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Il reato di abuso dei mezzi di correzione

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(@mariano-acquaviva)
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In quali casi insegnanti e genitori possono commettere reato nei confronti di studenti e figli? Qual è la differenza col delitto di maltrattamenti?

Si può commettere reato anche “forzando la mano”, cioè abusando di alcune condotte che, normalmente, sarebbero lecite. Ad esempio, a nessuno verrebbe in mente di denunciare un insegnante soltanto perché ha rimproverato un bambino particolarmente monello. Ciononostante, se i richiami dovesse essere insistenti e dovessero superare ogni limite di ragionevolezza, allora potrebbe scattare la denuncia penale. Con questo articolo parleremo proprio di questa situazione, cioè del reato di abusi dei mezzi di correzione.

Come diremo nel prosieguo, si tratta di un delitto che può essere commesso soltanto in presenza di particolari condizioni e, nello specifico, di un determinato rapporto che si viene a creare tra vittima e carnefice. Quello dell’insegnante di scuola è solo un esempio: possono esserci molte più situazioni in cui si verifica questo tipo di delitto. Se vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme cos’è e come funziona il reato di abuso dei mezzi di correzione.

Abuso dei mezzi di correzione: cosa dice la legge?

Secondo il Codice penale [1], commette reato chi abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona:

  • sottoposta alla sua autorità;
  • affidatagli per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia;
  • affidatagli per l’esercizio di una professione o di un’arte.

La pena prevista è la reclusione fino a sei mesi, se dall’abuso deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente. Le pene sono aumentate se vengono provocate lesioni alla vittima.

Abuso mezzi di correzione: cosa significa?

Cosa si intende per abuso dei mezzi di correzione? Si tratta di un concetto fondamentale da comprendere, visto che intorno ad esso ruota l’intero reato.

I mezzi di correzione sono i metodi che normalmente vengono usati per impartire disciplina a una persona che non ha fatto il suo dovere.

Si pensi ad esempio agli strumenti che ha a disposizione l’insegnante per correggere gli errori commessi dall’alunno: il rimprovero verbale, la nota sul registro, il richiamo del dirigente scolastico, l’allontanamento dall’aula, l’assegnazione di un maggior numero di compiti da svolgere a casa, ecc.

Quando uno dei questi metodi, perfettamente legali, viene utilizzato come uno strumento per colpire lo studente (o altra persona soggetta alla propria autorità), quasi come se fosse un’arma, allora può scattare il reato di abuso dei mezzi di correzione.

Detto in altre parole, non è l’uso dei mezzi di correzione a essere sanzionato, bensì il suo abuso, cioè il suo utilizzo distorto.

Si pensi al docente che umilia l’alunno costringendolo a leggere ad alta voce i suoi compiti solo per umiliarlo, oppure all’insegnante che inveisce costantemente contro lo stesso studente: in casi del genere, se dalla condotta deriva anche solo il pericolo di una conseguenza negativa nel corpo o nella mente della vittima, allora scatta il reato di abuso dei mezzi di correzione. Approfondiamo questo particolare aspetto.

Abuso mezzi correzione: cos’è la malattia?

Secondo la legge, non è sufficiente l’uso distorto di uno strumento di disciplina: occorre anche che tale impiego sia potenzialmente lesivo dell’integrità psico-fisica della vittima.

Secondo la Cassazione [2], In tema di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, la nozione di malattia è più ampia di quella del fatto di lesione personale, estendendosi fino a comprendere ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, quali stato d’ansia, insonnia, disagio psicologico, disturbi del carattere ed alimentari.

Abuso mezzi di correzione: chi può commettere il reato?

L’abuso dei mezzi di correzione e disciplina è un reato proprio, nel senso che può essere commesso solamente da determinati soggetti.

Per la precisione, il delitto si integra solamente se la vittima è soggetta all’autorità del colpevole. Si pensi al più volte citato caso dell’alunno e dell’insegnante, ma anche a quelli del figlio (minorenne) e del genitore, del paziente e dell’infermiere, dell’anziano e del personale della casa di riposo, dell’allievo della scuola calcio e dell’istruttore.

Questo significa, ad esempio, che commette il reato di abuso di mezzi di correzione:

  • l’insegnante che isola sistematicamente uno degli alunni perché ritenuto poco intelligente rispetto agli altri;
  • il genitore che proibisce costantemente al figlio minorenne di uscire di casa, di cenare insieme agli altri fratelli o di partecipare alla vita della famiglia, col pretesto di volerlo punire per i suoi cattivi voti a scuola;
  • l’istruttore di scuola calcio che, per punire l’allievo in ritardo, lo costringa a fare tanti giri di campo fino a cadere stremato a terra.

Si ricordi: c’è abuso di mezzi di correzione solamente se lo strumento di disciplina è in grado di provocare una “malattia” alla vittima, intesa in maniera generica come una sofferenza (anche solo interiore) in grado di peggiorare la qualità della propria vita.

Abuso mezzi correzione e maltrattamenti: differenza

Il reato di abuso dei mezzi di correzione è spesso confuso con quello di maltrattamenti [3], che si verifica in presenza di continue vessazioni, fisiche o psicologiche, nei confronti della persona convivente. Si pensi al marito che picchia la moglie oppure che non perde occasione per umiliarla pubblicamente.

In realtà, la differenza tra i due reati è chiara: mentre il reato di abuso dei mezzi di correzione scatta in caso di utilizzo di strumenti disciplinari di per sé leciti, il cui eccesso, però, li rende illegali, i maltrattamenti presuppongono sin dall’inizio l’impiego di mezzi illeciti, come ad esempio la violenza fisica o le minacce.

Nello stesso senso la Corte di Cassazione [4], secondo cui l’elemento differenziale tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti non può individuarsi nel grado di intensità delle condotte violente tenute del reo, in quanto l’uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito.

La Corte ha precisato che il reato di abuso dei mezzi di correzione presuppone l’uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi, in via ordinaria consentiti, quali l’esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l’obbligo di condotte riparatorie o forme di rimprovero non riservate).

Al contrario, i maltrattamenti si commettono mediante l’utilizzo di strumenti senza dubbio illeciti, come gli schiaffi, le spinte violente, le punizioni corporali, ecc.

Abuso dei mezzi di correzione: chi può sporgere denuncia?

Il reato di abuso dei mezzi di correzione è procedibile d’ufficio: ciò significa che chiunque può sporgere denuncia, anche una persona completamente estranea agli abusi.

Ad esempio, se un docente si accorge che un collega abusa dei metodi educativi facendo del male agli alunni, potrà senza dubbio sporgere denuncia.

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Pubblicato : 22 Dicembre 2022 14:33