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Immatricolazione veicolo: ultime sentenze

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Veicolo munito di targa non propria o contraffatta; tassa automobilistica regionale di proprietà; invasione della competenza statale in materia tributaria; alienazione dei veicoli prima della successiva immatricolazione da parte della società venditrice.

Mancato pagamento delle tasse automobilistiche e notifica dell’avviso di accertamento

In tema di tasse automobilistiche, è validamente effettuata, ai sensi della l. n. 27 del 1978, art. 2, comma 5, la notifica dell’avviso di accertamento alla residenza risultante dalla carta di circolazione, o dai registri di immatricolazione o dal pubblico registro automobilistico o dai registri tenuti a norma della l. n. 50 del 1971, art. 5 e dell’art. 146 c.n. o dalla patente di guida, anche ove tale indirizzo non coincida con quello della sede sociale della società destinataria dell’atto impositivo, atteso che la norma speciale deroga all’art. 145 c.p.c.

Cassazione civile sez. VI, 17/11/2022, n.33857

Obbligo di reimmatricolazione di un veicolo straniero

Uno Stato membro può stabilire un obbligo di immatricolazione riguardo ad un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro e, di conseguenza, assoggettarlo ad una tassa di immatricolazione qualora tale veicolo sia destinato, in via permanente, ad essere essenzialmente utilizzato nel territorio di detto primo Stato membro, oppure qualora esso venga, di fatto, utilizzato in questo modo.

Corte giustizia UE sez. VIII, 20/10/2022, n.777

Cessione di veicoli non ancora immatricolati

L’imposta provinciale di trascrizione, di cui all’art. 56 del d.lgs. n. 446 del 1997, il cui presupposto è costituito dall’iscrizione del veicolo nel pubblico registro automobilistico (PRA) a prescindere dalla sua avvenuta immatricolazione (la quale è necessaria ai fini della circolazione su strada, ai sensi dell’art. 93 c.d.s.), si applica in misura fissa ove il veicolo sia stato acquistato in base ad operazione soggetta ad IVA, ancorché tale imposta non sia stata effettivamente versata.

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2021, n.20652

Carta di circolazione di un veicolo: natura di atto pubblico

Il libretto o carta di circolazione di un veicolo ha natura di atto pubblico, in quanto ne attesta l’immatricolazione, previa verifica, da parte dei competenti uffici, della sua rispondenza ai dati che hanno consentito l’omologazione del modello, costituendo, dunque, la formale documentazione dell’attività di identificazione, accertamento e approvazione compiuta dal pubblico ufficiale, che legittima la circolazione del veicolo.

Cassazione penale sez. V, 01/07/2022, n.32604

Imposta provinciale di trascrizione

L’imposta provinciale di trascrizione, di cui all’art. 56 del d.lgs. n. 446 del 1997, il cui presupposto è costituito dall’iscrizione del veicolo nel pubblico registro automobilistico (PRA) a prescindere dalla sua avvenuta immatricolazione (la quale è necessaria ai fini della circolazione su strada, ai sensi dell’art. 93 c.d.s.), si applica in misura fissa ove il veicolo sia stato acquistato in base ad operazione soggetta ad IVA, ancorché tale imposta non sia stata effettivamente versata.

Cassazione civile sez. trib., 20/07/2021, n.20652

Sanzioni amministrative accessorie per contravvenzioni al Codice della strada

In tema di sanzioni amministrative accessorie per contravvenzione al codice della strada, il proprietario del veicolo che sia stato posto in circolazione da altri prima del rilascio della relativa carta di circolazione (o prima dell’immatricolazione, in relazione alla sentenza n. 371 del 1994 della Corte costituzionale, dichiarativa dell’illegittimità dell’art. 21, comma 3, della l. n.689 del 1981 e, dunque, per implicito, dell’art. 93, comma 7, del nuovo codice della strada), in tanto potrà invocare, per evitare la confisca amministrativa del mezzo che sia stato successivamente immatricolato, l’applicazione dell’art. 213, comma 6, c.d.s., presupponente la sua estraneità alla violazione, in quanto non sia responsabile dell’autonoma infrazione di cui all’art. 93, comma 7, secondo inciso, c.d.s., consistente nel non averne impedito, per dolo o per colpa, la circolazione. Quella del proprietario, infatti, non è un’obbligazione solidale (ex art. 196, comma 1, c.d.s.) ma autonoma, collegata all’attività omissiva consistita nel non avere impedito il fatto, che realizza una distinta contravvenzione, della quale il proprietario del veicolo (o l’usufruttuario, il locatario con facoltà di acquisto ovvero l’acquirente con patto di riservato dominio) risponde tutte le volte che la sua omissione, cosciente e volontaria, sia connotata da dolo o colpa, giusta il principio generale posto dall’art. 3, comma 1, della l. n. 689 del 1981.

Cassazione civile sez. VI, 12/03/2021, n.7089

Truffe nella commercializzazione di auto usate

Nelle ipotesi di sodalizio criminale dedito alla commissione di truffe ai danni dello Stato ed alla frode fiscale nel settore della commercializzazione di auto usate, attraverso un meccanismo criminoso fondato sulla falsità di documenti che vengono di volta in volta presentati agli Uffici della Motorizzazione Civile, utili per la richiesta di immatricolazione di autoveicoli provenienti dall’estero, nonché necessari per celare l’operatività delle aziende interessate ed escluderle dal sistema impositivo, nel caso di acquirente imputato per detta falsificazione ai sensi dell’art. 483 c.p., laddove gli accertamenti anche di tipo bancario escludano l’esistenza di rapporti diretti, in termini di movimentazione finanziaria o di semplice comunicazione tra l’imputato e la concessionaria estera, sussiste un ragionevole dubbio che l’acquirente sia un consapevole compartecipe/agevolatore del meccanismo messo in atto dal rivenditore italiano, nel proprio esclusivo interesse, con conseguente assoluzione dello stesso.

Tribunale Frosinone, 13/07/2021, n.1162

Targa prova presso le officine: limiti e conseguenze assicurative

L’autorizzazione all’utilizzo della targa di prova non soltanto non contempla che il veicolo incontri impedimenti alla circolazione ordinaria ulteriori e alternativi alla mancata immatricolazione, ma la necessaria carenza di tale documentazione non può nemmeno essere elusa dall’assolvimento di esigenze connesse con prove tecniche svolte dagli esercenti di officine di riparazione.

All’immatricolazione del veicolo, quindi, consegue sempre il divieto di circolare in prova e l’inoperatività del rapporto assicurativo instaurato dal titolare della targa prova, sicché gli eventuali danni cagionati dal mezzo in circolazione saranno indennizzati in virtù della polizza obbligatoria per la R.C.A. sottoscritta dal proprietario dello stesso.

Cassazione civile sez. III, 25/08/2020, n.17665

Annullamento dell’immatricolazione

L’annullamento dell’immatricolazione e il conseguente ritiro della targa e della carta di circolazione rientrano nella competenza territoriale dell’Ufficio della Motorizzazione Civile che gestisce la carta di circolazione in base alle disposizioni interne del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’art. 9, comma 3, d.m. 4 agosto 2014 n. 346 concentra, infatti, presso tali Uffici tutti i compiti in materia di immatricolazione dei veicoli, compresi il rilascio della carta di circolazione e della targa, l’aggiornamento della carta di circolazione e la reimmatricolazione. Per queste attività sono utilizzati solo i dati inseriti nella sezione “Immatricolazioni” dell’Archivio nazionale dei veicoli di cui agli artt. 225 e 226 del d.lgs. 20 aprile 1992 n. 285. Non rilevano, invece, se non come accessori, i dati riferiti al proprietario del veicolo, quali il luogo di residenza e neppure i dati che riguardano i passaggi di proprietà.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. II, 18/04/2020, n.276

Modifica della targa della propria autovettura

Il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.), è integrato dalla condotta di colui che modifica la targa della propria autovettura, atteso che le ipotesi previste dall’art. 100 C.d.S., ai commi 12 e 14 si distinguono tra loro in quanto la prima disposizione sanziona in via amministrativa l’atto di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, laddove non sia contestata all’agente la contraffazione, mentre la seconda sanziona la contraffazione da parte dell’agente della targa quale certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo.

Cassazione penale sez. V, 22/10/2019, n.1560

L’esenzione dal pagamento della tassa automobilista

L’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica, ex art.63, 2 comma , lett. c) L. n.342 del 2000, spetta per le auto di particolare interesse storico e collezionistico o che abbiano un rilievo industriale, sportivo o di costume.

In mancanza di tali condizioni, ai fini dell’esenzione della tassa automobilistica, occorre che il veicolo sia costruito da almeno 30 anni (da calcolarsi dall’anno di prima immatricolazione in Italia o all’estero) e che sia iscritto nell’elenco redatto dall’A.C.S.I.. (Nella specie, tra l’anno di immatricolazione del veicolo e quella a cui si riferiva la tassa richiesta non raggiungeva i 30 anni richiesti dalla legge).

Comm. trib. reg. Palermo, (Sicilia) sez. VIII, 13/03/2019, n.1697

Omessa indicazione della data di immatricolazione del veicolo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 39, comma 2, l. reg. Lombardia 14 luglio 2003, n. 10, censurato, in riferimento agli artt. 117, comma 2, lett. e), e 119, comma 2, Cost., in quanto in base ad esso, in materia di tassa automobilistica regionale, il presupposto d’imposta «si costituisce il primo giorno di ciascun periodo d’imposta come stabilito dall’art. 40» della stessa legge regionale.

L’ordinanza di rimessione omettendo, di precisare la data di immatricolazione del veicolo, non consente il compiuto accertamento del dies a quo del periodo d’imposta secondo la disciplina regionale, così incidendo sulla valutazione della rilevanza della questione (sentt. nn. 338 del 2011, 2 del 2018; ordd. nn. 187, 248 del 2017, 37 del 2018).

Corte Costituzionale, 21/12/2018, n.242

Reato di falsità materiale

Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen), la condotta di colui che modifica la targa della propria autovettura , atteso che le ipotesi previste dall’art. 100 del C.d.S. ai commi 12 e 14 si distinguono tra loro in quanto la prima disposizione sanzione in via amministrativa l’atto di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, laddove non sia contestata all’agente la contraffazione, mentre la seconda sanziona la contraffazione da parte dell’agente della targa quale certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ravvisato il reato indicato nella condotta consistita nella modifica del numero della targa di una autovettura mediante l’apposizione di strisce di nastro adesivo al fine di evitare che il numero originale potesse essere rilevato dagli apparecchi automatici per il controllo di velocità, realizzando così una durevole, anche se non definitiva, falsa realtà documentale).

Cassazione penale sez. V, 07/04/2015, n.25766

Omessa richiesta del certificato di proprietà

Per effetto stesso del rilascio della carta di circolazione – e cioè dell’autorizzazione amministrativa a circolare su strada che segue l’immatricolazione del veicolo, costituente il momento della nascita giuridica di quest’ultimo – sorge, in relazione ai veicoli soggetti ad iscrizione al P.r.a. ed in capo a chi ha avviato l’iter della immatricolazione, l’obbligo – previsto dal comma 5 dell’art. 93 c. strad. e la cui violazione è sanzionata dal successivo comma 9 – di richiedere il rilascio del certificato di proprietà, giacché non è consentita una immatricolazione a fini meramente statistici, che prescinda dalla registrazione del veicolo nell’apposito archivio destinato a consentire la possibilità di individuare in ogni momento il titolare del diritto di proprietà sul veicolo medesimo.

(Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso incidentale in forza del quale era censurata la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto che la violazione riguardante l’omessa richiesta del certificato di proprietà ricorresse comunque in caso di alienazione dei veicoli prima della successiva immatricolazione da parte della società venditrice o subito dopo il rilascio della carta di circolazione e delle targhe, anche se nel termine di sessanta giorni previsto dalla legge per la richiesta del certificato di proprietà).

Cassazione civile sez. II, 08/04/2011, n.8097

Circolazione internazionale dei veicoli

Qualora risulti dalla documentazione prodotta in giudizio l’identificazione della targa del solo rimorchio dell’autoarticolato estero presunto responsabile, mentre la targa della motrice del medesimo automezzo risulti inesistente presso il Bureau del Paese di immatricolazione del veicolo, l’automezzo coinvolto nel sinistro deve essere ritenuto (ai fini della disciplina r.c.auto) “non identificato”, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 283 comma 1 c. assicur.

Giudice di pace Genova, 14/03/2011, n.2426

Assicurazione della responsabilità civile: circolazione stradale

Qualora da accertamenti svolti presso l’ufficio centrale corrispondente nel Paese di immatricolazione del veicolo estero, quest’ultimo neghi la validità della Carta Verde esibita alla autorità intervenuta ed indicata nel rapporto di incidente, non è provata in giudizio la condizione necessaria per esperire l’azione diretta contro l’UCl per il risarcimento dei danni.

Giudice di pace Gaeta, 25/05/2010, n.2637

Immatricolazione del veicolo e iscrizione al Pra

In tema di rapporto di agenzia con una società di leasing, fra gli obblighi dell’agente vi è quello di promuovere la conclusione di un affare giuridicamente ed economicamente conforme allo schema contrattuale che, per il leasing, presuppone la previa conclusione di un contratto di compravendita del bene e, per i beni mobili registrati, la regolare immatricolazione del veicolo e conseguente iscrizione al P.r.a., eventi temporalmente e logicamente successivi al contratto di vendita e talvolta successivi alla stipulazione del contratto di leasing.

La necessità della verifica della realizzazione del presupposto fondamentale dell’operazione tende a prevenire il maggior rischio cui sono esposte dette società, cioè il rischio che il bene non esista, o sia diverso da quello acquistato e pagato o sia finito in proprietà di terzi, non attenendo, l’obbligo dell’agente, all’esecuzione del contratto di leasing, sibbene al perfezionamento, giuridico ed economico, dell’operazione.

Conseguentemente, l’inadempimento del predetto obbligo integra giusta causa di recesso e l’accertamento relativo è riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato ed esente da vizi logico – giuridici.

Cassazione civile sez. lav., 28/08/2004, n.17254

Immatricolazione del veicolo

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 3, della l. 24 novembre 1981, n. 689, in riferimento all’art. 3, comma 1, cost., nella parte in cui irrazionalmente dispone la confisca necessaria del veicolo che circoli prima del rilascio dell’apposito documento, senza attribuire rilievo alla circostanza della già avvenuta immatricolazione del veicolo stesso, indicativa del superato vaglio di idoneità di esso alla circolazione.

Cassazione civile sez. I, 22/10/1993, n.834

Mancata immatricolazione del veicolo

La circolazione di veicolo privo di targa è di per sè sufficiente ad evidenziare la ricorrenza dell’infrazione di cui all’art. 58 cod. strad., per mancata immatricolazione del veicolo stesso, e, quindi, a giustificare l’applicazione della relativa pena pecuniaria, nonché la confisca prevista dall’art. 21 comma 3 della l. 24 novembre 1981 n. 689, mentre spetta al proprietario, che si opponga sostenendo di essere in possesso di detta targa (nella specie, targa di prova), e di aver soltanto omessa di esporla, di fornire la prova al riguardo.

Cassazione civile sez. I, 29/01/1990, n.554

Confisca amministrativa del veicolo

La confisca amministrativa del veicolo, posto in circolazione sebbene privo della prescritta carta di circolazione, disposta a norma dell’art. 21, comma 3 l. 24 novembre 1981 n. 689, è soggetta a revoca in caso di successiva immatricolazione del veicolo; quando la revoca non intervenga da parte dell’autorità amministrativa, il pretore, in sede di opposizione, può annullare l’ordinanza prefettizia di confisca.

Pretura Forlì, 06/12/1985

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Pubblicato : 19 Dicembre 2022 05:00