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Il nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie

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(@giordana-liliana-monti)
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La riforma Cartabia ha introdotto importanti novità anche per il processo che interessa famiglie e minorenni: ecco riassunte quelle più importanti.

Ora che la Riforma Cartabia sta ufficialmente per diventare realtà, ed è giunto il momento della sua imminente entrata in vigore, ci sono importanti novità in materia di persone, minorenni e famiglia che è bene spiegare, analizzando i nuovi articoli 473-bis e seguenti del codice di procedura civile. In base alle garanzie del giusto processo (previste dall’art. 111 della Costituzione, 2 comma), viene introdotto un rito a cognizione piena riscritto quasi completamente.

Partendo dall’art. 473 – bis c.p.c.,  il nuovo testo modella il rito unificato rinnovato, che vede però esclusi tutti i procedimenti di giurisdizione volontaria, i quali continueranno ad essere regolati dalle norme del rito camerale. Esclusi dal campo di applicazione sono anche:

  • i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità;
  • i procedimenti di adozione di minori di età e i procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione;
  • protezione internazionale libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea.

Invece, per tutti i procedimenti relativi allo stato di persone, minorenni e famiglie, di competenza del tribunale ordinario, giudice tutelare e tribunale per i minorenni si applicherà la nuova normativa. In questi casi, così come indicato dall’art. 473 – bis.1. c.p.c., l’organo giudicante sarà il Tribunale in composizione collegiale, con possibilità di delegare la trattazione e l’istruttoria a uno dei componenti del collegio. Troviamo qui un primo intento di sveltire il  processo voluto dal legislatore: lasciando la facoltà al giudice istruttore di delegare alcuni compiti si prevede una fase processuale più veloce e snella. Al giudice relatore spetterà svolgere compiti prettamente organizzativi. Tramite il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione avrà l’obbligo di informare le parti che la difesa tecnica tramite avvocato è obbligatoria e che, qualora possibile, potranno fare istanza per essere ammesse a gratuito patrocinio, con la possibilità di avvalersi della  mediazione familiare. Alcuni compiti sono espressamente non delegabili, come l’ascolto del minore, l’assunzione delle testimonianze e gli altri atti riservati espressamente al giudice.

L’articolo 473 – bis. 2. c.p.c. elenca i poteri del giudice: è consentito al giudice di nominare il curatore speciale nei casi previsti dalla legge, adottare provvedimenti opportuni anche in deroga al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (previsto dall’articolo 112 c.p.c.) e disporre mezzi di prova al di fuori dei limiti di ammissibilità contemplati dal codice civile. Il legislatore ha previsto utilizzare un’espressione ampia, in modo da tutelare quanto possibile il minore, motivo per cui non sono espressamente previsti i provvedimenti che possono essere adottati. In ogni caso, qualora dovessero essere esercitati poteri istruttori d’ufficio, il giudice deve garantire il contraddittorio consentendo alle parti di dedurre mezzi di prova contraria.

L’articolo 473 – bis. 3. c.p.c. indica, invece, i poteri del pubblico ministero: durante il processo a lui spetta un ruolo sia come soggetto interventore nei procedimenti riguardanti minori, che come parte processuale autonoma.

L’articolo 473 bis. 4 c.p.c. disciplina l’ascolto del minore, che è escluso quando risulta essere pregiudizievole per il minorenne oppure risulta essere privo di utilità. Come accennato poco sopra, l’audizione del minore non può essere delegata dal giudice relatore ad altri soggetti, essendo una attività fondamentale del processo, che incide sul profilo dell’attuazione della garanzia del contraddittorio e della tutela del minore stesso. La riforma non chiarisce quali possano essere le conseguenze processuali della violazione di questo principio.

L’articolo 473 – bis. 5. c.p.c. si occupa delle modalità dell’ascolto disponendo che devono essere attuate in modo da assicurare la serenità e la riservatezza del minore udito. Per questo motivo è consentito ai genitori difensori e al curatore speciale di assistere all’audizione solamente previa autorizzazione del giudice. A condurre l’audizione è il giudice, che potrà essere assistito da esperti (obbligatori nel caso in cui le conoscenze del giudice non siano in grado di rispondere al bisogno di tutela e alla postulazione del giudizio). La norma, infatti, dispone sia l’ascolto diretto del minore svolto dal giudice, sia l’ascolto assistito in cui l’audizione avviene con l’assistenza di un esporto in psicologia o psichiatria infantile.

L’audizione dovrà essere videoregistrata ma, nel caso in cui ciò non fosse possibile, bisognerà compensare attraverso una descrizione dettagliata del contegno del minore.

L’articolo 473 bis. 6. c.p.c. riguarda la tempestività dell’audizione dal parte del giudice, la quale deve avvenire senza ritardo nel caso in cui il minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i genitori. Lo scopo è ancora una volta quello di dare la maggior tutela possibile al minore, specialmente nei casi in cui possa essere compromesso il mantenimento di un rapporto affettivo con uno o entrambi i genitori o con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.

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Pubblicato : 19 Gennaio 2023 15:25