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Il sacerdote può cacciare i fedeli dalla chiesa?

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(@mariano-acquaviva)
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Il parroco può mandare via le persone che disturbano la funzione religiosa oppure che indossano abiti inappropriati al luogo in cui si trovano?

Chi si reca in chiesa deve mantenere un contegno che sia rispettoso del luogo in cui si trova. Anche chi non dovesse credere in Dio sarà tenuto ugualmente ad assumere un atteggiamento decoroso, per riguardo alle altre persone che si trovano nello stesso posto. Cosa succede se un individuo dovesse invece comportarsi male durante la funzione religiosa? Il sacerdote può cacciare i fedeli dalla chiesa?

Mettiamo il caso che una persona, nel bel mezzo della celebrazione della Messa, dovesse cominciare ad alzare la voce e perfino a bestemmiare. In un’ipotesi del genere, cosa potrebbe fare il parroco? Dovrebbe chiamare i carabinieri oppure potrebbe mandare via chi disturba la funzione autonomamente, magari anche con l’utilizzo della forza? In altre parole, il parroco può cacciare i fedeli dalla chiesa? Vediamo cosa dice la legge.

Come ci si comporta in chiesa?

Pur non esistendo un galateo formale, in chiesa occorre mantenere una condotta discreta e rispettosa della sacralità del luogo.

Come spiegato nell’articolo Cosa non si può fare in chiesa, sicuramente non è possibile parlare ad alta voce, gridare, tenere il volume della suoneria del telefonino, indossare abiti poco consoni, occupare posti non adibiti ai fedeli (come ad esempio quelli del confessionale oppure quelli riservati al coro o ai chierichetti), lasciarsi andare ad effusioni romantiche o ad altre condotte scandalose (sul punto, si legga l’articolo Ci si può baciare in chiesa?)

Chi va in chiesa deve quindi sedere regolarmente nei banchi, stare in silenzio, spegnere o comunque togliere la suoneria al cellulare, non parlare ad alta voce, nemmeno con chi sta seduto accanto, avvicinarsi all’altare solamente in casi specifici (ad esempio, per prendere la Comunione).

La chiesa è un luogo pubblico?

La chiesa non è un luogo pubblico ma un luogo aperto al pubblico: la differenza è che mentre in un posto pubblico tutti possono accedere liberamente (una strada, una piazza, ecc.), in uno aperto al pubblico è possibile fare ingresso solo rispettando alcune condizioni. È il caso, ad esempio, del museo o del cinema, in cui è possibile accedere solo pagando il biglietto.

I luoghi aperti al pubblico, inoltre, sono molto spesso privati (bar, pub, ristoranti, oltre ai musei e ai cinema già menzionati), mentre i luoghi pubblici sono quasi sempre statali o comunali.

La chiesa è quindi un luogo aperto al pubblico in quanto non è di proprietà dello Stato bensì della diocesi, che è un ente ecclesiastico; inoltre, l’accesso non è assolutamente libero, in quanto potrebbero esserci limitazioni legate all’orario, al tipo di funzione da celebrare e perfino agli indumenti da indossare.

Come detto nel precedente paragrafo, infatti, chi entra in chiesa deve presentare un aspetto decoroso, non potendo fare ingresso, ad esempio, in tenuta da mare.

Il parroco può mandare via i fedeli dalla chiesa?

Il prete può cacciare i fedeli dalla chiesa, se si accorge che mantengono una condotta poco consona al luogo sacro in cui si trovano?

Si pensi al sacerdote che, durante la Messa, assiste a due persone che amoreggiano tra i banchi, oppure ad alcuni soggetti che parlano ad alta voce disturbando la celebrazione.

Ebbene, in casi del genere, il parroco può invitare i fedeli ad abbandonare la chiesa. Come detto, infatti, la chiesa non è un luogo pubblico bensì un luogo aperto al pubblico di proprietà della diocesi.

Ciò significa che, al venir meno delle condizioni che permettono l’ingresso e la permanenza nell’edificio, il prete può decidere di mandar via i fedeli poco rispettosi delle regole.

Il parroco, infatti, presiede la chiesa (o meglio, la parrocchia) che gli è stata affidata dal vescovo, comportandosi quindi come un vero e proprio custode di essa. Da ciò deriva il suo diritto di poter intimare ai fedeli maleducati di allontanarsi.

Ma cosa fare se, nonostante l’invito ad andarsene, i soggetti che disturbano la funzione decidono di non obbedire e di rimanere dove si trovano?

In quali casi il parroco può chiamare i carabinieri?

La legge non tollera mai l’uso della forza, a meno che non sia giustificata dalla legittima difesa, cioè dalla necessità di salvarsi da un’aggressione.

Ciò significa che il parroco non potrebbe mai usare la violenza per mandare via i fedeli maleducati che creano disturbo durante la Messa. Come comportarsi in questi casi? È possibile chiamare le forze dell’ordine, come ad esempio la polizia o i carabinieri? In alcune circostanze, sì. Vediamo quali.

Interruzione o disturbo di una funzione religiosa

Secondo la legge [1], è reato interrompere una funzione religiosa: la pena è la reclusione fino a due anni, aumentata a tre nel caso in cui il fatto sia commesso con violenza o con minaccia.

Il parroco può quindi chiamare i carabinieri se qualcuno dei fedeli rende impossibile l’inizio o la prosecuzione della celebrazione, ad esempio perché alza la voce, inveisce oppure si agita tra i banchi.

Il reato scatta anche se la condotta del fedele non impedisce ma turba ugualmente la funzione religiosa; si pensi a chi, durante un funerale, guardi la partita in streaming attraverso un tablet senza abbassare adeguatamente il volume del dispositivo.

Insomma: il reato scatta sia nel caso in cui si impedisca del tutto la celebrazione che in quello in cui si dia molto fastidio. In queste ipotesi, quindi, il parroco potrà chiamare le autorità se i fedeli non vogliono allontanarsi nonostante l’invito del sacerdote.

Atti contrari alla pubblica decenza

In teoria, sarebbe possibile chiamare le forze dell’ordine anche nel caso di semplice abbigliamento inappropriato: in questa ipotesi, infatti, scatterebbe l’illecito amministrativo degli atti contrari alla pubblica decenza [2].

Secondo la Cassazione [3], sussiste tale illecito quando, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, si indossano abiti troppo succinti.

Pertanto, anche nell’ipotesi in cui un fedele si presenti in chiesa con un abbigliamento inappropriato al luogo sarà possibile chiamare i carabinieri, purché però si tratti di abiti talmente provocatori da offendere i principi della costumatezza, della pudicità e della morale.

Inoltre, sempre la Cassazione [4] ha precisato che per far scattare l’illecito non è sufficiente che il reo indossi un abbigliamento trasgressivo, occorrendo invece che lo stesso accompagni all’uso di tali forme di vestiario comportamenti idonei a suscitare in chi osserva un senso di riprovazione, disgusto o disagio.

Pertanto, sicuramente il parroco non potrà chiamare i carabinieri se una donna porta una gonna che arriva al ginocchio oppure se indossa un abito che lascia le spalle scoperte, in quanto non si tratta di certo di condotte in grado di offendere la pubblica decenza.

 
Pubblicato : 22 Luglio 2023 10:30