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Il giudice può obbligare il coniuge a tornare a casa?

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(@mariano-acquaviva)
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Abbandono del tetto coniugale: conseguenze civili e penali del coniuge che va via di casa senza un giustificato motivo.

Quando marito e moglie si sposano si promettono reciprocamente non solo rispetto, fedeltà e assistenza, ma anche di vivere insieme sotto lo stesso tetto. La coabitazione rappresenta quindi un obbligo di legge a tutti gli effetti, la cui violazione può avere gravi conseguenze, sia civili che penali. È in tale cornice che si inserisce la seguente domanda: il giudice può obbligare il coniuge a tornare a casa?

Mettiamo il caso che il marito perda la testa per un’altra donna e vada via di casa senza alcun preavviso. In un’ipotesi del genere la moglie può chiedere al giudice di costringere il marito a tornare a casa, quantomeno per contribuire al pagamento delle spese riguardanti l’immobile? Vediamo cosa dice la legge.

Obbligo di coabitazione: cosa dice la legge?

Come anticipato, la legge prevede l’obbligo di coabitazione per i coniugi. Per la precisione, il Codice civile [1] dice che «dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione».

Non è prevista la stessa cosa per i conviventi di fatto, cioè per la coppia unita sentimentalmente che decide di registrare la propria unione in Comune [2].

Abbandono tetto coniugale: quali conseguenze?

Il coniuge che viola l’obbligo di coabitazione senza un giustificato motivo rischia sia l’addebito della separazione che, dal punto di vista penale, il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

L’addebito della separazione

L’addebito della separazione comporta la perdita del diritto al mantenimento e dei diritti successori nel caso di decesso del coniuge.

Il mancato rispetto di un dovere matrimoniale (quale, appunto, quello di coabitazione) non comporta automaticamente l’attribuzione dell’addebito, se si dimostra che la violazione è stata la conseguenza di altro inadempimento commesso per prima dal coniuge che chiede l’addebito.

Secondo la giurisprudenza [3], l’abbandono del tetto coniugale è causa di addebito a meno che l’allontanamento non è stata causato dalla precedente intollerabilità della convivenza.

E così, se il marito lascia la casa coniugale perché la moglie lo tradisce, allora l’abbandono è giustificato; al contrario, se va via perché ha trovato un’altra donna oppure semplicemente perché desidera una nuova vita, allora rischia l’addebito.

La violazione degli obblighi di assistenza familiare

L’abbandono del tetto coniugale è reato se, a questa condotta, faccia seguito un totale disinteressamento per le sorti della famiglia.

Per la legge [4] è punito con la reclusione chi, abbandonando il domicilio domestico, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge.

Dunque, chi lascia il tetto coniugale e, al contempo, non fa nulla per provvedere alla propria famiglia (ad esempio, rifiutando di aiutare economicamente i figli oppure il coniuge privo di lavoro), sottraendosi ai propri doveri di assistenza morale e materiale, allora commette un delitto.

Possiamo quindi affermare che, di per sé, l’abbandono del tetto coniugale non costituisce reato, se a questa condotta non si abbina l’indifferenza nei confronti del coniuge e dei figli e, quindi, la negligenza nei riguardi dei doveri di assistenza.

Il giudice può costringere a tornare a casa dalla moglie?

In caso di abbandono del tetto coniugale il giudice può costringere il marito che è andato via a versare il mantenimento alla moglie e ai figli, ma non può obbligarlo a fare ritorno.

Secondo la legge, infatti, nessuno può essere costretto a fare qualcosa che non vuole, anche se sta commettendo un illecito.

In pratica, ciascun cittadino è libero di porre in essere la condotta che ritiene più opportuna, assumendosene però le responsabilità e, quindi, dovendo poi accettare le relative conseguenze di carattere sanzionatorio (civile, penale o amministrativo).

Di conseguenza, contro il marito che è andato via di casa è possibile agire in sede civile chiedendo l’addebito della separazione (oltre al pagamento del mantenimento, quando ne ricorrono le condizioni economiche) e in sede penale sporgendo denuncia per violazione degli obblighi di assistenza familiare, ma non è possibile obbligarlo con la forza a fare rientro presso la casa coniugale.

 
Pubblicato : 6 Settembre 2023 09:00