Il testamento può essere annullato?
Quando il testamento è nullo o annullabile e può essere considerato invalido
Attraverso il testamento puoi decidere la destinazione dei tuoi beni ed anche se non vorresti pensarci, è un atto importante e che va redatto con cura. Molti si domandano se il testamento può essere annullato e la domanda lascia trasparire anche la delicatezza dell’argomento ed anche una certa diffusa ignoranza in materia. Innanzitutto è bene sapere che con il testamento in realtà puoi disporre soltanto della cosiddetta quota disponibile. Se possiedi immobili o partecipazioni azionarie, automobili, depositi di denaro in conto corrente non sei totalmente libero di stabilire nel testamento a chi andranno questi beni. Infatti la legge chiarisce che chi lascia coniuge e figli deve necessariamente attribuire loro una quota dei propri beni (definita appunto quota di legittima). E’ solo la quota che avanza dopo aver attribuito quella a coniuge e figli che chi scrive il proprio testamento è libero di attribuire a chi vuole. Questi pochi preliminari cenni evidenziano l’opportunità di approfondire anche il problema della invalidità del testamento. Si parla di invalidità del testamento si intende quando in esso è presente un vizio che ne causa la nullità o l’annullabilità. Nell’articolo che ci apprestiamo a scrivere analizzeremo per l’appunto le ipotesi in cui il testamento è considerato nullo o annullabile.
In quali casi il testamento è nullo?
La legge [1] stabilisce che è interamente nullo il testamento se:
– non c’è la firma o l’autografia del testatore in caso di testamento olografo (che è quello che il testatore scrive in privato e che viene consegnato dopo la morte ad un notaio per la cosiddetta pubblicazione);
– il notaio non ha messo per iscritto le dichiarazioni che il testatore gli ha reso o se manca la firma del notaio o del testatore quando il testamento è pubblico (si dice pubblico il testamento che il testatore, recandosi dal notaio, gli fa scrivere dettandogli le sue ultime volontà);
– due o più persone scrivono il proprio testamento nel medesimo documento con disposizioni reciproche a favore l’uno dell’altro oppure a vantaggio di un terzo (è il caso, vietato dalla legge, del cosiddetto testamento reciproco);
– il testamento è stato scritto da persona sottoposta a violenza.
La legge stabilisce anche casi in cui sono nulle singole clausole del testamento, restando per il resto il testamento valido.
Sono disposizioni nulle:
– quelle basate su un motivo illecito che sia stato l’unico ad indurre il testatore e tale motivo risulti evidente dal testo del testamento;
Se scrivo nel mio testamento che l’erede potrà ereditare solo se si sposerà e se questo è l’unico motivo che ha indotto il testatore a fare testamento, questa clausola sarà nulla [2]
– quelle per cui non si può individuare chi sia il destinatario [3].
La nullità dell’intero testamento o di alcune sue disposizioni può essere contestata davanti all’Autorità giudiziaria da chiunque vi abbia interesse e senza alcun limite di tempo (imprescrittibilità).
Il testamento mancante della firma del suo autore è nullo
In quali casi il testamento è annullabile?
In altri casi il testamento (o sue singole clausole) non è nullo, ma annullabile (l’annullabilità è un vizio meno grave della nullità).
Il testamento è annullabile [4]:
- se presenta vizi di forma diversi da quelli sanzionati con la nullità (è annullabile il testamento senza indicazione della data o dell’ora in cui è stato scritto);
- se il testatore è incapace a causa della minore età o è soggetto ad incapacità naturale (per ubriachezza ad esempio) o ad interdizione giudiziale (persona che con sentenza definitiva è stato dichiarato incapace di provvedere ai propri interessi per grave vizio di mente).
Le singole clausole contenute nel testamento sono invece annullabili se sono effetto di errore, dolo o violenza.
Per ottenere l’annullamento del testamento o di sue disposizioni chiunque vi ha interesse deve ricorrere in tribunale entro cinque anni dalla data in cui il testamento o la singola disposizione è stata eseguita o, nel caso di annullamento richiesto per vizio dovuto ad errore, dolo o violenza, dalla data in cui l’errore, il dolo o la violenza sono stati scoperti.
L’annullabilità va contestata entro cinque anni
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