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Impugnare un testamento per invalidità: diritti e doveri

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(@sabrina-mirabelli)
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La differenza tra testamento nullo e annullabile. I soggetti legittimati ad impugnare un testamento invalido e i termini per l’azione. La lesione di legittima.

Il nostro Codice civile non tratta in maniera unitaria l’argomento relativo all’invalidità del testamento, limitandosi a prevedere le singole ipotesi in cui tale documento può essere impugnato perché nullo o annullabile. Pertanto, se vuoi saperne di più, in questo articolo ti spiegheremo come impugnare un testamento per invalidità e quali sono i diritti e i doveri connessi all’impugnazione.

Posto che un testamento può essere impugnato per invalidità se presenta determinati vizi o difetti, a seconda della maggiore o minore gravità degli stessi, l’invalidità può essere di due tipi: nullità o annullabilità. Analizziamo nel dettaglio questi casi.

Testamento: 3 tipologie

Il Codice civile prevede tre diverse tipologie di testamento ovvero:

  1. il testamento olografo, che viene redatto, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore [1];
  2. il testamento pubblico, che viene redatto da un notaio alla presenza di due testimoni che non devono essere interessati all’atto [2];
  3. il testamento segreto, che viene preparato dal testatore e successivamente consegnato al notaio, il quale ha come unico compito quello di custodirlo [3].

Tutte e tre le predette tipologie di testamento possono essere affette da vizi/difetti che consentono, a chi ne ha interesse, di proporre impugnazione.

Quando si può impugnare un testamento per invalidità?

In linea di massima, i motivi per i quali un testamento può essere impugnato per invalidità sono i seguenti:

  • incapacità del testatore (vedi l’ipotesi di un testamento redatto da una persona interdetta per infermità di mente);
  • violazione degli obblighi di forma del testamento (si pensi al caso del testamento olografo che non è stato scritto dal testatore di proprio pugno);
  • violazione del contenuto del testamento, cioè quando nel testamento sono state inserite delle disposizioni vietate dalla legge (vedi ad esempio il testamento pubblico che contiene delle disposizioni a favore del notaio che lo ha redatto);
  • redazione del testamento in presenza di un vizio della volontà del testatore, ovvero in presenza di errore, violenza o dolo.

Ognuno di questi motivi di impugnazione del testamento conduce a una differente forma di invalidità, in pratica, conduce all’annullabilità oppure alla nullità.

Testamento invalido: in quali casi è annullabile?

Un testamento può essere impugnato per annullabilità quando:

  1. contiene un vizio di forma meno grave di quelli che ne determinano la nullità. Si pensi ad esempio a un testamento olografo nel quale manchi la data oppure sia incompleta o non sia autografa; oppure a un testamento pubblico che non sia stato sottoscritto dai testimoni o non sia datato;
  2. la persona che lo ha redatto non poteva farlo perché incapace di testare. Più precisamente, il Codice civile dispone che sono incapaci di testare i minorenni, gli interdetti per infermità di mente e coloro che, sebbene non interdetti, erano incapaci di intendere o di volere per qualsiasi ragione, anche temporanea, nel momento in cui hanno fatto testamento [4];
  3. si è in presenza di un vizio della volontà del testatore, in sostanza di un errore, una violenza o un dolo [5]. Nello specifico:
    • l’errore consiste in una falsa rappresentazione della realtà giuridica (errore di diritto) oppure di fatto (errore di fatto). Vedi ad esempio il caso di un testamento redatto sulla base di convinzioni errate con cui il testatore lascia al figlio una somma di denaro non sua. Peraltro, il testamento può essere annullato per un errore sul motivo, quando detto motivo risulta dal documento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre come nell’ipotesi del soggetto che redige il testamento convinto di essere prossimo alla morte e sulla base di tale convinzione predispone delle clausole alle quali altrimenti non avrebbe mai pensato;
    • la violenza psicologica o morale. In pratica, il testamento viene redatto sotto la minaccia di un male grave e ingiusto. Se però la violenza è fisica, il testamento non è annullabile ma nullo;
    • il dolo, che si ha quando il testatore viene raggirato con l’inganno da una terza persona. Vedi l’ipotesi di chi lascia un’ingente somma di denaro affinché venga devoluta ad un’associazione di beneficenza, inesistente, perché raggirato con menzogne dal fantomatico presidente dell’associazione in questione.

L’annullabilità può colpire l’intero testamento o le singole disposizioni ivi contenute ma a differenza della nullità, il testamento e/o le singole disposizioni annullabili producono effetti dal momento dell’apertura della successione e fino a quando non venga pronunciata una sentenza che accoglie la richiesta di annullamento.

Testamento invalido: in quali casi è nullo?

Un testamento può essere impugnato per nullità quando presenta gravi vizi di forma. Più precisamente, quando manca:

  • la sottoscrizione (la firma) o l’autografia del testatore, cioè non è stato scritto di proprio pugno dal testatore, nel caso di testamento olografo;
  • la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione del notaio o del testatore, nel caso di testamento pubblico.

Il testamento segreto è nullo in caso di mancanza dei requisiti di forma. Tuttavia, a differenza degli altri testamenti, il legislatore ha previsto la conversione del testamento segreto in testamento olografo se presenta i requisiti di forma richiesti per quest’ultimo.

Un testamento può essere impugnato per nullità anche in altre ipotesi come ad esempio in caso di:

  • testamento congiuntivo, che è quello redatto da 2 soggetti in un unico atto con disposizioni a favore di un terzo (ad esempio sottoscrivono un unico testamento in cui entrambi nominano un terzo soggetto come erede) o quello reciproco, con il quale 2 soggetti sottoscrivono un unico atto contenente disposizioni testamentarie a favore l’uno dell’altro e viceversa (ad esempio due coniugi redigono un testamento in cui il marito nomina la moglie quale sua erede e viceversa);
  • testamento a favore di persona incerta, quando è impossibile determinare la persona destinataria della disposizione testamentaria (ad esempio un soggetto dispone per testamento che parte dei suoi beni vada ad un amico senza specificarne il nome);
  • disposizioni testamentarie illecite, cioè illegali, o impossibili, ovvero che non si possono verificare;
  • disposizioni testamentarie rimesse all’arbitrio di una terza persona. Si pensi ad esempio al caso in cui il testatore rimetta a un terzo soggetto l’indicazione dell’erede.

La nullità può colpire l’intero testamento o le singole disposizioni in esso contenute.

Il testamento e/o le singole disposizioni nulle sono inidonei a produrre alcun effetto e non consentono neanche l’apertura della successione.

Impugnazione del testamento per lesione di legittima: in cosa consiste?

Un testamento, oltre ad essere impugnato per invalidità, può essere impugnato per lesione di legittima. Bisogna infatti ricordare che il nostro ordinamento giuridico tutela in maniera particolare la posizione dei familiari più stretti del defunto, impedendo a questi di disporre per testamento in maniera contraria ai loro interessi. A tali familiari, denominati eredi legittimari, spetta per legge una quota di eredità (quota legittima) anche nel caso in cui il testamento dovesse disporre diversamente.

Nello specifico, sono eredi legittimari il coniuge, i figli e, in assenza di figli, i genitori del defunto. Pertanto, in caso di disposizioni testamentarie fatte senza rispettare le quote riservate ai legittimari, essi possono impugnare il testamento per lesione di legittima mediante l’azione di riduzione.

Impugnare un testamento per invalidità: diritti e doveri

Il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse, cioè da chiunque può vantare un diritto sull’eredità oggetto dello stesso.

Nello specifico, hanno diritto ad impugnare il testamento:

  • i familiari del defunto, che ricaverebbero un’utilità dell’eventuale successo dell’impugnazione;
  • gli eredi legittimari, in caso di lesione di legittima.

Un terzo estraneo può impugnare un testamento solo nel caso in cui ne faccia valere la falsità e sostenga di essere in possesso di un altro testamento che lo individua come erede.

I soggetti interessati all’impugnazione devono rivolgersi a un avvocato che all’uopo inizia una causa civile dinanzi al Tribunale territorialmente competente, ovvero quello del luogo ove si è aperta la successione, mediante la notifica di un atto di citazione.

In ogni caso, prima di impugnare il testamento davanti al tribunale, è obbligatorio promuovere un procedimento di mediazione presso un organismo di mediazione. La legge infatti inserisce la materia delle successioni ereditarie tra quelle oggetto di mediazione obbligatoria. L’eventuale mancanza della prova di un valido esperimento del procedimento di mediazione determinerà l’improcedibilità della domanda. Più semplicemente, il giudice emetterà una sentenza con cui darà atto della mancanza della condizione di procedibilità ed il processo si concluderà negativamente per chi ha impugnato il testamento.

Per quanto attiene ai termini per proporre l’impugnazione bisogna distinguere a seconda se si impugna un testamento per:

  • nullità. In tal caso, l’azione può essere proposta senza dover rispettare alcun limite temporale. Peraltro, la nullità può essere anche rilevata d’ufficio dal giudice;
  • annullabilità dovuta a un vizio di forma o a un’incapacità a testare, per cui l’azione può essere proposta nel termine di 5 anni decorrenti dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. Nel caso di annullabilità per vizi della volontà del testatore, il testamento può essere impugnato per intero o possono essere impugnate solo le singole disposizioni che risultino affette da errore, dolo o violenza nel termine di 5 anni dal giorno in cui si è avuta notizia della violenza, del dolo o dell’errore;
  • lesione di legittima, laddove l’azione di riduzione può essere proposta solo dopo che l’erede ha accettato l’eredità con beneficio di inventario e nel termine di 10 anni dalla data di accettazione.

In questi due ultimi casi, il mancato rispetto dei termini determina l’impossibilità di agire in giudizio. In pratica, non è più possibile impugnare il testamento perché l’azione si è prescritta; nel caso di nullità, invece, l’azione è imprescrittibile, quindi, può essere sempre proposta.

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Pubblicato : 25 Febbraio 2023 17:00