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Il rimborso Irpef: come ottenerlo e quanto si può recuperare

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(@paolo-remer)
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Come chiedere all’Agenzia delle Entrate la restituzione delle imposte sui redditi versate in eccesso rispetto al dovuto; quando e dove arriva l’accredito; cosa fare se la richiesta viene respinta.

A volte succede di pagare più tasse del dovuto: è un fenomeno abbastanza frequente, soprattutto per i lavoratori dipendenti ed i pensionati, che subiscono le trattenute mensili dal loro sostituto d’imposta e poi, quando arrivano alla presentazione della dichiarazione dei redditi, scoprono di essere a credito grazie alle detrazioni spettanti; quindi il conguaglio è positivo, c’è una differenza di importo in loro favore. In altri casi capita, per errori di calcolo o sui presupposti impositivi, di versare una maggiore imposta rispetto a quella realmente dovuta, e allora sorge l’esigenza di chiedere il rimborso Irpef. Vediamo come ottenerlo e quanto si può recuperare.

Rimborso Irpef nel modello 730

Il rimborso Irpef spetta quando emerge un credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi, o un minor debito rispetto a quello preventivato e calcolato in acconto. Il caso più comune è quello del modello 730 e qui il rimborso dell’eccedenza che risulta dal calcolo dell’imposta versata rispetto a quella effettivamente dovuta per quell’anno, viene operato direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, che agisce come sostituto d’imposta e svolge le operazioni di conguaglio fiscale.

Ciò significa che la restituzione dell’importo versato in eccesso avviene automaticamente, con accredito della somma spettante in busta paga o sul cedolino della pensione: precisamente, nel mese di luglio per i lavoratori dipendenti che hanno presentato la dichiarazione entro giugno e nel mese di agosto per i pensionati. Chi presenta la dichiarazione successivamente subisce uno slittamento, fino a un massimo di 4 mesi. In alternativa al rimborso, il contribuente può sempre scegliere di utilizzare il proprio credito in compensazione, per pagare altre imposte mediante modello F24.

Chi ha già presentato il 730 e soltanto dopo si accorge dei versamenti Irpef in eccesso, per ottenere il rimborso può presentare un modello 730 integrativo, entro il 25 ottobre dell’anno di riferimento, in modo da ottenere il conguaglio della somma spettante da parte del sostituto d’imposta con la consueta procedura; dopo tale data bisogna compilare il modello Redditi (leggi “Errori nel 730: come rimediare?“).

Rimborso Irpef con dichiarazione integrativa

È anche possibile chiedere il rimborso Irpef presentando una dichiarazione integrativa dei redditi, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione originaria. Nel modello Redditi integrativo bisogna indicare l’importo chiesto in restituzione nel quadro RX e si può anche scegliere di riportare l’eccedenza come credito d’imposta da utilizzare nella successiva dichiarazione (se non verrà fruito in tale periodo, si potrà chiedere il rimborso nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo).

Come fare la richiesta di rimborso Irpef

Se il contribuente è privo di sostituto d’imposta, o ha operato versamenti in eccesso (ad esempio, nell’autoliquidazione degli acconti o del saldo, per i lavoratori autonomi), e non è in grado di operare le correzioni e integrazioni al modello 730 o al modello Redditi, può ottenere il rimborso mediante presentazione di un’istanza all’Agenzia delle Entrate.

La richiesta di rimborso Irpef può essere presentata allo sportello, o inviata per posta o via e-mail o mediante Pec, all’ufficio della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate del luogo in cui il contribuente ha il proprio domicilio fiscale. Si possono anche utilizzare i servizi telematici, per chi è dotato delle credenziali di accesso al proprio “cassetto fiscale“: ci si autentica con Spid, Carta di identità elettronica o Carta nazionale dei servizi

Modulo richiesta rimborso Irpef Agenzia delle Entrate

Nel modulo di richiesta (disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla pagina “Modelli”) bisogna indicare i seguenti dati:

  • nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, località di residenza e recapiti telefonici e di posta elettronica del richiedente;
  • importo da rimborsare, con l’indicazione dell’annualità di imposta cui si riferisce;
  • ricevute dei versamenti eseguiti in eccesso, o indicazione delle ritenute operate erroneamente dal sostituto d’imposta;
  • motivi della richiesta di rimborso (ad esempio, versamento duplicato: in tal caso occorrerà allegare entrambe le ricevute di pagamento);
  • coordinate bancarie su cui eseguire il rimborso, che verrà accreditato sull’Iban del conto corrente indicato dal contribuente.

Accredito rimborso Irpef: come avviene

Quando la domanda di rimborso Irpef viene elaborata ed accolta dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente riceve l’accredito sul conto corrente, bancario o postale, oppure, se è privo di un conto con Iban o non lo aveva indicato nell’istanza, tramite un assegno vidimato emesso da Poste Italiane, che potrà essere incassato dall’intestatario presso qualsiasi ufficio postale, previo accertamento dell’identità del presentatore mediante esibizione del suo documento di riconoscimento.

Rimborso Irpef negato: che fare?

La domanda di rimborso Irpef può essere respinta in due modi dall’Agenzia delle Entrate:

  • con la notifica o comunicazione all’indirizzo del contribuente di un provvedimento esplicito di diniego di riconoscimento del rimborso; 
  • con il “silenzio-rifiuto“, che si forma dopo 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di rimborso senza aver ricevuto risposta.

In tali casi, il contribuente può impugnare il diniego, esplicito o tacito, di accoglimento del rimborso proponendo ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado (l’ex Commissione tributaria provinciale) entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, e, se vi è stato silenzio rigetto, entro il termine ordinario di prescrizione decennale.

Ricordiamo, però, che la presentazione dell’istanza di rimborso, per essere valida, deve avvenire, a pena di decadenza, entro 48 mesi dalla data di esecuzione dei versamenti eccedenti o di prelevamento di ritenute alla fonte. Negli altri casi, opera il termine generale di due anni dalla data di avvenuto pagamento o dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, quindi oltre tale scadenza il rimborso non sarebbe più concedibile; ma la giurisprudenza [1] ha precisato che, se il credito d’imposta risultava già desumibile dalla dichiarazione del contribuente, e non era stato contestato dall’Amministrazione finanziaria, l’istanza di rimborso non soggiace al termine di decadenza, bensì a quello di ordinaria prescrizione decennale del rimborso Irpef.

 
Pubblicato : 9 Aprile 2023 18:00