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Il giudice può rifiutare il rito abbreviato?

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(@mariano-acquaviva)
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Cos’è e come funziona il giudizio abbreviato? Cosa succede se l’imputato subordina la richiesta a un’integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione?

L’imputato può scegliere di non affrontare il processo penale nelle forme ordinarie e di essere giudicato, invece, secondo il rito abbreviato. Si tratta di una procedura speciale caratterizzata dalla particolare celerità dello svolgimento: infatti, tutto si esaurisce in una sola udienza, in cui l’avvocato fa la sua arringa sulla base dei soli elementi raccolti dal pubblico ministero. Con questo articolo risponderemo a una specifica domanda: il giudice può rifiutare il rito abbreviato?

In effetti, pur costituendo un diritto dell’imputato, ci sono dei casi in cui il magistrato potrebbe negare l’accesso a questa particolare procedura. Le ragioni sono fondamentalmente due: l’imputazione per un reato particolarmente grave; la scelta dell’avvocato di subordinare l’accesso al rito all’acquisizione di alcune fonti di prova. Vediamo più nello specifico cosa dice la legge se il giudice può rifiutare il rito abbreviato.

Che cos’è il giudizio abbreviato?

Come anticipato, il rito abbreviato è un procedimento speciale che consente di definire il giudizio sulla base delle sole indagini svolte dal pubblico ministero.

A differenza del procedimento ordinario, quindi, non è prevista la fase del dibattimento, cioè quella deputata alla formazione delle prove nel contraddittorio tra accusa e difesa.

In buona sostanza, il rito abbreviato si esaurisce in un’unica udienza, all’interno della quale l’avvocato discuterà sulla scorta degli elementi raccolti dal pubblico ministero.

Perché si sceglie il rito abbreviato?

Il rito abbreviato viene scelto perché, in caso di condanna, l’imputato ha diritto a uno sconto di pena pari a 1/3.

Ad esempio, se l’imputato dovesse essere condannato per furto a 3 anni di reclusione, la pena finale verrebbe ridotta dal giudice a 2 anni (3 – 1/3 = 2).

Ma non solo: a seguito della riforma Cartabia, l’imputato ha diritto a un ulteriore sconto di pena pari a 1/6 nell’ipotesi in cui non faccia appello.

Così, tornando all’esempio di prima, il ladro otterrebbe un’ulteriore diminuzione della pena, pari a un sesto di quella a cui era stato condannato (2 anni – 1/6 = 20 mesi), se rinunciasse a impugnare la sentenza.

Un buon avvocato penalista direbbe però che il rito abbreviato si sceglie anche quando, dalle indagini svolte dal pubblico ministero, emergono elementi favorevoli all’imputato che vale quindi la pena di sfruttare subito per ottenere un’assoluzione.

Il giudice può rifiutare il giudizio abbreviato?

Il giudice può rifiutare il rito abbreviato in due casi:

  • quando si procede per un reato punito con l’ergastolo (come ad esempio l’omicidio) [1];
  • quando l’imputato subordina la richiesta di accesso al rito abbreviato all’acquisizione di alcune prove che comporterebbero un rallentamento della procedura [2]. Si parla in questi casi di “abbreviato condizionato”. È il caso di chi chieda di procedersi con rito abbreviato purché però sia ammessa l’escussione di tre testimoni.

Nel primo caso è la legge stessa a porre una preclusione assoluta, ritenendo inammissibile il rito abbreviato nell’ipotesi di delitti puniti con l’ergastolo. Si tratta di una scelta compiuta dal legislatore per impedire agli autori di reati gravissimi di scampare alla reclusione perpetua.

In questa ipotesi, quindi, il giudice non ha alcun margine di discrezionalità: deve necessariamente rigettare la richiesta di abbreviato.

Diverso è il caso del cosiddetto “abbreviato condizionato”, cioè della richiesta di accesso al rito subordinata a un’integrazione probatoria.

In tale circostanza la legge dice che il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti e utilizzabili, l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione «e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale».

In buona sostanza, il giudice deve rifiutare l’abbreviato tutte le volte in cui l’integrazione probatoria richiesta dall’imputato “appesantisca” eccessivamente il rito, il quale è invece caratterizzato dalla celerità.

L’intento è quello di evitare che l’imputato da un lato riesca a ottenere l’escussione dei suoi testimoni e, dall’altro, benefici anche dello sconto di pena in caso di condanna.

Insomma: l’imputato non può snaturare il rito abbreviato, altrimenti avrebbe dovuto scegliere il procedimento ordinario.

Il giudice deve invece ammettere l’imputato se l’integrazione probatoria è ragionevole e riguarda un mezzo di prova fondamentale ai fini della decisione.

Si pensi alla richiesta di ammettere un unico testimone, il quale può scagionare senza alcun dubbio l’imputato. In una circostanza del genere il rifiuto del giudice potrebbe essere ingiustificato.

 
Pubblicato : 12 Agosto 2023 13:30