prospettando uno stato di oggettiva incertezza sull’esistenza del diritto non superabile se non con l’intervento del giudice.
Corte appello Brescia sez. lav., 14/07/2022, n.224
Cartella esattoriale: impugnazione del ruolo
In materia tributaria, in assenza di notifica della cartella esattoriale, colui che, attraverso la consultazione degli estratti di ruolo, viene a sapere del ruolo, ovverosia della pretesa impositiva nei suoi confronti, può ben contestarla, anche se non sia stata ancora espressa in forma autoritativa. Quindi, mentre l’estratto di ruolo non è impugnabile per carenza di interesse, in quanto la sua eliminazione dal mondo giuridico non comporterebbe il venir meno della pretesa impositiva, il ruolo, in quanto contenente la pretesa impositiva, è impugnabile, per evitare la cristallizzazione irreversibile di quel determinato momento del complesso iter impositivo.
Tribunale Palermo sez. V, 30/06/2022, n.2868
L’estratto di ruolo è autonomamente impugnabile?
L’impugnazione dell’estratto di ruolo che riporta il credito erariale trasfuso nella cartella esattoriale precedentemente notificata non è ammissibile qualora il debitore chieda procedersi ad accertamento negativo, giacché altrimenti si produrrebbe l’effetto distorto di rimettere in termini il contribuente consentendogli di proporre opposizione ad una cartella già nota nella sua esistenza e nel suo contenuto per effetto di regolare notifica.
Tribunale Lucca sez. I, 12/05/2022, n.483
Mancata o invalida notifica della cartella esattoriale
In tema di riscossione di crediti previdenziali l’impugnazione dell’estratto del ruolo è ammissibile se il contribuente eccepisca la mancata o invalida notifica della cartella esattoriale, oppure intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella medesima, in tal caso prospettando uno stato oggettivo di incertezza sull’esistenza del diritto (anche non preesistente al processo), non superabile se non con la proposizione di un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c..
Tribunale Firenze sez. lav., 14/04/2022, n.263
Regola generale della non impugnabilità dell’estratto di ruolo
in materia di impugnazione del c.d. estratto di ruolo, con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, il legislatore ha posto la regola generale della non impugnabilità dell’estratto di ruolo: le ipotesi in cui è stato ravvisato meritevole di tutela giurisdizionale l’interesse all’impugnativa (sempre sul presupposto dell’assunto della invalida notifica della cartella indicata nell’estratto impugnato) sono state tassativamente elencate dal legislatore stesso.
Tribunale Cosenza sez. lav., 13/04/2022, n.646
Impugnabilità dell’estratto di ruolo: termini perentori stabiliti dalla legge
L’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile solo nel caso in cui la cartella o l’avviso di addebito non siano mai stati notificati e il contribuente ne sia venuto a conoscenza proprio attraverso lo stesso estratto. Altrimenti, il contribuente deve far valere le sue ragioni entro i termini perentori stabiliti dalla legge e quindi, nel termine di 20 ex art. 617 c.p.c. o di 40 giorni ex art. 24, comma 5, d.lgs n. 46/1999.
Tribunale Cassino sez. III, 07/04/2022, n.258
Prescrizione delle cartelle di pagamento regolarmente notificate e non impugnate
L’opposizione avverso l’estratto di ruolo è sempre ammissibile, senza limiti di tempo, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., innanzi al giudice competente per materia e valore, al fine di contestare la sussistenza di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo che estinguono l’obbligazione di pagamento (ad esempio, la prescrizione), intervenuti dopo l’emissione della cartella regolarmente notificata e non impugnata nei termini di legge.
Tribunale Napoli sez. V, 21/03/2022, n.2804
L’infondatezza del ricorso originario del contribuente
È inammissibile il ricorso originario del contribuente relativamente alla impugnazione dell’estratto di ruolo in quanto le cartelle sono state tutte regolarmente e validamente notificate. Il ricorso è, inoltre, infondato con riferimento all’atto di pignoramento nella misura in cui l’impugnazione in sede tributaria è funzionale a far valere il vizio di omessa notifica delle cartelle di credito.
Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. V, 04/03/2022, n.806
Inammissibilità dell’impugnazione avente a oggetto l’estratto di ruolo
In materia di tributaria, è inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo, riportante il credito erariale trasfuso in cartella di pagamento, precedentemente notificata da parte del debitore, che chieda procedersi ad accertamento negativo, giacché, altrimenti, si produrrebbe l’effetto distorto di rimettere in termini il contribuente consentendogli di opporre una cartella già nota nella sua esistenza e nel suo contenuto per effetto di regolare notificazione.
Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. III, 22/02/2022, n.784
Termine per l’impugnazione della cartella di pagamento non notificata
In tema di contestazioni relative alla notifica della cartella di pagamento, il contribuente può impugnare la cartella, la cui notifica sia stata omessa o risultata invalida, della quale sia venuto a conoscenza soltanto a seguito di emissione, su propria istanza, dell’estratto di ruolo, nel rispetto del termine decorrente dalla data in cui è stato rilasciato l’estratto di ruolo.
Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. VII, 14/02/2022, n.629
Impugnabilità degli estratti di ruolo: applicabilità retroattiva della nuova disciplina
Vanno rimessi gli atti al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione di massima di particolare importanza relativa alla portata applicativa dell’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021, avente ad oggetto la ‘non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo’, ed in particolare se tale norma abbia natura sostanziale (con efficacia ex nunc), attenendo al presupposto impositivo, o processuale, e se, ed entro quali limiti, possa ritenersi ancora valido il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il contribuente – che assuma di non aver ricevuto la rituale notifica di provvedimenti impositivi e che scopra ‘occasionalmente’ la sussistenza di iscrizioni a ruolo – può impugnare ‘in via diretta’ tali atti tributari, con tutela ‘anticipata’, quindi prima della loro rituale notificazione nei suoi confronti mediante l’impugnazione degli estratti di ruolo.
Cassazione civile sez. trib., 11/02/2022, n.4526
Omessa o irregolare notifica della cartella
E’ inammissibile, per difetto di interesse ad agire, l’impugnazione diretta dell’estratto del ruolo esattoriale da parte del debitore che chieda procedersi ad un accertamento negativo del credito in esso risultante se le cartelle esattoriali gli siano state regolarmente notificate: ciò sul rilievo che tale azione non costituisca l’unico rimedio volto ad eliminare la pretesa impositiva dell’amministrazione, potendo il debitore attivarsi in sede amministrativa e chiedere il cd. sgravio del credito in autotutela.
Corte appello Genova sez. lav., 23/12/2021, n.304
Quando l’estratto di ruolo è impugnabile
L’estratto di ruolo non è impugnabile ex se, in quanto documento proveniente dal concessionario per la riscossione, che non contiene alcuna pretesa impositiva, sia diretta che indiretta. Tuttavia va ammessa l’opposizione al ruolo oppure alla cartella esattoriale della cui esistenza il contribuente abbia acquisito conoscenza a seguito del rilascio dell’estratto stesso. Quindi non è preclusa l’impugnazione della cartella di pagamento e/o dell’avviso di addebito che il contribuente assume non essere stati notificati e che ha conosciuto attraverso l’estratto di ruolo richiesto al concessionario per la riscossione, ogni qual volta che questo ultimo ha un interesse alla tutela anticipata all’impugnazione della cartella di pagamento e/o dell’avviso di addebito e quindi senza la necessità di dover attendere la notificazione di un atto successivo in cui si snoda il procedimento di imposizione e riscossione.
Tribunale Tivoli sez. lav., 14/12/2021, n.1021
Difetto di interesse ad agire
E’ inammissibile per difetto di interesse ad agire l’impugnazione diretta dell’estratto del ruolo esattoriale qualora il debitore chieda un accertamento negativo del credito in esso risultante, qualora le cartelle esattoriali gli siano state regolarmente notificate: ciò in base al fatto che tale azione non è l’unico rimedio a disposizione del contribuente per eliminare la pretesa impositiva dell’amministrazione, potendo il debitore attivarsi in sede amministrativa e chiedere il cd. sgravio del credito in autotutela.
Corte appello Genova sez. lav., 25/11/2021, n.268
Estratto di ruolo: è autonomamente impugnabile?
L’impugnazione dell’estratto del ruolo non è ammissibile in sé, ma è ammessa l’opposizione al ruolo (oppure alla cartella esattoriale) della cui esistenza il contribuente sia venuto a conoscenza dopo il rilascio dell’estratto di ruolo: Tale principio opera solo in funzione di rafforzamento della tutela del contribuente nel caso in cui l’amministrazione sia rimasta inerme ed abbia omesso di comunicare l’atto impositivo: ciò posto, in tanto sussiste l’interesse ad agire in quanto in effetti non vi sia stata notifica o comunicazione alcuna dell’atto impositivo.
Corte appello Milano sez. lav., 03/11/2021, n.1253
Mancata o irregolare notifica della cartella esattoriale
L’impugnazione dell’estratto del ruolo non è ammissibile, a meno che il contribuente non faccia valere in giudizio la mancata o irregolare notifica della cartella esattoriale, della cui esistenza egli abbia avuto conoscenza a seguito del rilascio dell’estratto stesso; ciò dunque comporta solo un rafforzamento della tutela del contribuente, nel caso di inerzia dell’amministrazione che abbia omesso di comunicare l’atto impositivo; per cui, in tanto sussiste l’interesse ad agire, in quanto in effetti non vi sia stata notifica o comunicazione alcuna dell’atto impositivo.
Tribunale Palermo sez. lav., 18/10/2021, n.3857
Diritto del contribuente
Fermo restando il diritto del contribuente a impugnare la cartella di pagamento della quale sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, senza che sia necessario attendere la notifica dell’atto successivo, va distinta l’ipotesi in cui la cartella non risulti effettivamente notificata (o risulti invalidamente notificata) da quella in cui si accerti l’avvenuta rituale notifica della stessa. In questo secondo caso, infatti, non può più contestarsi la fondatezza della pretesa creditoria, né la prescrizione del credito oggetto della cartella medesima (maturata prima della notifica), trattandosi di vizi di merito che avrebbero dovuto essere fatti valere mediante tempestiva impugnazione del titolo nei 40 giorni successivi alla sua notificazione ex art. 24 comma 5 d.lgs. n. 46 del 1999.
Diversamente opinando, cioè ammettendo l’azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella (o dal ruolo) tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe, infatti, l’effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza.
Tribunale Velletri sez. lav., 07/10/2021, n.1434
Tutela del contribuente
L’estratto di ruolo è atto non impugnabile in sé per sé considerato, ma è normalmente ammessa l’opposizione al ruolo oppure alla cartella della cui esistenza il contribuente abbia avuto conoscenza a seguito del rilascio dell’estratto stesso; l’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo si fonda, cioè, solo in funzione di rafforzamento della tutela del contribuente nel caso di inerzia dell’amministrazione che abbia omesso di comunicare l’atto impositivo; per cui, in tanto sussiste l’interesse ad agire, in quanto in effetti non vi sia stata notifica o comunicazione alcuna dell’atto impositivo.
Tribunale Reggio Calabria sez. lav., 01/10/2021, n.1613
Il termine per l’impugnazione dell’estratto di ruolo
Il contribuente può impugnare le cartelle di pagamento delle quali non abbia avuto notifica a seguito dell’emissione -su propria istanza – dell’estratto di ruolo, idoneo a rendere edotto il contribuente dell’iscrizione a ruolo e dell’emissione della cartella di pagamento, ove la notifica di quest’ultima sia stata omessa o sia invalida. Il termine per l’impugnazione, in questi casi, decorre dalla data in cui è stato rilasciato l’estratto di ruolo.
Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. VII, 12/07/2021, n.3476
Ricorso avverso l’estratto di ruolo
Una volta accertato che la cartella richiamata nell’estratto di ruolo sia stata validamente notificata, il ricorso avverso l’estratto di ruolo deve essere dichiarato inammissibile, non potendo i termini per l’impugnazione di una cartella validamente notificata essere “riaperti” a seguito del rilascio da parte del concessionario di un documento riassuntivo delle debenze a suo carico. Può, pertanto, tranquillamente affermarsi che l’estratto di ruolo può essere impugnato (o meglio, attraverso di esso, possono essere impugnate le cartelle in esso indicate) soltanto nel caso in cui le cartelle di pagamento di cui all’estratto di ruolo non siano state debitamente e regolarmente notificate. Ove le cartelle di pagamento di cui all’estratto di ruolo risultino correttamente notificate, il contribuente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente le cartelle. In tale caso l’impugnazione avverso l’estratto di ruolo si trasforma in una surrettizia impugnazione fuori termine delle cartelle di pagamento correttamente notificate e non impugnate e, in quanto tale, deve essere dichiarata inammissibile.
Comm. trib. prov.le Napoli sez. VII, 20/05/2021, n.5303
Estratto di ruolo: impugnazione
L’estratto di ruolo deve essere impugnato unitamente all’atto impositivo, notificato di regola con la cartella, in quanto atto interno all’Amministrazione che non può essere oggetto di autonoma impugnazione.
Tribunale Palmi sez. lav., 20/05/2021, n.693
Interesse ad impugnare l’estratto di ruolo
L’autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo è ammissibile solo nel caso in cui la cartella non sia stata validamente notificata e l’interessato abbia appreso della sua esistenza attraverso l’estratto di ruolo, perché solamente in questo caso ricorrono le condizioni per ritenere ammissibile una tutela anticipatoria giustificata dall’esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica.
Corte appello Brescia sez. lav., 02/03/2021, n.26
Ricorso avverso l’estratto di ruolo
L’estratto di ruolo può essere impugnato (o meglio, attraverso di esso, possono essere impugnate le cartelle in esso indicate) soltanto nel caso in cui le cartelle di pagamento di cui all’estratto di ruolo non siano state debitamente e regolarmente notificate. Ove le cartelle di pagamento di cui all’estratto di ruolo risultino correttamente notificate l’impugnazione attraverso l’estratto di ruolo si risolve in una surrettizia impugnazione fuori termine delle cartelle di pagamento correttamente notificate e non impugnate e, in quanto tale, deve essere dichiarata inammissibile.
Comm. trib. prov.le Napoli sez. VII, 04/02/2021, n.1175
Interesse ad agire per impugnare l’estratto di ruolo: quando è ravvisabile?
Sussiste l’interesse a proporre impugnazione dell’estratto di ruolo laddove il contribuente deduca la mancata o invalida notifica della cartella ovvero intenda far valere eventi estintivi del credito maturati successivamente alla notifica della cartella.
Tribunale Milano sez. lav., 29/01/2021, n.264
Estratto di ruolo: valenza e funzione
In tema di cartelle esattoriali, il “documento” denominato “estratto di ruolo” non è specificamente previsto da nessuna disposizione di legge vigente. Esso -che viene formato (quindi consegnato) soltanto su richiesta del debitore costituisce semplicemente un elaborato informatico formato dell’ esattore sostanzialmente contenente gli elementi della cartella, quindi anche gli “elementi” del ruolo afferente quella cartella. L’estratto di ruolo non è un atto autonomamente impugnabile, non contenendo qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta, per cui l’impugnazione, nella sostanza deve intendersi rivolta a far valere l’invalidità dell’intimazione per l’omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento.
Tribunale Reggio Calabria sez. lav., 26/01/2021, n.186
Consegna dell’estratto di ruolo
Il ruolo e/o della cartella non validamente notificati dei quali il contribuente sia venuto a conoscenza tramite l’estratto di ruolo sono legittimamente impugnabili. Tale impugnazione è volta in realtà (nonostante l’eventuale qualificazione formale datane dalla parte) non tanto all’annullamento dell’estratto di ruolo – che, in quanto mero “documento” non va confuso con il “contenuto” ossia con il ruolo, quale titolo esecutivo atto presupposto dell’emissione della cartella di pagamento da parte del concessionario – bensì alla diversa azione volta a contestare il contenuto del documento ed in particolare la validità della notificazione della cartella di cui si è venuti a conoscenza solo attraverso la consegna dell’estratto di ruolo.
Tribunale Velletri sez. lav., 24/11/2020, n.1287
Inerzia dell’amministrazione
L’impugnazione dell’estratto del ruolo non è stata ritenuta ammissibile in sé ma è stata ammessa l’opposizione al ruolo oppure alla cartella della cui esistenza si è avuta conoscenza a seguito del rilascio dell’estratto stesso; ciò esclusivamente in funzione di rafforzamento della tutela del contribuente in ipotesi di inerzia dell’amministrazione che abbia omesso di comunicare l’atto impositivo necessariamente recettizio; per cui, in tanto sussiste l’interesse ad agire in quanto in effetti non vi sia stata notifica o comunicazione alcuna dell’atto impositivo.
Corte appello Milano sez. lav., 28/10/2020, n.570
Procedimento tributario
In materia di tributaria, è inammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo riportante il credito erariale trasfuso in cartella di pagamento precedentemente notificata da parte del debitore che chieda procedersi ad accertamento negativo, giacché, altrimenti, si produrrebbe l’effetto distorto di rimettere in termini il contribuente consentendogli di opporre una cartella già nota nella sua esistenza e nel suo contenuto per effetto di regolare notificazione.
Cassazione civile sez. VI, 05/10/2020, n.21289
Estratto di ruolo: cos’è?
L’estratto di ruolo, in quanto atto interno dell’amministrazione privo di effetti nella sfera giuridica del destinatario, non è di per sé autonomamente impugnabile a meno che il contribuente conosca con esso per la prima volta dell’esistenza di una cartella esattoriale a suo carico e quindi dell’avvenuta formazione di un titolo esecutivo nei suoi confronti, potendo così recuperare gli strumenti di impugnazione che non ha potuto utilizzare in precedenza.
Tribunale Tivoli sez. lav., 09/07/2020, n.435
Regolarità della notifica della cartella di pagamento
In tema di contenzioso tributario, nel caso in cui il Concessionario provi in giudizio la regolare notifica delle cartelle impugnate tramite l’estratto di ruolo acquisito presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione, il Giudice di merito deve comunque sottoporre al vaglio l’eccezione della prescrizione, cioè verificare se dopo la notifica della cartella esattoriale (regolarmente notificata) sia nuovamente decorso il termine di prescrizione; per i tributi erariali accertati in un atto definitivo per omessa impugnazione (cartella di pagamento), non è applicabile la prescrizione breve prevista per le prestazioni periodiche (art. 2948,4 c.c.), poiché i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche in quanto derivano da valutazioni fatte per ciascun anno sulla sussistenza dei presupposti impositivi, per cui è applicabile la prescrizione decennale (art. 2946 c.c.).
Comm. trib. prov.le Salerno sez. I, 01/04/2019, n.776
Impugnazione degli estratti di ruolo: inammissibilità
In merito all’interesse ad impugnare l’estratto di ruolo, si pone come condizione che il contribuente sia venuto a settembre conoscenza della cartella con l’estratto che va ad impugnare. Al contrario, se il contribuente era già prima a conoscenza della cartella esattoriale, viene meno l’interesse ad agire perché ha avuto in precedenza la possibilità di impugnare la debenza mediante l’impugnativa di atti a lui notificati.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso ove il contribuente era a conoscenza della cartelle insolute e certamente non è venuto a conoscenza per la prima volta della cartella con l’acquisizione dell’estratto di ruolo.
Comm. trib. prov.le Salerno sez. XIV, 29/03/2019, n.751
L’ammissibilità dell’estratto di ruolo
Nel processo tributario, l’impugnazione va proposta entro 60 giorni dalla notifica dell’atto tuttavia in caso di estratto di ruolo il termine entro cui è possibile impugnare, deve decorrere dalla data di stampa, ossia quando il ricorrente viene a conoscenza del proprio debito.
Tuttavia, l’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo è legata alla mancata notifica della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo, quindi ove l’atto risultasse validamente notificato il ricorso proposto sarebbe tardivo.
Comm. trib. reg. Palermo, (Sicilia) sez. VIII, 13/03/2019, n.1699
Estratto di ruolo: atto interno all’amministrazione
L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, in quanto atto interno all’amministrazione ed improduttivo di effetti nella sfera del destinatario, il quale ha l’onere di impugnare la cartella cui esso di riferisce, con le forme e nei termini di legge.
Tale principio non si pone in contrasto con quello secondo cui il contribuente può far valere immediatamente le sue ragioni avverso la cartella esattoriale non notificata o invalidamente notificata, della cui esistenza sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, trattandosi – in quest’ultimo caso – di tutela anticipatoria giustificata dall’esigenza di recuperare gli strumenti di impugnazione avverso la cartella esattoriale non utilmente attivabili in precedenza a causa della assenza o invalidità della notifica.
Cassazione civile sez. VI, 25/02/2019, n.5443
L’estratto di ruolo può essere oggetto di autonoma impugnazione?
L’estratto di ruolo, che è atto interno all’amministrazione, non può essere oggetto di autonoma impugnazione, ma deve essere impugnato unitamente all’atto impositivo, notificato di regola con la cartella esattoriale, in difetto non sussistendo un interesse concreto e attuale, ex art. 100 c.p.c., ad instaurare una lite tributaria, la quale non ammette azioni di accertamento negativo del tributo.
Tribunale Mantova sez. lav., 22/02/2019, n.36
Ruolo e cartella di pagamento non notificati
Il contribuente può impugnare, con l’estratto di ruolo, il ruolo e la cartella di pagamento che non siano mai stati notificati, non essendo a ciò di ostacolo il disposto dell’art. 19, comma 3, ult. parte, del d.lgs. n. 546 del 1992, perché una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che la previsione, ivi contenuta, dell’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere la mancanza di una valida notifica dell’atto precedente, del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza, e non escluda quindi la possibilità di far valere tale mancanza anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
Cassazione civile sez. trib., 31/10/2018, n.27799
Impugnabilità di ruolo e cartella non validamente notificati
E’ impugnabile il ruolo e/o la cartella non validamente notificati dei quali il contribuente sia venuto a conoscenza tramite l’estratto di ruolo, ammettendo così la proposizione di una impugnazione volta in realtà (nonostante l’eventuale qualificazione formale datane dalla parte) non tanto all’annullamento dell’estratto di ruolo – che, ha specificato la Corte Suprema, in quanto mero “documento” (ossia “elaborato informatico… contenente gli elementi della cartella“, come prescrive la legge) non va confuso con il “contenuto” ossia con il ruolo, quale titolo esecutivo atto presupposto dell’emissione della cartella di pagamento da parte del concessionario – bensì alla diversa azione (e relativo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.) volta a contestare il contenuto del documento ed in particolare la validità della notificazione della cartella di cui si è venuti a conoscenza solo attraverso la consegna dell’estratto di ruolo.
Cio’ non comporta una sorta di “riapertura” dei termini per impugnare la cartella dal momento che posto l’incontestabile interesse (e diritto) a provocare la verifica della validità della notifica della cartella, è chiaro che se l’atto risultasse validamente notificato non potrebbe che affermarsi l’inoppugnabilità della cartella mentre se tale notifica fosse inesistente o invalida i suddetti termini per impugnare la cartella non avrebbero neppure iniziato a decorrere.
Tribunale Velletri sez. lav., 18/09/2018, n.1181
Impugnabilità dei ruoli
L’appello è infondato alla stregua delle assorbenti motivazioni della sentenza gravata supportate dagli atti e della documentazione, risultando a tale stregua il ricorso introduttivo tempestivamente e correttamente proposto e non risultando provata la valida notificazione delle cartelle nei termini contestati da parte resistente, ribaditi nella memoria contenente controdeduzioni dell’appellata in questo grado di giudizio.
In particolare e, quanto alla dedotta inammissibilità dell’impugnazione dei ruoli, quale “atto interno all’Amministrazione, non impugnabile autonomamente ma solo unitamente all’atto impositivo, correttamente la C.T.P. ne ritenne l’autonoma impugnabilità, posto che” è ammissibile l’impugnazione della cartella e/o del ruolo che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto del ruolo rilasciato su richiesta dal concessionario.
Comm. trib. reg. Torino, (Piemonte) sez. III, 22/06/2018, n.1113
Impugnazione cartella di pagamento: invalidità della notifica
Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale, a causa dell’invalidità della notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dall’agente della riscossione; la cartella di pagamento così, diventando un atto “potenzialmente” impugnabile, il contribuente dovrà prestare particolare attenzione ai termini entro cui proporre ricorso. Nel processo tributario, l’impugnazione va proposta entro 60 giorni dalla notifica dell’atto.
Lestratto di ruolo, però, è l’esito di una richiesta del contribuente all’Agente della riscossione, per la quale non esiste alcun tipo di notifica. Poiché, però, il principio di impugnabilità dell’estratto di ruolo, è ancorato sul principio della “conoscenza” dello stesso, è possibile sostenere che il termine entro cui è possibile impugnare, deve decorrere dalla data di stampa quando il ricorrente scopre il proprio debito.
Comm. trib. reg. Palermo, (Sicilia) sez. VIII, 11/06/2018, n.2444
Opposizione a cartella esattoriale: competenza territoriale
L’eccezione di incompetenza per territorio risulta infondata, atteso che nel caso de quo, trattandosi di un giudizio di opposizione all’esecuzione, incardinato ex articolo 615 cod. proc. civ. a seguito di impugnazione di un estratto di ruolo relativo a cartella esattoriale, l’individuazione della competenza territoriale del giudice dell’esecuzione, deve essere effettuata con riferimento all’articolo 27 cod. proc. civ., tenuto conto del contenuto dell’articolo 480, terzo, cod. proc. civ. dovendosi la cartella esattoriale equiparare all’atto di precetto.
Pertanto, la competenza territoriale è da individuarsi nel luogo in cui deve effettuarsi l’esecuzione che coincide, in mancanza di altre idonee indicazioni, nel luogo di domicilio del debitore. Sussisteva, quindi, la competenza territoriale del Giudice di pace adito nel giudizio di primo grado e l’appello si rivela infondato sul punto.
Tribunale Torre Annunziata sez. III, 24/05/2018, n.1264
Impugnazione di cartella esattoriale: condizioni di ammissibilità
L’impugnazione di una cartella esattoriale la cui esistenza risulta da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario, è ammissibile solo allorquando il contribuente dimostri di non aver avuto conoscenza in precedenza della cartella suddetta.
Tribunale Torre Annunziata, 21/05/2018, n.1240
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