Il criterio del minor prezzo
Come devono essere valutate le offerte degli operatori che partecipano ad una gara d’appalto quando l’unico elemento discriminante è il costo.
Quando viene indetta una gara di appalto pubblico, uno dei fattori che determinano l’aggiudicazione dei lavori è il criterio del minor prezzo. Tale criterio è previsto dall’articolo 95 del Codice degli appalti, che disciplina le seguenti regole di aggiudicazione:
- il minor prezzo;
- l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il criterio del minor prezzo può essere adottato solo nei casi di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato. L’operatore economico che offre il prezzo più basso si aggiudica la gara d’appalto.
In sostanza, il criterio del minor prezzo comporta che l’amministrazione appaltante:
- conosca fino in fondo le proprie esigenze e le descriva puntualmente nel bando;
- metta in concorrenza gli operatori economici esclusivamente sul prezzo, che diventa l’unico elemento legittimamente discriminante quando la prova pratica, se prevista, serve esclusivamente a verificare in via preventiva l’esatta rispondenza di quanto dichiarato e offerto in gara con quanto richiesto dall’amministrazione.
La congruità delle offerte presentate per partecipare ad una gara di appalto viene valutata attraverso dei metodi di calcolo previsti dallo stesso Codice, all’articolo 97, per evitare che ci siano delle offerte anormalmente basse. Nello specifico, si stabilisce che:
- gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta;
- se viene adottato per l’aggiudicazione il criterio del minor prezzo, la congruità delle offerte è valutata su quelle che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata.
Per determinare se un’offerta è anormalmente bassa, vengono stimate:
- l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente.
Il concorrente alla gara di appalto deve spiegare tutti questi aspetti per iscritto entro un termine non inferiore a 15 giorni dalla data in cui viene richiesto dalla stazione appaltante. Non sono ammesse delle giustificazioni ad un prezzo anormalmente basso che riguardano:
- i trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate;
- gli oneri di sicurezza e coordinamento previsti dalla normativa.
Per lavori, servizi e forniture, quando viene adottato per l’aggiudicazione il criterio del minor prezzo, la stazione appaltante prevede nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dal Codice degli appalti. L’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.
Secondo una delibera dell’Agenzia nazionale Anticorruzione (Anac) [1], la scelta del criterio del minor prezzo non è conforme alla normativa di settore quando la legge di gara lascia margini di discrezionalità ai concorrenti, consentendo di proporre soluzioni tecniche per integrare il capitolato speciale d’appalto, e quindi il servizio non presenta caratteristiche standardizzate.
La giurisprudenza [2] ricorda che il criterio del prezzo più basso è limitato alle procedure per l’affidamento di forniture o di servizi, per loro natura, strettamente vincolate a precisi ed inderogabili standard tecnici o contrattuali, e per le quali non c’è alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate. In questi casi, in sostanza, è possibile prescindersi «da una peculiare e comparativa valutazione della qualità dell’esecuzione, in quanto questa viene fissata inderogabilmente a priori dal committente nell’allegato tecnico».
Per legge, quando viene adottato il criterio del minor prezzo, la stazione appaltante deve darne adeguata motivazione. In particolare, oltre ad argomentare sul ricorrere degli elementi alla base della deroga, è necessario dimostrare che attraverso il ricorso a questo criterio non viene avvantaggiato un particolare fornitore.
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