Il figlio sposato può essere a carico?
Chi sono i familiari fiscalmente a carico? Il figlio sposato che poi si è separato deve essere mantenuto dai genitori?
Quando si compila la dichiarazione dei redditi la presenza di familiari a carico è di fondamentale importanza per beneficiare delle detrazioni fiscali.
Le detrazioni fiscali sono riduzioni che si applicano sui costi d’imposta Irpef versati da ciascun contribuente tramite dichiarazione dei redditi o 730. Per tale ragione è importante sapere, tra le altre cose, se il figlio sposato può essere a carico oppure no. Approfondiamo la questione.
Chi sono i familiari a carico?
È possibile indicare come “a carico”, e quindi usufruire per essi delle relative detrazioni fiscali, i seguenti soggetti:
- il coniuge (marito o moglie), anche se non convivente. Invece, se separati o divorziati, è possibile portarli “a carico” a condizione che siano conviventi;
- i figli, a prescindere dall’età, dalla residenza e dalla convivenza con i genitori;
- genitori, nonni, nipoti, fratelli e sorelle, a condizione che siano conviventi.
Per poter essere considerati “a carico” è necessario inoltre avere un requisito di reddito: il soggetto (coniuge, figlio, genitore, nonno, nipote, fratello o sorella) non deve cioè avere un reddito superiore a € 2.840,51 annui (cifra che sale a 4.000 euro per i figli con meno di 24 anni), al lordo degli oneri deducibili.
Anche il figlio sposato non convivente coi genitori può essere ugualmente portato “a carico”. Il chiarimento è stato fornito dalla stessa Agenzia delle Entrate [1].
È necessario, anche in tale ipotesi, che il figlio abbia un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51.
Figlio sposato: deve essere mantenuto?
Il Tribunale di Perugia [2] ha stabilito che il genitore separato non ha l’obbligo di mantenere il figlio che si sposa, neanche se questo ha un reddito minimo.
È vero: i figli hanno diritto di essere mantenuti dai genitori anche dopo il raggiungimento della maggiore età e sino a quando diventano autonomi dal punto di vista economico.
Tuttavia, le nozze del figlio maggiorenne, beneficiario dell’assegno di mantenimento, determinano l’automatica cessazione dell’obbligo di contribuzione.
Questo perché “il matrimonio dà vita a un nuovo organismo familiare distinto e autonomo, nell’ambito del quale i coniugi sono, tra l’altro, legati dall’obbligo alla reciproca assistenza morale e materiale”, che costituisce “il necessario svolgimento di quell’impegno di vita assieme che hanno assunto” con il loro “sì”.
La Cassazione ha invece affermato la persistenza dell’obbligo di mantenimento in favore della prole sposata nel caso di una ragazza di “giovanissima età” (come il marito) e ancora studentessa universitaria [3].
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