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Imposta di donazione: ultime sentenze

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Trasferimento di una somma di denaro mediante bonifico; applicazione dell’imposta di donazione alla costituzione dei vincoli di destinazione.

L’imposta di donazione non è sempre uguale, infatti la sua aliquota cambia in base a chi esegue la donazione. Inoltre, se la donazione viene fatta tra familiari, l’imposizione fiscale scatta solo al superamento di specifici importi (le cosiddette franchigie). Per maggiori informazioni, leggi le ultime sentenze.

Imposta sulle donazioni

Il patto di famiglia (articoli 768-bis e seguenti del Cc) è assoggettato all’imposta sulle donazioni sia per quanto concerne il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie, operata dall’imprenditore in favore del discendente beneficiario, sia per quanto riguarda la liquidazione della somma corrispondente alla quota di riserva, calcolata sul valore dei beni trasferiti, effettuata dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari. L’ordinanza sottolinea l’aspetto che ciò che caratterizza il patto di famiglia, e lo distingue da una qualsiasi donazione che abbia ad oggetto gli stessi beni, è il conguaglio in favore degli altri legittimari, esigibile da subito, senza che si debba aspettare l’apertura della successione.

Cassazione civile sez. trib., 17/06/2022, n.19561

Presupposti per l’applicazione dell’imposta di donazioni alle donazioni indirette

Anche alle donazioni indirette va applicata l’imposta di donazione, ma: a) quelle collegate ad atti soggetti a registrazione non sono tassabili se si tratta di atti aventi a oggetto immobili o aziende per i quali siano dovute l’imposta sul valore aggiunto o l’imposta di registro; b) quelle non risultanti da atti soggetti a registrazione sono tassabili solo se siano volontariamente registrate oppure se si tratti di donazioni “confessate” dall’interessato nell’ambito di procedimenti di accertamento di tributi e abbiano un valore superiore a euro 180.760 (350 milioni di lire). È quanto decide la Cassazione nella sentenza n. 11832, la quale riveste una notevole importanza poiché, in questa occasione, per la prima volta, la giurisprudenza di legittimità si occupa in modo sistematico della tassazione delle donazioni indirette, vale a dire tutti quegli atti, diversi dalla donazione “formale” (quella stipulata con atto notarile), che provocano lo stesso effetto di una donazione formale e, cioè, la diminuzione del patrimonio del donante e il corrispondente incremento del patrimonio del donatario: caso “classico” è quello del bonifico del genitore a favore del figlio che compra un appartamento. Donazione indiretta tassabile se registrata per scelta o accertabile

Cassazione civile sez. trib., 12/04/2022, n.11832

Liberalità atipiche: sottoposizione a imposta

In tema di imposta sulle successioni e donazioni, reintrodotta dall’art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006, conv. dalla l. n. 286 del 2006, l’art. 56 bis, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990 va interpretato nel senso che le liberalità atipiche, cioè risultanti da atti di disposizione con i quali è realizzato un arricchimento del donatario correlato ad un impoverimento del donante, senza l’adozione della forma solenne di cui all’art. 769 c.c. (tra le quali rientra il bonifico sul conto corrente, da qualificare come donazione diretta), in quanto costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta in presenza di una dichiarazione della loro esistenza, resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi, e allorché sia superata la soglia di rilevanza fiscale.

Cassazione civile sez. trib., 12/01/2022, n.735

Imposta di donazione: base imponibile

La disposizione di cui al comma 49 art. 2 del d.l. 3 ottobre 2006 n.262 [convertito in legge L. 24 novembre 2006, n. 286], nel disporre che “Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l’imposta è determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall’articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346” non legittima l’applicazione di una ‘doppia imposta’ in caso di donazione con onere a favore di un beneficiario ‘terzo determinato’, come se si realizzasse un doppio passaggio di ricchezza, sia a favore del donatario, sia a favore del beneficiario dell’onere stesso, potendo ciò comportare una grave lesione del principio di capacità contributiva. La liquidazione deve essere effettuata invece dal notaio, responsabile d’imposta, ‘una sola volta’, ma con riferimento anche alla quota di donazione oggetto del modus.

Comm. trib. prov-distr. Genova, 18/02/2022, n.161

Determinazione dell’imposta di donazione

In tema di imposta sulle donazioni, anche a seguito della nuova introduzione del tributo a opera della L. 24 novembre 2006, n. 286, permane l’istituto del coacervo, ai fini del calcolo della franchigia di esenzione, a differenza di quanto avviene per l’imposta di successione, per la quale non vi è alcuna esplicita previsione legislativa in tal senso né può ritenersi sufficiente il solo criterio di compatibilità funzionale del coacervo con la franchigia.

Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. VII, 14/02/2022, n.628

Trasferimento di denaro tramite bonifico bancario perfezionato all’estero

Il trasferimento di una somma di denaro mediante bonifico da un donante cittadino australiano residente in Svizzera a favore di un donatario cittadino statunitense residente in Italia costituisce una donazione indiretta, in quanto l’arricchimento senza corrispettivo risulta da atti diversi dal contratto tipico di donazione. Il fenomeno delle liberalità indirette è rilevante fiscalmente nell’ambito dell’imposta di donazione, in quanto rientra nell’ampia nozione di « trasferimenti gratuiti » utilizzata per individuare il presupposto impositivo del tributo.

L’art. 57 della l. 31 maggio 1995 n. 218 dispone che le obbligazioni contrattuali sono « in ogni caso » regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. In questo modo, l’art. 57 ha previsto un mero meccanismo di rinvio ed estensione della disciplina europea al tempo vigente, stabilendo che le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla Convenzione di Roma al di là dei limiti dell’ambito di applicazione territoriale della medesima. A seguito della sostituzione della Convenzione con il regolamento (CE) 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), e in considerazione dell’applicabilità erga omnes del regolamento, per cui la legge designata trova applicazione anche se deriva da uno Stato non membro dell’Unione Europea, il rinvio operato dall’art. 57 della legge n. 218 del 1995 risulta ridimensionato e la fonte principale di determinazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è costituita dal regolamento medesimo.

La Convenzione di Roma ed il regolamento Roma I disciplinano tutte le ipotesi in cui le donazioni non derivano da atti unilaterali, ma da manifestazione bilaterali di volontà aventi come effetti l’arricchimento di una parte e il corrispondente impoverimento dell’altra per spirito di liberalità, e comunque in assenza di corrispettivo, mentre sono escluse dal loro ambito di applicazione le donazioni di natura non contrattuale. La nozione di contratto va ricostruita in modo autonomo, tenendo conto dello scopo del regolamento e del suo contesto, e non delle categorie di questo o quello ordinamento nazionale. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, la materia contrattuale ricomprende le fattispecie in cui si riscontri un obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti dell’altra.

Sono sottratte all’operatività della Convenzione di Roma e del regolamento Roma I le obbligazioni derivanti da rapporti di famiglia o dai rapporti che, secondo la legge applicabile a tali rapporti, hanno effetti comparabili, comprese le obbligazioni alimentari. Tuttavia, non tutte le donazioni effettuate nell’ambito familiare rientrano nella suddetta esclusione, ma soltanto quelle strettamente previste dal diritto di famiglia. Secondo l’indirizzo prevalente nella dottrina, i casi di esclusione riguardano le donazioni fra coniugi, quelle obnuziali e quelle mortis causa.

Le donazioni tra persone legate da unione omoaffettiva riconosciuta in un ordinamento straniero, non rientrando nel rapporto di coniugio, risultano pertanto disciplinate dalla normativa uniforme che, in ragione del suo carattere di specialità, prevale sulle norme italiane di diritto internazionale privato e, dunque, anche sull’art. 56 della legge n. 218 del 1995. Alla medesima conclusione dell’applicabilità della disciplina uniforme si perviene anche interpretando la precisazione contenuta nell’art. 57 circa l’applicabilità « in ogni caso » della disciplina uniforme.

Ai sensi del suo art. 1, il regolamento Roma I non si applica alle materie fiscali, doganali ed amministrative. Sotto il profilo fiscale vige, invece, la legge italiana. Il principio di territorialità dell’imposta consente di applicare le norme tributarie dell’ordinamento italiano non solo nei confronti dei soggetti residenti in Italia, ma anche nei confronti di tutti coloro che realizzano un collegamento ragionevole e stabile con il territorio italiano.

In base all’art. 2 del d.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, l’imposta di donazione è applicabile alle donazioni poste in essere da soggetto non residente in Italia solo se queste abbiano per oggetto beni esistenti in Italia. Tale non è il denaro oggetto di donazione da parte di un cittadino residente in Svizzera, tramite bonifico bancario, benché destinato ad un beneficiario residente in Italia, posto che il donante era residente all’estero e, comunque, prima dell’atto di disposizione il denaro si trovava depositato su conto bancario di un istituto svizzero. Di conseguenza, mancando il presupposto della territorialità, il relativo atto di donazione non rileva ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle donazioni in Italia.

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, n.8175

Donazione di nuda proprietà di quote sociali

In tema di imposta di donazione, in presenza di una donazione di nuda proprietà di quote sociali si rientra nell’ambito dei trasferimenti previsti dall’art.3 comma 4ter del Testo Unico n.346 del 1990, in base al quale il beneficio delle imposte spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art.2359 c.c. e a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.

Comm. trib. reg. Roma, (Lazio) sez. IX, 16/03/2021, n.1534

Effettività del trasferimento di ricchezza

In tema di imposta di donazione, registro e ipocatastale, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in l. n. 286 del 2006, non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.

(In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che nel caso di “trust” cd. autodichiarato, ove disponente e “trustee” coincidono, non ricorre il presupposto del reale arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti, in quanto il disponente beneficerà i suoi discendenti o se stesso, se ancora in vita, al momento della scadenza).

Cassazione civile sez. trib., 23/04/2020, n.8082

Imposta di donazione e donazioni indirette

L’imposta di donazione è inapplicabile alle donazioni indirette collegate ad alcune fattispecie di atti di trasferimento di immobili o di aziende a titolo oneroso che già sono stati assoggettati in misura proporzionale all’imposta di registro o ad Iva. Il fatto che le donazioni indirette siano oggettivamente escluse dall’applicazione dell’imposta porta a ritenere che le stesse siano del tutto irrilevanti ai fini del coacervo.

Comm. trib. prov.le Brescia sez. III, 20/12/2019, n.807

Arricchimento del beneficiario

In tema di trust, l’imposta di donazione dovrebbe essere applicata solo nei casi in cui, con il vincolo di destinazione, si manifesta l’arricchimento di un beneficiario che ha ricevuto da un determinato soggetto alcuni beni per effetto di uno spostamento patrimoniale motivato da intenti liberali o a seguito di atti gratuiti. Qualora il vincolo di destinazione istituito con il trust non comporti una tale conseguenza, la tassazione non potrebbe essere applicata, considerato che il mero effetto segregativo non manifesta di per sé alcuna maggiore capacità contributiva concreta ed attuale, ex art.53 della Costituzione, né in capo al disponente, né rispetto ai beneficiari.

Comm. trib. reg. Potenza, (Basilicata) sez. I, 13/12/2019, n.530

Esenzione dall’imposta di donazione e successione

L’esenzione dall’imposta di donazione e successione di cui all’art. 3, comma 4 ter, del d.P.R. n. 346 del 1990, per i trasferimenti di quote sociali e di azioni in favore dei discendenti e del coniuge, non si applica ai parenti in linea collaterale di terzo grado, indicando l’espressione “discendente” solo il legame di sangue tra due soggetti legati da un vincolo di ascendenza-discendenza in linea retta di primo grado (padre-figlio), di secondo grado (nonno-nipote) o di gradi ulteriori (nonno-pronipote) ed essendo le norme agevolative in materia fiscale di stretta interpretazione.

Cassazione civile sez. trib., 29/11/2019, n.31333

La costituzione del vincolo di destinazione

La costituzione del vincolo di destinazione di cui al D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta e, d’altro canto, per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Nel trust, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile, né nell’atto istitutivo, né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee — in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione — ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo. Conseguentemente, nel caso del trust c.d. autodichiarato, non vi è un reale trasferimento, perché del tutto contrario al programma negoziale di donazione indiretta per cui è stato predisposto e che “prevede la temporanea preservazione del patrimonio a mezzo della sua “segregazione” fino al trasferimento vero e proprio a favore dei beneficiari».

Cassazione civile sez. trib., 12/09/2019, n.22754

L’imposta di donazione

L’atto di scioglimento del vincolo di destinazione di beni conferiti nel trust non comporta alcun trasferimento di ricchezza dal Trust ai beneficiati ma il ritorno del bene nel patrimonio del disponente, pertanto,  non si applica l’art. 2, comma 47 del D.L. n. 262 del 2006, il quale prevede l’applicazione dell’imposta di donazione alla costituzione dei vincoli di destinazione.

Comm. trib. prov.le Milano sez. I, 03/02/2017, n.1022

Esenzione dall’imposta di donazione

Nel momento in cui vengono conferiti beni in trust vengono scontate le imposte ipocatastali in misura fissa, compresa l’esenzione dall’imposta di donazione, in quanto non sussiste alcuna volontà di liberalità da parte del disponente nei confronti del trustee, che è un mero gestore dei beni.

Il presupposto delle imposte proporzionali sui trasferimenti si manifesterà solo all’atto del trasferimento finale dei beni dal trustee ai beneficiari, realizzandosi solo in tale momento l’arricchimento di questi ultimi.

Comm. trib. prov.le Milano sez. II, 20/02/2017, n.1468

Il collegamento funzionale tra compravendita e remissione del debito

L’attribuzione patrimoniale che avviene attraverso una remissione di debito sorto tra le parti in conseguenza di una compravendita immobiliare, costituisce donazione diretta. La stessa non sconta l’imposta di donazione in virtù del collegamento funzionale con la precedente compravendita, che ha già scontato l’imposta di registro o l’IVA.

Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. XXIV, 31/05/2017, n.2431

Quando deve essere applicata l’imposta di donazione?

All’atto di donazione, avente ad oggetto titoli di stato (nella fattispecie Titoli CTZ), non può trovare applicazione l’imposta in misura fissa di € 168,00, bensì, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59,comma 1, lett.b) e 12, lett.h) ei) del D.Lgs. n. 346/1990, deve essere applicata l’imposta di donazione in misura proporzionale; nel caso in cui la donazione intervenga tra parenti in linea retta di primo grado, l’imposta trova applicazione sull’ammontare eccedente la franchigia di € 1.000.000,00, nella misura del quattro per cento. (M.M.)

Comm. trib. prov.le Milano sez. XL, 24/04/2012, n.126

Atti esenti dall’imposta di donazione: registrazione

Non sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa, gli atti esenti da imposta di donazione, ma occorre adempiere alla sola registrazione degli stessi.

Comm. trib. prov.le Novara sez. III, 05/05/2011, n.70

Applicazione dell’imposta di donazione nella misura del 6%

Nel caso di conferimento di beni immobili in un “trust”, caratterizzzato dal fatto che i beneficiari sono sospensivamente condizionati, solo una volta realizzato il programma predisposto dal “settlor” con conseguente attribuzione da parte del “trustee”, dei beni segregati nel “trust fund” ai beneficiari finali, si realizza il presupposto impositivo. Solamente al verificarsi della condizione sospensiva scatta l’obbligo di denuncia, con conseguente pagamento delle imposte dovute.

(Fattipecie di annullamento di avviso di liquidazione mediante il quale l’Ufficio finanziario aveva applicato l’imposta di donazione nella misura del 6%, ritenendo ipotizzabile che la devoluzione finale sarebbe comunque avvenuta a favore di parenti entro il quarto grado, ergo da soggetti già individuati o individuabili).

Comm. trib. prov.le Firenze sez. VIII, 12/02/2009, n.30

Imposta di donazione e di successione

Con riguardo all’imposta di donazione e di successione, l’amministrazione finanziaria, ove intenda modificare una precedente valutazione di valore ha l’obbligo di notificare, prima che il termine di prescrizione sia decorso, un accertamento che completi ed integri quello precedente, in tal modo realizzando l’esatta osservanza degli art. 20 e 21 del r.d.l. 7 agosto 1936 n. 1639.

Pertanto nel caso di azioni ed obbligazioni, cadute in successione, e non iscritte nel listino di borsa, il valore dichiarato in base al certificato peritale del comitato direttivo degli agenti di borsa (c.d.a.c.), ai sensi dell’art. 11 del d.l.lt. 8 marzo 1945 n. 90, non può essere rettificato dall’amministrazione finanziaria sulla base di un secondo certificato c.d.a.c. dovendosi procedere ad una liquidazione complementare, secondo le su citate regole dell’accertamento integrativo del maggior valore.

Cassazione civile sez. I, 13/04/1987, n.3678

Imposta di donazione: quando è dovuta in misura fissa?

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3, 70 e 76 cost. e 6, 7 e 8 della l. 9 ottobre 1971 n. 825, la questione di legittimità costituzionale della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 635, nella parte in cui non esclude il pagamento della imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale per i trasferimenti immobiliari fatti ai comuni a titolo gratuito.

Rispetto alle donazioni a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni riguardanti beni immobili l’imposta di donazione è dovuta in misura fissa; i medesimi atti invece scontano in misura proporzionale le imposte ipotecarie e catastali, mentre quelli a titolo oneroso sono sottoposti a tassazione in misura fissa.

Ne consegue una ingiustificata diversità di trattamento dei medesimi soggetti in contrasto con la legge di delegazione la quale stabilisce (art. 7 punto 3) l’applicazione in misura fissa dell’imposta di registro e delle imposte ipotecarie afferenti a trasferimenti a titolo oneroso di immobili e di diritti immobiliari a favore di province, comuni, regioni, mentre l’art. 8 al punto 10 enuncia lo stesso principio per le imposte sulle successioni e donazioni.

Comm. trib. centr. Bassano Grappa, 30/04/1984

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Pubblicato : 29 Dicembre 2022 06:30