Il ladro può usucapire il bene che ha rubato?
Chi commette un furto può acquistare legalmente la proprietà di ciò che ha illegittimamente sottratto?
Il furto è il reato che commette chi si impossessa di un bene altrui sottraendolo a chi lo detiene legittimamente. La pena per questo delitto è diversa a seconda della condotta: nei casi più gravi, come ad esempio nell’ipotesi di furto in abitazione, può arrivarsi fino a sette anni di reclusione. È in questo contesto che si pone il seguente quesito: il ladro può usucapire il bene che ha rubato?
Come diremo, l’usucapione è un modo di acquisto della proprietà consistente nel possesso prolungato di un bene altrui; al ricorrere di certe condizioni, si diventa titolari della cosa a tutti gli effetti, anche contro il volere dell’originario proprietario. Ma procediamo con ordine.
Cos’è l’usucapione?
Come anticipato, l’usucapione consente di acquistare la proprietà di una cosa altrui semplicemente possedendola per un certo periodo di tempo.
Per la precisione, il possesso che consente di usucapire un bene deve essere:
- pacifico, nel senso che non è stato acquistato in modo violento;
- pubblico, cioè non conseguito clandestinamente, di nascosto;
- continuato, ossia esercitato costantemente e uniformemente sulla cosa per tutto il periodo di tempo prescritto dalla legge;
- non interrotto, quando non ci sono stati atti del proprietario o di terzi che hanno privato del possesso per oltre un anno.
Usucapione in buona fede e in mala fede: differenza
Il possesso utile a far maturare l’usucapione può essere di due tipi:
- in buona fede, quando il possessore non sa di ledere un diritto altrui. Si pensi a chi si metta a coltivare un campo abbandonato pensato che non appartenga a nessuno, oppure a chi acquista inconsapevolmente da chi non è proprietario (ad esempio, da un ladro);
- in mala fede, quando il possessore sa di agire contro il diritto di un’altra persona. È il caso dell’erede che si trasferisce in casa del genitore defunto pur sapendo che il testamento che gli conferisce tale diritto è invalido.
La differenza tra buona e mala fede è determinante per stabilire la durate del possesso necessaria a far maturare l’usucapione. Vediamo in che modo.
Usucapione ordinaria e abbreviata: differenza
Per quanto riguarda il tempo necessario ad acquistare la proprietà del bene altrui, bisogna distinguere tra usucapione ordinaria e usucapione abbreviata. La differenza è la seguente:
- l’usucapione ordinaria si compie con il decorso di 20 anni; per i soli beni mobili registrati (auto, moto, ecc.), il tempo è pari a 10 anni;
- l’usucapione abbreviata si compie invece con il decorso di 10 anni; per i soli beni mobili registrati, il tempo è pari a 3 anni.
Per la precisione, i beni immobili e i beni mobili registrati possono beneficiare dell’usucapione abbreviata quando sussistono i seguenti presupposti:
- il possessore era in buona fede al momento dell’acquisto della cosa;
- l’acquisto è stato effettuato in base a un titolo astrattamente idoneo a giustificare il trasferimento. È il caso della compravendita fatta davanti al notaio, che si scopre poi non essere tale;
- l’acquisto è stato trascritto nei registri della conservatoria immobiliare.
Perché i beni mobili possano essere usucapiti in soli 10 anni è sufficiente la sola buona fede. Se, oltre alla buona fede, sussiste anche un titolo astrattamente idoneo a giustificare il trasferimento, l’acquisto è immediato: si parla in questi casi di “possesso vale titolo”.
Il ladro può acquistare per usucapione il bene che ha rubato?
Il ladro è un possessore perché si comporta verso il bene rubato come se ne fosse il proprietario, ma non lo usucapisce perché ha acquistato il possesso violentemente.
Veniamo ora al quesito che fornisce il titolo all’intero articolo: il ladro può usucapire il bene che ha rubato? La risposta è negativa.
Al ladro è preclusa l’usucapione in quanto il suo possesso è violento e/o clandestino, cioè è stato ottenuto esercitando una violenza (fisica o morale) oppure con astuzia, ad esempio sottraendo il bene di notte oppure di nascosto.
Secondo la legge, il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova all’usucapione, se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata [1].
Perciò, il ladro potrà cominciare un possesso utile a far maturare l’usucapione solamente quando il legittimo proprietario del bene (cioè, il derubato) gli lascerà il possesso della cosa sottratta.
Si pensi alla vittima che, essendo stata risarcita, ha rimesso la querela, consentendo quindi che il ladro trattenga ciò che ha sottratto senza nasconderlo agli occhi della gente.
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