Il passeggero può testimoniare in un incidente stradale?
Capacità a testimoniare del terzo trasportato che sia o meno vittima del sinistro stradale: l’interpretazione della Cassazione.
Spesso le cause di incidente stradale si vincono solo grazie alla prova testimoniale ossia alle dichiarazioni di una persona presente sul luogo del sinistro che possa affermare quanto visto in prima persona. Non è facile però trovare, in mezzo alla via, testimoni disposti a perorare la causa di un estraneo. Non restano quindi che i soggetti eventualmente trasportati all’interno dei veicoli. Ma il passeggero può testimoniare in un incidente stradale o si trova in una situazione di conflitto di interesse?
Poniamo il caso di un uomo che, alla guida della propria vettura e con a bordo la moglie, si scontri con un’altra auto che, proveniente da una traversa, non rispetti il rosso del semaforo. Come potrà il primo dimostrare di aver attraversato quando ancora la luce era verde? La dichiarazione della donna seduta sul lato passeggero potrà essere di grande aiuto e corroborare l’eventuale perizia del consulente tecnico disposta dal giudice. Ma può testimoniare il coniuge, un familiare, un parente o un amico? La risposta è contenuta nel codice di procedura civile. Vediamo cosa dice la legge e come la interpreta la Cassazione [1].
Divieto di testimonianza nel processo civile
Non esistono categorie generali di soggetti esclusi, a priori, dalla possibilità di testimoniare. La legge quindi ammette, in generale, anche la testimonianza del marito, della moglie, del figlio, di qualsiasi parente o amico.
L’unico limite alla prova testimoniale è contenuto all’articolo 246 del codice di procedura civile a norma del quale «non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio». Questo interesse non deve essere inteso come interesse di natura economica (quale potrebbe essere, ad esempio, quello della moglie a che il marito vinca la causa e ottenga la riparazione dell’auto che magari anche lei usa). La norma si riferisce al cosiddetto “interesse processuale”, quello cioè che legittima il soggetto ad avviare autonomamente una causa dinanzi al giudice a tutela di un proprio diritto.
Non ha rilievo quindi il semplice interesse di fatto ad un determinato esito del giudizio, ossia la speranza di agevolare una parte del giudizio (come può essere il genitore).
Il passeggero ferito può testimoniare in un incidente stradale?
Circa la capacità di testimoniare del cosiddetto «terzo trasportato», ossia il passeggero all’interno di un’auto – sia che questi si trovasse sul sedile anteriore che su quelli posteriori – la giurisprudenza sembra distinguere due ipotesi:
- quella in cui il passeggero abbia riportato ferite e quindi abbia interesse ad agire anch’egli contro l’assicurazione;
- quella in cui il passeggero non abbia subito alcun danno per cui il giudizio attiene unicamente ai danni al veicolo e/o al conducente.
Nel primo caso, secondo la Cassazione [1], la vittima di un sinistro non può testimoniare in favore degli altri danneggiati, essendo portatrice di un interesse processuale all’esito della lite: essa infatti può sempre agire a difesa di un proprio diritto, quello cioè al risarcimento del danno in favore di sé stessa. Inoltre, secondo la Corte, il fatto che il passeggero sia già strato risarcito dall’assicurazione non cambia le carte in tavola: questi non può comunque essere sentito come testimone.
Il passeggero non ferito può testimoniare in un incidente stradale?
Diverso sembrerebbe essere il caso di un passeggero che non abbia riportato lesioni. Questi infatti non ha alcun interesse processuale ad agire contro l’assicurazione. Dunque egli può essere sempre sentito come testimone nella causa intentata dal conducente.
Nell’esempio di poc’anzi, la moglie può testimoniare in favore del marito in quanto non ha diritto ad agire nel giudizio per richiedere, per conto del marito, il risarcimento del danno all’auto a quest’ultimo intestata. Lo stesso quindi dicasi per un familiare o un amico.
Come chiarito dalla Cassazione [2], dopo l’incidente stradale anche il trasportato sul veicolo può testimoniare a favore del conducente sulla dinamica del sinistro: l’attendibilità di un teste, infatti, può essere valutata soltanto ex post mentre non ci sono categorie di soggetti escluse a priori dalla capacità di deporre.
Quando il terzo trasportato può essere testimone
In sintesi, da quanto appena visto, la possibilità di testimoniare del cosiddetto “terzo trasportato”, ossia il passeggero, è legata all’eventuale interesse di questi ad agire, per proprio conto, per il risarcimento. Ragion per cui, se il passeggero è ferito, avendo diritto al pagamento dei danni subiti dall’assicurazione, non può testimoniare (e ciò vale anche se ha già ottenuto ciò che gli spetta). Viceversa, quando i danni riguardano solo l’auto e/o il conducente, il passeggero che non è vittima del sinistro può testimoniare.
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