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Il datore di lavoro può spiare le conversazioni Skype dei dipendenti?

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(@mariano-acquaviva)
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Segretezza e privacy all’interno del luogo di lavoro: la spia sul computer e sulla videoconferenza via Skype è lecita?

I controlli a distanza sui lavoratori, da parte dell’azienda, specie quelli su pc, tablet e telefoni aziendali, costituiscono sempre un argomento di costante attualità (leggi “Controlli su pc e cellulari, meno tutele per il lavoratore”).

Il Garante per la privacy ha più volte ribadito l’obbligo, a carico del datore, di rispettare la riservatezza dei dipendenti nelle comunicazioni di tipo elettronico o telematico scambiate nell’ambiente di lavoro, come ad esempio le videoconferenze e le conversazioni via Skype; ciò in quanto tali comunicazioni godono di garanzie di segretezza tutelate a livello costituzionale. Ma procediamo con ordine.

Il datore può controllare le conversazioni dei dipendenti?

Un lavoratore viene spiato dall’azienda durante le sue conversazioni con clienti e fornitori, per poi essere licenziato a causa del contenuto di tali colloqui. Tutto ciò è legale?

Il Garante ritiene illegittimo tale comportamento: il datore di lavoro, infatti, non può effettuare alcun trattamento dei dati personali contenuti nelle conversazioni ottenute in modo illecito.

Come di solito avviene in questi casi, l’intrusione nelle conversazioni via Skype è resa possibile grazie all’installazione di un software nel pc della vittima che “hackera” le attività svolte dal suo utente.

Per mezzo di tale spia, il datore può visualizzare sia le conversazioni effettuate dal lavoratore dalla propria postazione di lavoro, sia quelle avvenute successivamente da un computer collocato presso la propria abitazione.

Si tratta, però, secondo il garante, di una grave interferenza nelle comunicazioni, irrispettosa delle linee guida del Garante per posta elettronica e Internet e delle disposizioni poste dall’ordinamento a tutela della segretezza delle comunicazioni, nonché con la stessa policy aziendale approvata anche dalla competente Direzione territoriale del lavoro (leggi qui le linee guida).

Le modalità di utilizzo degli strumenti aziendali

È vero: il datore di lavoro può definire le modalità di utilizzo degli strumenti aziendali, le quali devono comunque rispettare la libertà e la dignità dei lavoratori, nonché i principi di correttezza (secondo cui le caratteristiche essenziali dei trattamenti di dati devono essere rese note ai lavoratori), di pertinenza e non eccedenza stabiliti dal Codice privacy.

 
Pubblicato : 15 Agosto 2023 17:45