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Il reato di diffamazione

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(@mariano-acquaviva)
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Diritto di cronaca, di satira e di critica, cause speciali di non punibilità e aggravanti: tutto quello che c’è da sapere sul reato di diffamazione.

Diffondere maldicenze riguardo a una persona è come squarciare un cuscino e far volare via le piume che vi sono all’interno: recuperarle sarà impossibile. Questo semplice paragone ci permette di capire che chi mette in circolo voci che offendono la reputazione di una persona si macchia di un fatto di non poco conto, dal quale possono derivare conseguenze anche gravi. Con questo articolo cercheremo di spiegare tutto quello che c’è da sapere intorno al reato di diffamazione: cos’è, quando è punibile, quando è sanzionato in forma aggravata e quando, invece, è “scusabile”.

Diffamazione: cos’è?

La diffamazione consiste nell’offendere la reputazione di un’altra persona quando questa non sia presente [1].

L’offesa, quindi, deve essere comunicata a terze persone, non al diretto interessato, il quale nemmeno deve essere presente: è questa la grande differenza con l’ex reato di ingiuria [2].

Mentre con l’ingiuria si lede la considerazione che la persona offesa ha di se stessa, con la diffamazione si lede la reputazione che la vittima ha all’interno della società.

Per questo motivo essa è ritenuta più grave della semplice ingiuria e, pertanto, a differenza di quest’ultima, la diffamazione è ancora punita con la reclusione.

Diffamazione: com’è punita?

Il codice penale punisce il reato di diffamazione “semplice” con la reclusione fino a un anno oppure, in alternativa, con la multa fino a 1032 euro.

Se, però, l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro.

Nel condominio in cui abita Marco i proprietari hanno diffuso la voce secondo la quale sarebbe il responsabile di una violenza nei confronti di un’inquilina.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.

Carlo scrive sui propri social (Facebook, Instagram, ecc.) che il suo avvocato è un incompetente perché gli ha fatto perdere la causa.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Gli ultimi casi prospettati possono essere definiti di diffamazione aggravata, in quanto ritenuti maggiormente deleteri rispetto alla diffamazione semplice, cioè quella punita con la reclusione massima di un anno.

Per quanto riguarda l’attribuzione di un fatto determinato, deve trattarsi di un episodio sufficientemente delineato, di modo che possa essere più credibile e, pertanto, possa arrecare un maggior danno al diffamato rispetto ad una diffamazione generica.

Diffamazione: quando è reato?

Abbiamo definito la diffamazione dicendo che essa consiste nell’offesa dell’altrui reputazione. Ma cos’è, di preciso, la reputazione?

Secondo i giudici, la reputazione non risiede in uno stato o un sentimento individuale, indipendente dal mondo esteriore, né tanto meno nel semplice amor proprio: la reputazione, invece, è il senso della dignità personale nell’opinione degli altri, la stima diffusa nell’ambiente sociale, l’opinione che gli altri hanno del suo onore e decoro [3].

Ma, concretamente, quando c’è diffamazione? Facciamo alcuni esempi, sempre tratti dalla giurisprudenza.

Secondo i giudici, attribuire falsamente una relazione sentimentale costituisce un’offesa alla reputazione e, quindi, una diffamazione [4]. Anche l’attribuzione di difetti fisici [5] o di un’anomalia sessuale (impotenza) [6], sia essa o no sussistente, costituisce diffamazione.

Questo è un punto molto importante: il reato di diffamazione non presuppone la falsità della notizia, nel senso che la verità o meno del fatto attribuito è irrilevante!

Secondo la Corte di Cassazione, comporta una lesione della reputazione anche la notizia, non veritiera, che nei confronti di una persona imputata il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio [7].

Anche le espressioni dubitative possono integrare il delitto di diffamazione, specie nella forma dell’insinuazione: secondo la giurisprudenza, infatti, qualunque sia la forma grammaticale o sintattica della frase, ciò che conta è la sua capacità di ledere o mettere in pericolo l’altrui reputazione [8].

Diffamazione a mezzo stampa: cos’è?

Il reato di diffamazione è tanto più grave quanto più il reo riesce a ledere la reputazione della vittima. È facile capire che una cosa è diffamare qualcuno tra pochi amici, un’altra è farlo davanti ad un platea indeterminata di persone.

Per questa ragione, il codice penale punisce più severamente la diffamazione che avviene a mezzo stampa o con altro mezzo pubblico.

Secondo la giurisprudenza, la valutazione della portata diffamatoria di un articolo deve essere effettuata prendendone in esame l’intero contenuto, sia sotto il profilo letterale che sotto quello delle modalità complessive con le quali la notizia viene data, potendo assumere significato decisivo, tra l’altro, anche il titolo [9].

Ora, il vero problema che si pone in relazione al reato di diffamazione a mezzo stampa non è tanto quello della descrizione della fattispecie tipica (sostanzialmente identica a quella della diffamazione semplice), bensì al diritto di cronaca di quanti lavorano proprio con la stampa. Approfondiamo questo delicato argomento.

Diffamazione a mezzo stampa e diritto di cronaca: cosa prevale?

Il tema del reato di diffamazione a mezzo stampa si scontra con quello del diritto di cronaca (e di critica) di coloro che, per professione, pubblicano articoli in riferimento a fatti che, spesso, coinvolgono persone anche note.

Il diritto di cronaca giornalistica, infatti, rientra nel più ampio diritto di libertà di pensiero e di stampa tutelato dalla Costituzione [10] e consiste nel potere-dovere conferito al giornalista di portare a conoscenza dell’opinione pubblica fatti, notizie e vicende che interessano l’intera società [11].

Si tratta, quindi, di stabilire quale sia il limite tra condotta diffamatoria ed esercizio del diritto di cronaca, diritto quest’ultimo che esimerebbe l’autore da qualsiasi responsabilità.

Si pensi all’articolo di un giornalista che sveli la condotta moralmente riprovevole di un noto personaggio pubblico, oppure il servizio televisivo che mostri le immagini di Tizio appena arrestato. Dove finisce il diritto di cronaca e comincia il reato di diffamazione?

Oppure ancora: un critico cinematografico stronca senza mezzi termini un film in uscita nei cinema: è diffamazione oppure esercizio del diritto di critica?

A porre un argine a questa diatriba che scuoteva la dottrina giuridica da tempo è intervenuta la Corte di Cassazione che, con una serie di pronunce, ha stabilito le regole da seguire affinché il giornalista (o, comunque, colui che si occupa di cronaca) deve rispettare per andare esente da responsabilità penale.

Il diritto di cronaca giornalistica, pertanto, può essere esercitato anche quando ne derivi una lesione dell’altrui reputazione a condizione che:

  1. la notizia pubblicata sia vera (verità);
  2. esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti (pertinenza);
  3. siano rispettati i limiti della forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, in modo che siano evitate gratuite aggressioni all’altrui reputazione (continenza) [12].

Diritto di cronaca e diritto di critica: qual è la differenza?

Quanto appena detto circa la liceità della notizia diffusa a mezzo stampa vale anche quando non si eserciti il diritto di cronaca, bensì quello diverso (ma affine) di critica. Cos’è il diritto di critica?

Il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca in quanto, a differenza di quest’ultimo, non si concretizza nella narrazione di fatti, bensì nell’espressione di un giudizio o di un’opinione che, come tale, non può pretendersi totalmente obiettiva, posto che la critica non può che essere fondata su un’interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti [13].

Cosa significa ciò? Vuol dire che il diritto di critica non sfocia nella diffamazione se rispetta i criteri, sopra indicati, della pertinenza (cioè della rilevanza pubblica) e della continenza, non essendo necessario, invece, quello della verità, posto che il diritto di critica si poggia sempre su un’interpretazione soggettiva che il critico fa di un dato fatto.

Si pensi al critico d’arte o al critico cinematografico: la sua opinione sarà sempre legittima purché non trascenda nelle offese gratuite e sia di rilevanza pubblica.

La verità non è richiesta, a differenza di ciò che accade nel diritto di cronaca, ove incombe sul giornalista un vero e proprio dovere giuridico di rendere un’informazione completa e di effettuare, all’occorrenza, tutti i controlli necessari per verificare gli esiti di una data indagine [14].

Diritto di satira: quando c’è diffamazione?

Oltre al diritto di cronaca e a quello di critica esiste anche il diritto di satira. In cosa consiste?

La satira è una critica particolarmente arguta ed ironica che, se esercitata correttamente, ugualmente può scriminare e far evitare di incorrere nel reato di diffamazione.

Secondo i giudici, in tema di diffamazione a mezzo stampa è configurabile il diritto di satira quale scriminante distinta da quella di cronaca e di critica, che mira all’ironia sino al sarcasmo e comunque all’irrisione di chi esercita il pubblico potere. La satira può manifestarsi anche in maniera artistica sotto forma di disegni (si pensi alle vignette) e di caricature [15].

La satira, quindi, rappresenta una forma particolarmente estrema di critica; da tanto deriva l’obbligatorietà di rispettare comunque la rilevanza pubblica della notizia e la continenza dell’espressione. La satira, pur essendo incompatibile con il metro della verità, non si sottrae invece al limite della continenza [16].

Diffamazione online: quando è reato?

Il codice penale italiano risale al 1930: all’epoca, la rivoluzione di internet non era nemmeno ipotizzabile.

Oggi le notizie viaggiano veloci sul web e l’informazione non è più prerogativa della carta stampata. Da tanto derivano due conseguenze precise:

  • anche il giornalismo fatto a mezzo web deve rispettare le regole di rilevanza, pertinenza e continenza che abbiamo sopra analizzato per andare esente da eventuale diffamazione;
  • la diffamazione effettuata attraverso social network, blog o mediante qualsiasi tipo di utilizzo di internet deve considerarsi aggravata in quanto realizzata attraverso un mezzo pubblico.

La giurisprudenza è pacifica sul punto: si deve presumere la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet per sua natura destinato ad essere visitato da un numero indeterminato di utenti, come nel caso di giornale telematico, analogamente a quanto si presume nel caso del tradizionale giornale cartaceo, a nulla rilevando l’astratta possibilità che esso non sia acquistato o letto da alcuno [17].

In poche parole, un messaggio denigratorio inserito sul web (social network, blog, pagina personale, ecc.) va considerato come diffamazione aggravata in quanto potenzialmente idoneo a raggiungere un numero indeterminato di persone.

Diffamazione: qual è l’elemento soggettivo?

Avviandoci verso la conclusione del nostro approfondimento sul reato di diffamazione, va spesa qualche parola circa l’elemento soggettivo del delitto, per tale dovendosi intendere l’animo, l’intenzione con cui un soggetto pone in essere una condotta illecita.

Di norma, infatti, la legge punisce i comportamenti che costituiscono reato solamente se commessi volontariamente, cioè con dolo. Il reato di diffamazione rientra proprio tra questi, cioè tra gli illeciti che devono essere commessi con l’intenzione di usare espressioni offensive, con la consapevolezza di ledere l’altrui onore o reputazione.

Al contrario, non è richiesto il cosiddetto dolo specifico, cioè la volontà di offendere la vittima nel sentimento del suo onore o della sua reputazione [18].

In buona sostanza, per rispondere del reato di diffamazione è sufficiente essere consapevoli che le proprie espressioni siano idonee a poter offendere qualcuno, a prescindere dall’effettiva consapevolezza che tali offese colgano nel segno oppure no.

Se Tizio, in presenza di altre persone, lede l’onore di Caio, egli commetterà reato anche se Caio, venuto a conoscenza del fatto, non si ritenga offeso.

Secondo la Corte di Cassazione, inoltre, lo scopo o il motivo di scherzo non esclude il reato di diffamazione [19].

Oltre a ciò, l’autore del reato deve avere anche la consapevolezza che la sua condotta denigratoria venga a conoscenza di più persone. Pertanto, il reo deve comunicare almeno con due persone, o anche solo con una ma, in questo caso, con modalità tali che la diffamazione giunga a conoscenza di altri [20].

Se Tizio scrive delle frasi ingiuriose a proposito di Caio sul suo diario privato e il contenuto di questo viene, contro la sua volontà, divulgato a terzi, Tizio non potrà rispondere di diffamazione perché non era sua intenzione divulgare la affermazioni denigratorie.

Per analogia, potremmo dire la stessa cosa di colui che sul proprio profilo Facebook scrive parole oltraggiose nei confronti di altra persona, ma queste frasi non possono essere visualizzate da alcuno perché l’account è invisibile agli altri. Finché l’offesa non giunge a terzi, non si potrà parlare di diffamazione.

Diffamazione: quando non è punibile?

Abbiamo detto che non sussiste il reato di diffamazione quando si eserciti il diritto di cronaca nei limiti della verità, pertinenza e continenza. Il codice penale, però, prevede delle ulteriori cause di non punibilità legate alla natura del reato in oggetto. Vediamole.

Prova della verità del fatto: cos’è?

Innanzitutto, la legge consente di provare la verità del fatto (cosiddetta “exceptio veritatis”)  nei soli casi in cui l’offesa riguardi l’attribuzione di un fatto determinato e le parti, prima della sentenza irrevocabile, si accordino per deferire il giudizio sulla verità ad un giurì d’onore.

La prova della verità dei fatti è inoltre sempre ammessa nei seguenti casi:

  • se la persona offesa è un pubblico ufficiale e il fatto ad esso attribuito si riferisce all’esercizio delle sue funzioni;
  • se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;
  • se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito [21].

Esercizio del diritto di difesa: cosa significa?

Il codice penale esclude la punibilità della diffamazione se le offese sono contenute negli scritti difensivi delle parti processuali o dei loro avvocati, sempre che suddette offese riguardino l’oggetto della causa e ci si trovi in tribunale, cioè dinanzi all’autorità giudiziaria [22].

Provocazione: cos’è?

Infine, non è punibile la diffamazione che sia stata commessa a causa dello stato d’ira cagionato dall’altrui provocazione [23].

 
Pubblicato : 18 Giugno 2023 17:13