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Il contratto: scritto o orale?

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(@mariano-acquaviva)
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Principio di libertà delle forme; scrittura privata o atto pubblico dal notaio. Ecco come, nel nostro ordinamento, si stipulano gli accordi negoziali.

“Carta canta” dice un detto popolare. Meglio mettere tutto per iscritto. Non solo perché col tempo gli accordi si dimenticano facilmente, ma anche perché, in caso di contestazioni, sarà più facile venirne a capo ed, eventualmente, provare al giudice di avere ragione. Così, nonostante la legge imponga solo in casi eccezionali la forma scritta (si pensi alle vendite di immobili), per tutti i contratti e pagamenti vige un’assoluta libertà. Questo vuol dire che anche gli accordi orali sono validi ed efficaci, ma con le conseguenze che abbiamo appena accennato. Approfondiamo l’argomento vedendo se il contratto deve essere scritto oppure orale.

Principio della libertà delle forme: che cos’è?

Secondo l’articolo 1325 del codice civile, tra i requisiti essenziali del contratto c’è anche la forma, ma solo quando è prescritta espressamente dalla legge a pena di nullità dell’accordo.

Da questa semplice disposizione si evince il cosiddetto principio di libertà delle forme, dove per “forma” si intende qualsiasi mezzo idoneo a manifestare il consenso alla conclusione dell’intesa.

Per la legge italiana, quindi, ciò che importa è che il consenso si sia esternato in un fatto socialmente valutabile come accordo.

Può dunque andar bene anche una stretta di mano, un cenno con la testa o qualsiasi altro gesto d’intesa (come ad esempio porgere il denaro per acquistare un giornale): se la forma scritta non è prescritta dalla legge, qualsiasi tipologia di accordo può essere valido.

I contratti stipulati in forma orale sono validi?

Non ci sono quindi dubbi sul fatto che i contratti stipulati in forma orale siano pienamente validi, tranne che nei casi in cui la legge prescriva la forma scritta a pena di nullità.

Quando andiamo in edicola a comprare il giornale non facciamo altro che concludere un contratto di compravendita: cosa (la rivista) contro prezzo (il corrispettivo in denaro). È un contratto che si formalizza in modo orale.

A nessuno verrebbe in mente di fare una scrittura privata o, tantomeno, andare dal notaio per un atto del genere.

Stesso discorso quando si va a fare la spesa. Raccogliere gli oggetti dallo scaffale del supermercato è un atto che ha effetti giuridici. Il passaggio sul rullo e della cassa e la lettura dello scanner manifesta l’intenzione di acquistare di una parte, e di vendere dell’altra.

Anche in questo caso l’accordo avviene oralmente o meglio, come si suol dire in questi casi, per comportamenti concludenti, ossia con condotte che manifestano inequivocabilmente l’intenzione del venditore e dell’acquirente di giungere alla stipula del contratto e di obbligarsi reciprocamente.

Sbagliano, quindi, coloro che, quando sentono la parola contratto, pensano subito al notaio, all’avvocato o al commercialista ed escludono in partenza di poter essere in grado di scriverne uno, quasi fosse un atto sacrale che solo alcuni sacerdoti del diritto sarebbero in grado di stilare.

È vero, quindi: ci si può arrangiare da sé; ma, in realtà resta consigliabile ricorrere a un professionista per i contratti di particolare complessità e rilevanza economica.

Non capita raramente che la legge faccia discendere conseguenze “catastrofiche” (anche solo di carattere fiscale) da questioni terminologiche che ai non addetti al settore possono sembrare inezie.

Si pensi all’obbligo di precisare il nome delle parti, le prestazioni alle quali le parti si obbligano, il prezzo, i tempi di consegna e di pagamento.

Il tutto può essere riportato (non importa se scritto con una penna o con un computer) su un normalissimo foglio di carta.

Quando serve l’atto pubblico?

L’atto pubblico – cioè notarile – serve solo nei casi tassativamente indicati dalla legge, come ad esempio nell’ipotesi di donazione.

L’atto pubblico per il trasferimento di beni immobili serve non perché altrimenti l’accordo sarebbe nullo ma solo perché, senza atto pubblico o scrittura privata autenticata, non si può procedere alla trascrizione del negozio giuridico all’interno dei registri della conservatoria immobiliare.

Contratto scritto: come si dimostra?

Per dimostrare l’esistenza del contratto scritto si deve essere in grado di esibire l’originale.

E questo perché le copie fotostatiche, nel nostro ordinamento, fanno prova solo se non sono contestate dalla controparte (cosa che, quindi, risulta assai automatico fare per un avvocato).

Sarà quindi importante conservare sempre un originale dell’accordo con la firma – sempre in originale – della controparte.

Contratto orale: come si dimostra?

Il problema del contratto orale non è tanto la sua validità – come detto, a meno che la legge non prescriva la forma scritta, anche l’accordo stipulato a voce è valido – quanto la difficoltà di fornirne prova in caso di controversia.

Come può fare il creditore a dimostrare di aver prestato dei soldi al debitore? In altre parole, come si dimostra un contratto di mutuo stipulato oralmente?

Il Codice civile vieta la prova testimoniale per contratti di valore superiore a 2,58 euro (il limite – ovviamente in lire – è stato scritto nel 1942 e da allora mai più aggiornato).

Ciononostante il giudice può comunque ammettere i testimoni anche per importi superiori quando è ragionevole pensare che l’accordo è avvenuto oralmente in ragione dei rapporti tra le parti (ad esempio tra familiari o amici), della natura del contratto (ad esempio l’acquisto di un pacchetto di sigarette) o di qualsiasi altra circostanza.

Insomma, la possibilità di ammettere testimoni per dimostrare un contratto verbale è rimessa alla discrezionalità del giudice.

Per ulteriori approfondimenti, si legga l’articolo dal titolo Come provare un contratto verbale?

 
Pubblicato : 24 Marzo 2024 17:52