forum

Il proprietario di ...
 
Notifiche
Cancella tutti

Il proprietario di un parcheggio è un condomino?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
66 Visualizzazioni
(@paolo-florio)
Post: 535
Noble Member Registered
Topic starter
 

Anche chi possiede solo un posto auto deve contribuire alle spese condominiali e ha diritto a partecipare all’assemblea.

In questo articolo cercheremo di comprendere se anche il proprietario di un parcheggio è un condomino. Ci soffermeremo sui diritti e sui doveri di quest’ultimo come l’obbligo di pagare le spese condominiali e la partecipazione all’assemblea con diritto di voto.

Il problema è piuttosto frequente. Difatti, non è infrequente credere che solo chi possiede un appartamento o locali per uso commerciale o professionale possa essere considerato parte del condominio, avendo diritto di partecipare alle decisioni condominiali e l’obbligo di contribuire alle spese di gestione, come previsto dagli articoli 1136 del Codice civile e 66 e 67 delle disposizioni di attuazione, oltre agli obblighi di contribuzione finanziaria stabiliti dagli articoli 1123 e seguenti del Codice civile.

In realtà, anche chi possiede unità immobiliari non destinate all’abitazione, come i posti auto, è considerato un condòmino. Questo significa che qualsiasi proprietario di un’unità immobiliare all’interno di un edificio, indipendentemente dal suo uso, diventa automaticamente parte del condominio, anche se non possiede un appartamento o un locale commerciale.

Chi ha un box auto è condomino?

Innanzitutto tale qualifica attribuisce il diritto di partecipare alle assemblee e votare; dall’altro lato scatta però anche l’obbligo di contribuire alle spese comuni. Naturalmente tali diritti e doveri possono variare in base alle specificità dell’unità posseduta.

Questo principio si applica anche a chi possiede esclusivamente posti auto o moto all’interno di un’area condominiale. La proprietà di tali spazi implica l’essere parte del condominio e quindi titolari anche delle aree comuni come ad esempio il cortile o il garage necessario a raggiungere la proprietà. Dalla contitolarità pro quota delle parti comuni deriva anche l’obbligo di contribuire alle spese comuni per la conservazione e gestione di tali aree secondo i millesimi di proprietà.

Cosa dice la Cassazione sui proprietari di box auto?

La Corte di Cassazione, con un’ordinanza del 16 gennaio 2018, ha chiarito che le norme condominiali si applicano ogni volta che si verifica una relazione di necessaria complementarità tra alcune parti comuni dell’edificio e le unità immobiliari private, rendendo possibile l’esistenza o l’uso di queste ultime.

Di conseguenza, i proprietari di posti auto all’interno del condominio sono considerati condòmini a tutti gli effetti e devono contribuire alle spese delle parti comuni che sono funzionalmente collegate ai loro spazi.

Quali sono i diritti dei proprietari di posti auto?

Pertanto, i proprietari di posti auto hanno il diritto di usare le parti comuni dell’edificio, partecipare alle assemblee condominiali con diritto di voto, sebbene limitato alle questioni che li riguardano direttamente, come la manutenzione delle aree comuni utilizzate dai posti auto.

Le tabelle millesimali del condominio devono quindi includere anche i valori relativi ai posti auto.

La proprietà del titolare di un box auto si estende quindi non solo al suo spazio ma anche alle parti comuni dell’edificio, quelle elencate all’articolo 1117 del codice civile (scale, cortile, ecc.) a meno che l’accesso ad esse sia oggettivamente impossibile e bloccato (Cassazione sentenza 21 maggio 2012, n. 8012).

 
Pubblicato : 8 Febbraio 2024 10:00