forum

Il dipendente può e...
 
Notifiche
Cancella tutti

Il dipendente può essere punito con il trasferimento?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
70 Visualizzazioni
(@angelo-greco)
Post: 3207
Illustrious Member Registered
Topic starter
 

Trasferimento del dipendente ad altra sede come sanzione disciplinare.

Il trasferimento di un dipendente da una sede all’altra o da un reparto ad un altro all’interno della stessa azienda può avvenire per vari motivi: non necessariamente per ragioni organizzative e produttive, ma anche per ragioni disciplinari legate a mancanze o insubordinazioni del dipendente stesso. Questo tipo di trasferimento, detto disciplinare, segue regole precise stabilite dalla giurisprudenza e dalla contrattazione collettiva. Scopriamo insieme come funziona il trasferimento del dipendente come sanzione disciplinare, in quali casi è considerato legittimo e quali procedure devono essere rispettate.

Cos’è il trasferimento come sanzione disciplinare?

Tra i poteri del datore di lavoro vi è quello di infliggere sanzioni disciplinari al dipendente: sanzioni che possono essere di varia natura ma che devono sempre essere proporzionate alla violazione commessa. Il licenziamento è la sanzione più grave; quella meno grave è invece il richiamo verbale (la cosiddetta “sgridata”). Salvo quest’ultima, tutte le sanzioni disciplinari possono essere irrogate solo se prima il datore di lavoro ha avviato la procedura di contestazione disciplinare.

Tale procedura prevede:

  • la contestazione scritta al dipendente con indicazione della condotta incriminata. La contestazione deve essere inviata nel più breve termine rispetto alla violazione;
  • la concessione di un termine di 5 giorni per le difese scritte. Il dipendente può anche chiedere di essere sentito personalmente;
  • la comunicazione della decisione finale con applicazione della sanzione adeguata alla gravità del caso.

Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate quando il comportamento del dipendente viola il contratto di lavoro, il regolamento aziendale, il contratto collettivo e tutti i doveri che su di lui gravano per legge: il dovere di collaborazione, di obbedienza, di diligenza e di fedeltà.

Di norma è il contratto collettivo a stabilire, per ciascun illecito disciplinare, quale sanzione applicare. Laddove ciò non avvenga, la scelta è rimessa al datore.

Quando è considerato legittimo il trasferimento disciplinare?

Il trasferimento disciplinare si verifica quando un dipendente viene trasferito per aver violato il contratto o il regolamento aziendale. Trattandosi di una sanzione particolarmente punitiva, essa non può irrogarsi per comportamenti di lieve gravità. Ciò tuttavia non esclude che il trasferimento possa conseguire a un comportamento gravemente colpevole seppur commesso in buona fede.

Secondo la Cassazione (sentenza n. 6462 del 17 marzo 2009), questo tipo di trasferimento deve seguire la stessa procedura delle sanzioni disciplinari, al contrario invece del trasferimento per ragioni organizzative o gestionali (che invece può essere deciso senza previa contestazione, salvo solo il preavviso).

È altresì legittimo il trasferimento disposto a seguito di situazioni soggettive connesse al comportamento del dipendente, quando tale condotta ha prodotto conseguenze rilevanti come disorganizzazione e disfunzione dell’unità produttiva (Cass. 27 giugno 1998 n. 6383).

Qual è la differenza tra trasferimento disciplinare e organizzativo?

Mentre il trasferimento disciplinare risponde a una mancanza del lavoratore, quello organizzativo o gestionale si basa su necessità aziendali. La Cassazione ha chiarito che il trasferimento disciplinare può essere utilizzato anche come alternativa al licenziamento, preservando la professionalità del dipendente (Cass. n. 11233 del 21 novembre 1990).

Quali sono le condizioni per un trasferimento disciplinare legittimo?

Un trasferimento disciplinare è considerato legittimo se è previsto dalla contrattazione collettiva. La giurisprudenza ha più volte confermato questa linea, come dimostrano le sentenze n. 14875 del 6 luglio 2011 e n. 10252 del 28 settembre 1995 della Cassazione.

Se coesistono motivi disciplinari e organizzativi, la scelta del trasferimento spetta al datore di lavoro. Il giudice può valutare se vi sia corrispondenza tra il provvedimento del datore e le finalità tipiche dell’impresa ma non può entrare nel merito della scelta imprenditoriale (Cass. n. 3207 del 26 marzo 1998 e n. 4265 del 23 febbraio 2007).

Si può essere trasferiti dopo aver già subito una sanzione disciplinare?

Se, dinanzi a un comportamento illecito del dipendente, il datore lo sanziona e successivamente lo trasferisce, tale trasferimento è illegittimo se non motivato da ulteriori ragioni organizzative o produttive; esso infatti non può assumere valore sanzionatorio essendo tale sanzione già irrogata in precedenza.

Tuttavia la Cassazione ha anche detto che un comportamento illecito del lavoratore può costituire anche una delle ragioni tecniche, organizzative o produttive previste dal codice civile per la legittimità del trasferimento stesso (Cass. 21 ottobre 1997 n. 10333). È il caso del dipendente che, dopo aver litigato e aggredito i colleghi dell’ufficio, venga spostato in un’altra area per incompatibilità ambientale.

 
Pubblicato : 31 Gennaio 2024 08:15